I soci sono i successori dei rapporti attivi e passivi che fanno capo a una società all’atto della sua cancellazione dal Registro delle imprese: delle obbligazioni i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oppure illimitatamente, a seconda che la società cancellata fosse o meno una società di capitali. Quanto ai rapporti attivi, essi si trasferiscono ai soci in regime di comunione, a meno che si tratti di rapporti la cui mancata inclusione nel bilancio di liquidazione ne faccia ritenere l’avvenuta implicita rinuncia da parte della società estinta per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese.

L’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese impedisce che la società cancellata possa agire o essere convenuta in giudizio; inoltre, qualora l’estinzione della società cancellata dal Registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società sia parte, si determina un evento interruttivo del processo con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.

Corte di Cassazione, civile  – Sentenza 12 marzo 2013, n. 6070

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