RISARCIMENTO DEL DANNO – CID – ATTENDIBILITÀ – VALUTAZIONE.

La dichiarazione confessoria, contenuta nel relativo modulo (Cid), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno dei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, c. 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Quanto all’interpretazione del medesimo Cid, deve ritenersi che essa, costituendo interpretazione di un atto negoziale, è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile  Sentenza 23 gennaio 2013, n. 1602

Vai alla sentenza integrale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *