images

 

 

In materia di assegno bancario, il debitore non può vantare alcun diritto alla cancellazione del proprio nominativo se il protesto è stato legittimamente levato, in relazione ad un assegno bancario emesso in mancanza di fondi e ritenendo sufficienti elementi attestanti la non solvibilità della società, neanche se provveda al pagamento successivo secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 386/1990, come sostituito dal D.Lgs n. 507/99, a differenza dell’ipotesi di protesto illegittimamente o erroneamente levato.

Tribunale di Macerata Ord. 179/2020

CHIEDI UNA CONSULENZA