In tema di comunione, ai sensi dell’art. 1110 cod. civ., ha diritto al rimborso il partecipante che, in
caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie
per la conservazione della cosa comune. La lettera e la “ratio” della richiamata norma depongono nel
senso che essa eccezionalmente consente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo
partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla
conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità, in modo che duri a lungo senza
deteriorarsi. Da ciò discende che ne restano esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore
fruizione, come l’illuminazione di un immobile, o per l’adempimento di obblighi fiscali, come
l’accatastamento.

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 8 gennaio 2013, n. 253

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