In base all’art. 1130 c.c., l’amministratore ha il potere di riscuotere i contributi dai condomini e può procedere in via monitoria ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea anche in sede di preventivo, atto che ha lo scopo di consentire la continuità gestionale e patrimoniale dell’ente di gestione a fronte dell’inerzia dell’assemblea nell’approvare il consuntivo.

Il preventivo non ha una scadenza in sé ma perde i suoi effetti solo al momento dell’approvazione del consuntivo relativamente alle stesse spese.

 

Tribunale Roma, Sez. V (Sent.), 04.01.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione al D.I. n. 11609 del 2007 emesso dal Tribunale di Roma il 6-6-07 C.A. esponeva quanto segue. Che l’opposto gli aveva notificato il decreto suindicato per la somma di Euro2908,70 oltre accessori e spese.

Che il ricorso per d.i., cui era seguita l’emissione del titolo, era fondato sul mancato pagamento di oneri condominiali. Che la pretesa dell’opposto era illegittima in quanto essa opponente aveva corrisposto, in data 12-5-07, la somma di Euro18,36 per rate lavori ascensori, quella di Euro39,00 per differenza riscaldamento e quella di Euro561,99 per conguaglio riscaldamento 2005/06. Che le quote di Euro648,00, di Euro303,00 e di Euro232,5 peraltro errate, per lavori portoni, finestre e scale non erano più esigibili in base al preventivo (fondante la delibera) in quanto i lavori erano già terminati e non era stato presentato il consuntivo.

Ciò premesso chiedeva che fosse revocato il decreto opposto e dichiarato ‘esistente’ in ipotesi il solo credito per il conguaglio quote ordinarie esercizio 2005. Con vittoria di spese.

Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni, la conferma del decreto opposto e, in subordine, la condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della somma di Euro2908,70 oltre accessori.

Con vittoria di spese.

Subentrato l’odierno giudicante veniva rinviata la causa per la decisione.

In sede di precisazione delle conclusioni parte opposta dava atto del sopravvenuto pagamento, nelle more del giudizio, di quanto ingiunto e chiedeva il rigetto dell’avversa opposizione in quanto infondata.

Parte opponente concludeva chiedendo, nel dare atto del pagamento integrale di quanto ingiunto al quale si era determinata per evitare l’esecuzione forzata, che fosse revocato il decreto e che il Condominio fosse condannato alla restituzione delle somme riconosciute non dovute oltre interessi al soddisfo.

All’udienza del 18-9-2012, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.

Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda avanzata dalla opponente volta a conseguire la ripetizione di somme asseritamente versate in eccesso in quanto tardivamente avanzata oltre i termini di decadenza previsti dalla legge.

Parimenti, per gli stessi motivi, non possono essere acquisti documenti tardivamente versati solo in sede di deposito delle comparse conclusionali in ordine ai quali non è stato consentito un valido contraddittorio fra le parti.

Con la prima delle doglianze parte opponente afferma di avere versato parte del dovuto in data 12-5-2012 e cioè prima dell’emissione del decreto.

Tale contestazione è risulta fondata atteso che, con il deposito del bonifico di pagamento (v. doc. 1) delle somme afferenti le prime tre voci del ricorso per d.i. (rispettivamente per Euro18,36, di Euro39,00 e di Euro561,99), bonifico recante anche precisa imputazione dei pagamenti, parte opponente ha dimostrato l’estinzione di tale parte del credito in epoca anteriore all’emissione del decreto seppur successivamente al deposito del ricorso in cancelleria, avvenuto in data 17-4-2007.

Deve essere, invece, rigettata l’ulteriore doglianza, fondata sul rilievo che le delibere fondanti i crediti dell’ente di gestione per i lavori afferenti l’ascensore, non potrebbero costituire titolo perché avrebbero deciso l’approvazione di meri preventivi di spesa.

Invero, in base all’art. 1130 c.c., l’amministratore ha il potere di riscuotere i contributi dai condomini e può procedere in via monitoria ex art. 63 disp att c.c. in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea anche in sede di preventivo, atto che ha lo scopo di consentire la continuità gestionale e patrimoniale dell’ente di gestione a fronte dell’inerzia dell’assemblea nell’approvare il consuntivo (Cass. 24299/08). Inoltre vi è da considerare che il preventivo non ha una scadenza in sé ma perde i suoi effetti solo al momento dell’approvazione del consuntivo relativamente alle stesse spese.

Ebbene, nel caso in esame, non risulta che i preventivi fondanti taluni dei crediti ingiunti siano stati sostituiti da consuntivi prima dell’inizio del procedimento monitorio con la conseguenza che i titoli (delibere) che sono stati posti a fondamento dei crediti relativamente al pagamento di rate lavori portone e facciate, come meglio indicati nel ricorso per d.i., sono pienamente validi ed efficaci.

Si deve, quindi, rilevare che le ulteriori contestazioni afferenti la validità delle delibere (erroneità dei calcoli, negato controllo preventivo dei documenti, ecc. v. citazione in opposizione, tutti motivi di mera annullabilità delle stesse) sono inammissibili in questa sede.

Invero il merito delle delibere emanate dall’assemblea di un condominio non è sindacabile in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. 17206/05 e Cass. SSUU 4421/07) in quanto il legislatore prevede uno specifico e tipico mezzo per l’impugnazione (v. art. 1137 c.c.) dei vizi dell’atto frutto della volontà dell’assemblea e dei fatti nello stesso rappresentati e pertanto, anche per il principio della tipicità e tassatività dei mezzi di impugnazione, le questioni accertate o i fatti anteriori alla delibera non possono essere introdotti se non nella sede espressamente prevista dal legislatore.

E, nell’ambito di questo giudizio, si potrà pertanto procedere solo alla verifica dell ‘esistenza e dell’efficacia delle delibere di approvazione delle spese e di ripartizione del relativo onere ma non le si potrà contestare nel merito.

Ed in ipotesi solo un’eventuale pronunzia di accoglimento dei vizi sollevati ex art. 1137 c.c. aliunde emessa (posto che nel caso in esame nessuna domanda di tal guisa è stata avanzata) e passata in giudicato, ove eccepita, è idonea a rimuovere le delibere fondanti i crediti ingiunti e può originare l’eventuale richiesta di ripetizione di quanto eventualmente indebitamente corrisposto.

Nel corso del presente giudizio parte opponente risulta avere corrisposto, per intero, il residuo debito come pacificamente ammesso anche dal condominio opposto in sede di precisazione delle conclusioni.

Il decreto opposto, considerato che il debito è stato estinto in epoca antecedente all’emanazione della sentenza, deve, pertanto, essere revocato in quanto il giudizio di opposizione non introduce un’autonoma fase ma produce solo l’effetto che sulla domanda dell’attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba conoscere attraverso le forme del processo ordinario di cognizione.

Inammissibile perché tardivamente avanzata è la subordinata avanzata dal Condominio che ha veste sostanziale di attore ed ha introdotto il presente giudizio con il deposito del ricorso per d.i.

Per l’attribuzione delle spese si deve avere riguardo al momento nel quale si realizza la pendenza delle lite onde verificare se, a tale momento, sussisteva o meno il credito e la domanda era fondata. Orbene la pendenza della lite, nel procedimento monitorio, si determina con la notificazione al debitore del decreto di ingiunzione.

Pertanto, laddove a tale momento il credito era già estinto, la domanda giudiziale si deve ritenere infondata (Cass. 7526/07). Ma, nel caso in esame, è risultato acclarato che solo una minima parte dell’importo ingiunto è stato corrisposto prima della pendenza della lite, peraltro non quando richiesto ma solo dopo il deposito del ricorso per d.i.. La restante e più rilevante parte risulta essere stata versata solo nel corso del presente giudizio.

Tale ultima emergenza (che ha determinato l’esigenza per l’opposto non solo di chiedere l’ingiunzione ma di proseguire l’azione giudiziaria) e l’infondatezza della gran parte delle eccezioni di parte debitrice legittima la condanna di parte opponente a rifondere, in favore di controparte, le spese di questo giudizio che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda e eccezione dichiarata inammissibile o respinta, revoca il decreto ingiuntivo meglio descritto in narrativa. Condanna parte opponente a corrispondere, in favore dell’opposto, le spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro4200,00 per compensi, oltre iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2012.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *