In materia condominiale i poteri dell’amministratore terminano, di regola, con la fine del mandato. L’istituto della prorogatio imperii è stato enucleato dalla giurisprudenza per ovviare a quelle situazioni di inaccettabile stallo di gestione, derivanti dalla cessazione della carica di un amministratore, senza che ci sia la repentina nomina di un nuovo amministratore da parte dell’assemblea. Lo scopo della prorogatio imperii è quello di garantire la tutela della collettività condominiale che, per fisiologici ritardi, potrebbe trovarsi esposta al pericolo di stasi della necessaria attività ordinaria, con conseguenza di non poco conto sulla vita dei condomini.

Tribunale Milano, Sezione 13 civile – Sentenza 8 febbraio 2013, n. 1936

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Carmela Gallina sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al R.G. n. 76179 /2009 promossa da:
Cond. via (…) Milano, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Via (…) 20121 Milano presso l’Avvocato Bl.Gi., che lo rappresenta e difende
Attore
Contro
Gi.Do., elettivamente domiciliato in via (…) 20122 Milano presso gli Avvocati Ro.Gi. e Ma.Re., che lo rappresentano e difendono
Convenuto
Compagnia Italiana di Pr. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Via (…) 20122 Milano presso gli Avvocati Da.Ca. e Ca.Br., che la rappresentano e difendono
Terza chiamata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2009 il Condominio sito a Milano in via (…), ha convenuto in giudizio Gi.Do. al fine di sentirlo condannare alla restituzione della somma di Euro 20.322,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. In particolare, l’attore ha esposto che, dopo la revoca del mandato da amministratore condominiale deliberata dall’assemblea in data 5.03.2009, il convenuto, operando senza poteri sul conto corrente del Condominio, ha effettuato pagamenti in proprio favore e in favore di altri due soggetti per un importo pari a quello di cui si chiede la restituzione. L’attore ha altresì allegato che, in ogni caso, i pagamenti devono considerarsi indebiti perché effettuati in assenza della preventiva deliberazione da parte dell’assemblea.
Si è costituito regolarmente il convenuto, il quale ha eccepito pregiudizialmente la carenza di legittimazione attiva del Condominio, nonché la carenza di interesse ad agire in capo all’attore medesimo. Nel merito, ha allegato la regolarità del proprio operato, in quanto – da una parte – i pagamenti sono stati effettuati in regime di prorogatio imperli, posto che il mandato dell’amministratore condominiale cessa effettivamente non dal momento della revoca o della nomina di nuovo amministratore, bensì dall’accettazione della nomina ad opera del nuovo professionista – dall’altra – che le spese oggetto dei pagamenti erano state regolarmente approvate dall’assemblea. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande proposte, nonché l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice.
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio la Compagnia Italiana di Pr. S.p.A. eccependo la non riconducibilità dell’eventuale danno nel novero dei rischi assicurati in polizza. In subordine ha aderito alle difese proposte dal convenuto.
Il giudice, su istanza delle parti, ha concesso i termini per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. Senza necessità di effettuare istruttoria, ha, quindi, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, udienza in cui, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, ha trattenuto la causa in decisione.
Venendo al merito, si osserva che i poteri dell’amministratore di norma cessano con la revoca del mandato. L’istituto della prorogatio imperli è stato enucleato dalla giurisprudenza per ovviare a quelle situazioni di inaccettabile stallo di gestione, derivanti dalla cessazione di un amministratore, senza la repentina nomina da parte dell’assemblea di un nuovo amministratore. Come la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare la ratio sottesa alla proroga dei poteri è quella di tutela del collettività condominiale che, per fisiologici ritardi (difficoltà di convocazione dell’assemblea, non raggiungimento dei quorum necessari, etc.) potrebbe trovarsi esposta al pericolo di stasi della necessaria attività ordinaria, con conseguenze di non poco conto sulla vita dei condomini (mancata erogazione dei beni e servizi primari per eventuali mancati pagamenti dei fornitori, mancati interventi di riscontro di danni lamentati). È in questi termini che devono essere interpretate le precedenti pronunce della Corte di legittimità laddove, delineando la natura dell’istituto, ha avuto modo di sottolineare che “la “prorogatio imperii” dell’amministratore – che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministrazione – si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell’opera dell’amministratore” (si vedano Cass. Civ. n. 18660 del 30.10.2012; Cass. Civ. n. 1405 del 27.01.2007 e Cass. Civ. n. 4531 del 27.03.2003). È pertanto chiaro che il riferimento non può trovare spazio nella ben diversa ipotesi in cui la cessazione dell’incarico sia l’inequivoca manifestazione del venir meno del rapporto fiduciario tra condomini e amministratore. Tale sfiducia, espressa mediante la revoca del mandato – che può avvenire anche in assenza di giusta causa – esautora con effetto immediato l’amministratore da ogni potere di intervento in nome e per conto del condominio. In tema si osserva che anche la giurisprudenza, cui ci si conforma per piena condivisione delle motivazioni, ha stabilito che: “la revoca dell’amministratore può avvenire in qualsiasi tempo e non richiede la menzione o la sussistenza di una giusta causa, dato che il rapporto tra amministratore e assemblea riposa esclusivamente sulla fiducia che i partecipanti al condominio nutrono nei suoi confronti. Venuta meno tale fiducia, manca il fondamento stesso della permanenza in carica dell’amministratore il quale, con l’adozione della delibera di revoca, perde ogni potere inerente alle sue mansioni ed è tenuto, tra l’altro, a restituire ogni cosa di pertinenza del condominio” (Cass. Civ. n. 11472 del 28.10.1991). Nel caso di specie, con la revoca del mandato, l’assemblea ha proceduto alla contestuale nomina di altro soggetto, con ciò esprimendo inequivocamente la propria intenzione di non voler proseguire il rapporto con il cessato amministratore. Ciò esclude l’applicabilità del regime della proprogatio imperii.
Non può essere condivisa la censura sollevata dal convenuto secondo cui la nomina del nuovo amministratore ha effetto dal momento della sua accettazione. Nei confronti dei terzi, infatti, gli effetti della nomina decorrono dal momento della deliberazione assembleare in considerazione del fatto che la legge non prevede una formalità per esprimere la susseguente accettazione. Per tale ragione è chiaro che, ai fini dell’individuazione della data di nomina, i terzi debbano considerare la data del verbale dell’adunanza assembleare che ha deciso (in termini cfr. Cass. Civ. 14599 del 22.08.2012 secondo cui: “la nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del precedente dimissionario spiega efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza processuale dell’ente, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell’assemblea, nelle forme di cui all’art. 1129 c.c., senza che abbia rilievo la diversa data in cui sia stato sottoscritto il verbale di consegna della documentazione dal vecchio al nuovo amministratore”. Vedi anche Cass. Civ. n. 5083 del 25.05.1994.).
Tanto stabilito, tutte le operazioni effettuate dal convenuto, così come identificate dall’attore in atto di citazione – siano esse state deliberate o meno dall’assemblea – sono pacificamente posteriori alla sua formale revoca dall’incarico di amministratore condominiale nonché alla nomina del nuovo amministratore. Conseguentemente le stesse sono state effettuate in assoluta carenza di potere e, quindi, indebitamente operate, senza che assuma rilievo la distinzione tra quelle effettuate a suo favore o di terzi. Da ciò discende la condanna di Gi.Do. al pagamento in favore del Condominio di via (…) della somma di Euro 20.322,48 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo saldo. Nulla può essere liquidato a titolo di rivalutazione monetaria in assenza di prova di un danno ulteriore a quello coperto dall’attuale saggio d’interesse. Tanto stabilito, le ulteriori eccezioni devono considerarsi assorbite. Deve altresì essere rigettata la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della Compagnia Italiana di Pr. S.p.A.
Il danno causato dal convenuto al Condominio, infatti, esula dal rischio assicurato attraverso la stipulazione della polizza. Si osserva sul punto che l’art. 12 del contratto di assicurazione prevede quale oggetto di garanzia solo il “risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: – morte e lesioni personali; – distruzione o deterioramento di cosa, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”. In tale novero non può essere ricondotto il danno per cui è causa sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Le spese di giudizio – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie la domanda proposta dal Condominio di Milano via (…) e per l’effetto condanna Gi.Do. al pagamento in favore di quest’ultimo della somma pari ad Euro 20.322,48 oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo saldo;
2. rigetta la domanda di garanzia proposta da Gi.Do. nei confronti della terza chiamata Compagnia Italiana di Pr. S.p.A.;
3. condanna Gi.Do. a rifondere integralmente le spese di giudizio sostenute dal Condominio di Milano via (…) e dalla terza chiamata Compagnia Italiana di Pr. S.p.A. liquidate – rispettivamente – in Euro 2.200 per compensi ed Euro 218 per esborsi oltre I.V.A. e C.P.N.A. e in Euro 1.800 per compensi oltre I.V.A. e C.P.N.A.
Così deciso in Milano l’8 febbraio 2013.
Depositata in Cancelleria l’8 febbraio 2013.

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