In materia di appalto, ai fini dell’inizio del decorso del termine per la denunzia ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, il momento conoscitivo della gravità del vizio e della sua incidenza sulla statica o sulla possibilità di conservazione della costruzione può essere individuato anche nel deposito delle relazione peritali ove mancano anteriori, esaustivi elementi conoscitivi, così ritenendo utilizzabile a tal fine anche la relazione del perito di parte.

 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 08.01.2013, n. 250

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorrente, C.G., impugna la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 711 del 2004, depositata il 3 maggio 2005, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, che a sua volta aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di gravi vizi e difetti costruttivi di cui era affetto il fabbricato in Conegliano, realizzato dalla impresa edile con progetto e direzione dei lavori da parte dell’ing. L..

2. La domanda veniva rigettata dal Tribunale per la mancata tempestiva denuncia dei vizi riscontrati entro l’anno dalla conoscenza degli stessi, come risultava dalla memoria di parte (ingegner M.) in data 30 giugno 1988, depositata nell’ambito di altro giudizio, proposto dalla società appaltante, nel quale il ricorrente aveva eccepito l’esistenza di vizi e difetti.

3. La Corte veneziana confermava tale pronuncia, rilevando che da tale memoria (del 30 giugno 1988) e non già dal deposito della c.t.u. del 7 aprile 1993, risultava la conoscenza dei vizi lamentali e che da tale memoria era decorso il termine di un anno di cui all’art. 1669 c.c..

La Corte riteneva poi assorbiti, in relazione alla affermata decadenza, gli altri motivi di appello, che riguardavano gli ulteriori vizi riscontrati nei solai dei piani intermedi realizzati con portata di 200 chili al metro quadro a fronte dei 600 chili al metro quadro previsti nel capitolato di appalto.

4. Impugna tale la sentenza C.G. che articola due motivi di ricorso. Resistono con separati controricorsi l’IMPRESA EDILE PIZZATO & ZANCHETTA SNC, nonchè i signori P.F. e Z.L. in proprio, e i signori Al. e L.L. e Pi.Li., eredi di L. G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 Con il primo motivo di ricorso si denuncia “motivazione carente e contraddittoria con riferimento all’individuazione del momento iniziale del decorso del termine decadenziale ex art. 1669 c.c..

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c.. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Lamenta il ricorrente che erroneamente i giudici di merito avevano dichiarato l’intervenuta decadenza ex art. 1669 c.c. sulla base della ritenuta conoscenza dei vizi denunciati già dal 30 giugno 1988, data della memoria di parte dell’ingegner M. M., depositata in un diverso giudizio intercorso fra le parti, senza considerare che tale memoria si limitava ad indicare temi di indagine da approfondire, ma non conteneva alcun elemento dal quale potesse dedursi la piena conoscenza dei vizi lamentati.

1.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta “omessa e/o errata motivazione con riferimento al ritenuto assorbimento del secondo, terzo e quinto motivo d’appello relativamente alla questione della minore portata del secondo solaio. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c.. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Erroneamente la Corte veneziana aveva ritenuto assorbiti, in conseguenza della affermata decadenza, anche gli altri motivi di impugnazione, che lamentavano invece la difformità nella portata dei solai intermedi realizzati (200 kg al metro quadro invece dei 600 previsti dal capitolato). Si trattava di vizio accertato soltanto in corso di causa e per il quale non poteva rilevare la affermata decadenza.

2. – Il ricorso fondato nei limiti del dedotto vizio di motivazione, non sussistendo, invece, il profilo di violazione di legge (art. 1669 c.c.) denunciato.

2.1 – Infatti, la Corte territoriale ha correttamente affermato (pagina 7 della sentenza, ultime righe) che “il momento conoscitivo della gravità del vizio e della sua incidenza sulla statica o sulla possibilità di conservazione della costruzione possa essere individuato anche nel deposito delle relazione peritali ove mancano anteriori, esaustivi elementi conoscitivi”, così ritenendo utilizzabile a tal fine anche la relazione del perito di parte, ingegner M., depositata in altro giudizio e risalente al 1988.

La Corte però non ha ulteriormente chiarito perchè si dovesse ritenere che dalla citata relazione peritale emergessero elementi sufficienti per poter affermare che da tale momento vi era la piena conoscenza dei vizi in questione. Infatti, nell’ulteriore passaggio motivazionale (prime righe pag. 8) la Corte territoriale afferma quanto segue: “nella specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, le deficienze denunciate dal C. come vizi integranti rovina erano già state evidenziate nella memoria tecnica del consulente di esso C., depositata in data 30 giugno 1988, perchè già a tale data doveva farsi risalire la conoscenza di vizi e l’inizio del decorso del termine decadenziale per la loro denuncia”.

La Corte territoriale, quindi, non fornisce alcun elemento specifico rispetto alle critiche articolate con motivo di appello, limitandosi al più ad una sorta di rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado, senza alcuna ulteriore specificazione. Com’è noto, questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che “la motivazione della sentenza “per relationem” e ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio” (Cass. n. 7347 del 11/05/2012, Rv. 622892).

Per poter ritenere, quindi, che la motivazione per relationem sia idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 è necessario che la stessa dia conto delle argomentazioni delle parti e della identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio per relationem. Nella specie, ciò non risulta dalla sentenza gravata.

2.2. – Parimenti, la Corte territoriale è incorsa nel medesimo vizio anche quanto al ritenuto assorbimento del secondo, terzo e quinto motivo di impugnazione, (oggetto del secondo motivo di ricorso), specie con riguardo ai difetti dell’opera relativi alla tenuta dei solai, rispetto ai quali veniva lamentata che la scoperta del vizio era riferibile alla sola consulenza tecnica d’ufficio, sicchè sotto tale profilo almeno la questione dedotta risultava essere stata tempestivamente denunciata.

Al riguardo, infatti, la motivazione della Corte territoriale è la seguente: “il secondo, il terzo e il quinto motivo di impugnazione, incardinati, rispettivamente, sulla censura di difetto di motivazione ed omessa pronuncia in ordine ai lamentati gravi vizi e difetti dell’opera, alla responsabilità dell’impresa appaltatrice e del progettista/direttore dei lavori per i vizi delle strutture ed alla richiesta di rinnovazione della c.t.u. rimangono logicamente superati ed assorbiti, presupponendo tutti il superamento dell’eccezione di decadenza sollevata dai convenuti”.

3. Il ricorso va accolto nei limiti indicati, la sentenza impugnata cassata, e la causa va rimessa per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, anche per le spese.

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