I condomini del piano terreno, devono pagare le spese di manutenzione e rifacimento delle scale, in quanto le scale costituiscono bene strutturale e necessario dell’edificio.

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 5 dicembre 2012, 21886

Fatto e diritto

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al
P.G. e notificata alle parti “P.V. proponeva opposizione avverso la delibera con la
quale l’assemblea del Condominio di vicolo Falcone n. 10 di Bologna aveva
approvato il consuntivo di spesa.
Il Condominio chiedeva il rigetta della domanda e in via riconvenzionale, il
pagamento delle somme dovute dall’attrice.
Il tribunale accoglieva soltanto in parte l’impugnazione ritenendo valida la delibera
laddove aveva posto a carico della attrice le spese relative al rifacimento delle scale;
tale statuizione era confermata in sede di gravame: la Corte di appello riteneva che
la V., pur essendo proprietaria di una unità a piano terra, fosse tenuta a contribuire
alle spese che avevano a oggetto il consolidamento delle scale ed erano concernenti
la statica di parti comuni necessarie del fabbricato.
Ha proposto ricorso per Cassazione la V. affidato a tre motivi.
Ha resistito l’intimata.
2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis
e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso che è stato
proposto tempestivamente con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il 14
marzo 2011: il termine lungo per impugnare la sentenza dep. Il 25 gennaio 2010
scadeva il 12 marzo 2011 (il periodo feriale è di un anno + 46 giorni), che cadeva di
sabato per cui il termine era prorogato, ex art. 155 cod. proc. civ. applicabile anche
ai giudizi pendenti al 1° marzo 2006 (art. 58 terzo comma legge n. 6 9 del 2009), al
lunedì 14 marzo 2011.
Il primi due motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1124 cod. civ. e
112 cod. proc. civ.: assoluta di motivazione su un fatto controverso punto decisivo)
censurando la sentenza che, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, aveva rettificato ‐
senza che vi fosse stata alcuna domanda  ‐  la delibera impugnata la quale aveva
distinto fra le opere di consolidamento statico e quelle di rifacimento delle scale,
tant’è vero che queste ultime erano state correttamente ripartite fra i condomini
interessati ai sensi dell’art. 1124 cod. civ. ma che non potevano essere poste a carico
anche dell’attrice che è proprietaria di un’unità a piano terra e che non usufruisce in
alcun modo delle predette scale.I motivi vanno respinti.
La doglianza censura quanto ritenuto dai Giudici sulla natura delle spese relative ai
lavori riguardanti le scale deliberati dall’assemblea, essendo stato in sentenza
affermato che anche quelli relativi alle scale concernessero opere di consolidamento
riguardanti la statica del fabbricato e non fossero opere di mero rifacimento, tant’è
vero essi vennero decisi in ottemperanza a una ordinanza sindacale, la ricorrente
sostiene che diverso sarebbe stato il contenuto della delibera, che sarebbe stato
modificato o rettificato dai Giudici, posto che i lavori sarebbero stati di mero
rifacimento delle scale e le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dei soli
proprietari che usufruivano delle stesse.
Orbene, la doglianza innanzitutto si risolve nella censura dell’interpretazione della
delibera condominiale compiuta dai Giudici che  ‐ investiti con l’impugnazione della
delibera della questione relativa alla debenza o mento da parte dell’attrice delle
relative spese  ‐  dovevano necessariamente verificare innanzitutto la natura dei
lavori deliberati alla stregua di quanto deciso dall’assemblea.
Ciò posto, va ricordato le deliberazioni condominiali vanno interpretate secondo i
criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. ed il relativo compito è
assegnato al giudice del merito; poiché tale valutazione costituisce apprezzamento
di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da congrua
motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12556/02, 4501/12006). D’altra
parte, l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione
di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto
riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione
soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole
ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare  ‐ in
relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui
per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, chè altrimenti sarebbe
stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì,
accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da
consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare
la sussistenza della denunciata violazione: tali oneri non sono stati ottemperati dalla
ricorrente la quale ha in realtà formulato una soggettiva interpretazione del delibera
difforme da quella accolta in sentenza.Ciò posto, avendo accertato ‐ in base all’interpretazione del contenuto della delibera
‐ che le spese avevano oggetto la statica dell’edificio, correttamente le stesse sono
state poste anche a carico dell’attrice, atteso il principio elaborato dalla
giurisprudenza di legittimità secondo cui le scale, essendo elementi strutturali
necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per
accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni,
così come indicalo nell’art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini
proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché
anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e
manutenzione della copertura dell’edificio (Cass. 15444/2007).
D’altra parte, l’attrice non potrebbe lamentare ‐ proprio alla luce del precedente di
legittimità dalla medesima richiamato  ‐ l’applicazione dei criteri di cui all’art. 1124
cod. civ. che, tenendo conto dell’altezza del piano, rappresenta un correttivo
all’integrate applicazione dell’art. 1123 cod. civ. ed è diretto a tutelare proprio i
proprietari dei piani inferiori in funzione della diversa utilizzazione.
Pertanto, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) cod. proc. civ. introdotto dalla legge n. 69 del
2009 ratione temporis applicabile, il ricorso infondato avendo la sentenza
impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza
della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della
stessa (ORD S.U. 19051/20101).
Il terzo motivo (violazione di legge e motivazione contraddittoria) deduce che, anche
nel caso di rigetto del ricorso, si dovrebbe procedere alla compensazione delle
spese, tenuto conto della non integrale soccombenza della ricorrente.
Il motivo è inammissibile.
Le spese processuali sono state correttamente poste a carico della parte ritenuta
soccombente ex art. 91 cod. proc. civ., essendo appena il caso ricordare che se, da
un canto, la compensazione è rimessa alla prudente e motivata scelta discrezionale
del giudice di merito, questi, d’altra parte, in materia di regolamento delle spese
processuali, incontra l’unico divieto di porle a carica della parte totalmente
vittoriosa’’.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla
relazione.
Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, non potendo
ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dalla ricorrente con la memoria
illustrativa atteso che gli stessi non sono idonei a scalfire le considerazioni di cui alla
relazione.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla
presente fase che liquida in euro 1000,00 di cui euro 200,00

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