Il gestore di un impianto sciistico può essere ritenuto responsabile di un incidente occorso a uno sciatore, e quindi essere condannato a risarcirgli il danno subito, se non adotta «adeguate protezioni e segnalazioni solo quando sussistono condizioni particolari di pericolo». A puntualizzarlo è la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 4018/2013, rigettando il ricorso di un uomo, il quale chiedeva un risarcimento pari a 250 milioni di vecchie lire per i «gravi danni subiti» nel 1999, a seguito di una caduta dagli sci, avendo urtato una staccionata di legno che delimitava la pista.

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