CANONE DI LOCAZIONE – MANCATO PAGAMENTO – FONDAMENTO – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO – RIDUZIONE O DIMINUZIONE DI GODIMENTO DEL BENE PER FATTO DEL LOCATORE – INADEMPIMENTO NON GIUSTIFICATO – SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE DEL PAGAMENTO DEL CANONE – LEGITTIMITÀ – IPOTESI – SPROPORZIONE FRA I RISPETTIVI INADEMPIMENTI DELLE PARTI – ACCERTAMENTO – FATTISPECIE – DIFETTO

Il mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore, e dunque l’inadempimento della principale obbligazione posta a suo carico, non può intendersi legittimato dall’eccezione di inadempimento sollevata dalla medesima parte ai sensi del disposto di cui all’art. 1460 c.c., avente fondamento su una riduzione o una diminuzione di godimento del bene, per evento ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale del pagamento del canone, invero, è legittima nella sola ipotesi in cui vi sia sproporzione fra i rispettivi inadempimenti delle parti, da valutarsi non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva, tale che può ritenersi giustificata una sospensione integrale dell’adempimento dell’obbligo del conduttore di corrispondere il canone di locazione solo a fronte di una effettiva compromissione totale del godimento del bene locato, ferma restando la necessità di accertare giudizialmente, in seguito alla sospensione dell’adempimento a carico del conduttore, la carenza della prestazione della controparte. In mancanza dell’accertamento predetto, la condotta del conduttore costituisce fatto arbitrario ed illegittimo che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni della parti per effetto di una unilaterale ragion fattasi, che configura, pertanto, inadempimento colpevole all’obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato ed all’obbligazione principale a suo carico gravante. (Nella specie, stante quanto innanzi, i plurimi inadempimenti contrattuali denunciati dalla conduttrice e, segnatamente, la presenza di ripetuti allagamenti dell’immobile locato, tali da determinare, oltre ad una riduzione di godimento del bene locato, anche danni ai beni in essi contenuti ed all’attività commerciale svolta nell’immobile, non valgono a giustificare la sollevata eccezione di inadempimento, poiché la permanenza della medesima parte nel godimento dell’immobile locato dimostra la sostanziale idoneità del bene all’uso pattuito. Stante la permanenza della prestazione in capo al locatore, la sospensione del pagamento del canoni di locazione non può ritenersi in alcun modo giustificata).

Tribunale Milano, Sezione 13 civile – Sentenza 6 dicembre 2012, n. 13682

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Comments

  1. loredana

    Posso chiedere la sospensione di pagamento del immobile di locazione ..visto che ci sono problemi al catasto e io non posso aprire. ..mi si stanno a prolungare i tempi di apertura. .come devo fare?

    1. Fabio Article Author

      In linea di principio, salvo patto contrario, non è onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l’uso del bene e non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore, quand’anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato; tali considerazioni però sono totalmente avulse dal caso concreto e, in proposito, per un parere compiuto sarebbe necessario disporre di molte più informazioni.
      A disposizione per eventuali approfondimenti.
      Saluti

  2. Felicio

    È possibile sospendere il pagamento dell’affitto avendo subito 3 allagamenti con sostanziali perdite economiche ( dimostrate ) ed inoltre da circa 5 mesi all’interno del locale c’è un forte odore di fogna dovuto a detta di un tecnico da me convocato dalla rottura della fecale del palazzo. Tutte le comunicazioni del caso sono state inviate al proprietario tramite legale che non ha mai ricevuto risposta poiché il locatario non ha mai ritirato le raccomandate. Che consiglio può darmi, grazie

    1. Fabio Article Author

      In linea di principio, l’inquilino non può autosospendere il versamento dei canoni di locazione. La sospensione dell’adempimento della prestazione è legittima solo quando manca del tutto la controprestazione da parte del locatore (consegna bene), determinando altrimenti uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Il Suo legale, con in mano tutti gli elementi del caso concreto, saprà consigliarLa al meglio per la tutela dei Suoi interessi.

  3. Annalisa

    Buongiorno.Ho uno studio di fisioterapia e dall’anno scorso (dicembre 2013) il riscaldamento non funziona.L’ho fatto presente al proprietario,ma,non si è preoccupato di provvedere alle riparazioni,nonostante le mie innumerevoli telefonate. A Settembre 2014,persistendo naturalmente il problema,gli ho inviato una raccomandata con ricevuta di ritorno,e, niente! Ha provveduto solo quando gli ho detto che non avrei pagato più il canone. Dopo una settimana dalla riparazione (fine settembre 2014) il problema si è riproposto. L’ho fatto naturalmente presente,ma,niente! Posso sospendere il pagamento del canone fino alla soluzione definitiva?

    1. Fabio Article Author

      L’inquilino non può autonomamente sospendere o ridurre il canone di locazione per il solo fatto che il proprietario non provvede alla manutenzione dell’immobile; in mancanza di accordo bonario con il locatore, la richiesta di riduzione o sospensione del canone deve essere fatta ad un giudice fornendo la debita prova dell’inadempimento contrattuale della controparte.
      A disposizione per ogni chiarimento.
      Saluti

  4. andree

    Ciao , ho una domanda che sono in Romania 4 mesi, e pagare l’affitto mensile , anche se non usando niente casa in affitto.Può richiedere la sospensione temporanea dei canoni di locazione?tornare in aprile, quando riprendo il lavoro

    1. Fabio Article Author

      così come prospettato, non è un legittimo motivo di sospensione del canone
      a disposizione.
      saluti

  5. paolo

    8salve volevo fare una domanda e possibile che il locatore si trattieni una fidejussione (contratto commerciale)VISTO CHE IL LOCALE DOVE AVEVO l attività commerciale e stato posto sotto sequestro perche si è verificata una frana, premetto che canone e stato sospeso ed anche avvisata l agenzia delle entrate riguarda le tasse che doveva pagare il locatore per sospenderle ,ora il locale nn e più sotto sequestro posso rinunciare al contratto senza perdere la fidejussione avevo sentito che il contratto e decaduto e nn vale più al momento della frana nn so se e giusto volevo sapere qualcosa in più grazie

  6. FABRIZIO

    Buongiorno, sono il conduttore di un contratto commerciale stipulato nel novembre 1998.
    Da novembre 2014 ho comunicato verbalmente al locatore i problemi che avevo con l’immobile: pareti che si scrostano, pezzi di calcinacci che scendono.
    Dopo 2 mesi e sollecitazioni da parte mia, il proprietario con il suo muratore viene e vedere le condizioni dell’immobile.
    Dopo circa una settimana mi fa sapere che l’importo che lui dovrebbe pagare per la ristrutturazione e di euri 3500,che però farà solo a fronte di un nuovo contratto di locazione maggiorato di circa il 25% e con la garanzia che io stia un minimo di 2 anni per rientrare delle spese sostenute.
    E possibile chiedere lo scioglimento del contratto senza pagare i 6 mesi dovuti per contratto per inadempimenti contrattuali da parte del locatore?
    Oppure chiedere una sospensione o almeno una riduzione del contratto ed eventualmente i danni economici da me subiti?
    LA ringrazio per le eventuali risposte

  7. Francesca

    Buongiorno
    Avrei bisogno di un parere in merito a un problema di perdita di acqua in bagno.
    Qualche settimana fa avevo segnalato al proprietario che alcune piastrelle si stavano sollevando e staccando. Lo stesso è venuto per un sopralluogo e ha riconosciuto il danno rispondendo che potevano esserci delle infiltrazioni di acqua, come era già capitato in altro appartamento di sua proprieta.
    Ieri, mi sono accorta che nel soffitto dell’ingresso, che corrisponde al pavimento del mio bagno, è comparsa una grossa macchia di acqua per tutta la lunghezza della stanza.
    Pertanto l’ho contato subito.
    Mi chiedo se posso esigere un risarcimento danni, considerato che abito in un bilocale e che per sistemarlo ci vorranno diversi giorni e che nel caso dovrò andare a stare fuori casa.

    Grazie mille

    Francesca

  8. Baris

    Salve,

    Per lavori di restauro sulle facciate del palazzo storico dove abitiamo e’ impossibile stare nell’appartamento. Hanno oscurato tutte le finestre con le maxxi pubblicita’ e per motivi di privacy e sicurezza non si puo’ stare tranquill.
    Parlando con proprietario dell’appartamento siamo rimasti d’accordo che durante periodo di restauro ( quasi 6-7 mesi) lei non ci fa pagare nulla scusandoci. Volevamo sapere come metterci tutto in regola contratto di locazione. Dobbiamo disdirre o sospendere in qualche maniera poi riattivare o rifare? Se non si puo’ sospendere e va disdetta poi bisogna che vanno disdetti le utenze?

    Riepilogando nostro accordo con proprietario dell’app.to:

    1- Noi andiamo in un residence per periodo di restauro e paghiamo noi solo per residence a conto nostro.In cambio non paghiamo canone mensile del contratto di affitto dell’app.to in restauro.

    2- i mobili lasciamo dentro app.to e le chiave teniamo noi. Siamo liberi di entrare e uscire quando vogliamo ( diventa come un deposito ) .

    Ovviamente proprietario dell’app.to non vuole avere problemi fiscali, legali neanche noi.

    Non sappiamo come metterci in regola.

    Grazie

  9. Massa

    Salve, ho diversi problemi nell’appartamento in cui abito ad circa 6 mesi: I termosifoni non partono se non attaccando dei fili, il soffitto del bagno sembra crollare,ecc. quello che Le chiedo: posso fare dei lavori in autonomo quindi pagando una persona e farmi rilasciare fattura per dimostrare il pagamento cosi che io quei soldi li scali dall’affitto?
    Attendo una Sua risposta. Saluti.

  10. paolo

    salve proprietario di un locale commerciale. avendo sottoscritto un contratto di locazione mi ritrovo a dover affrontare una causa per morosità con l’inquilino.
    l’assurdo è che l’inquilino mi contesta il fatto che il locale non è a norma e che ha dovuto sostenere delle spese per adeguare l’impianto elettrico e quindi non ha pagato il canone da ben quattro mesi.
    preciso che non mi è mai pervenuta nessuna raccomandata che mi preavvisasse di tale difetto e che avrebbe effettuato questo adeguamento.
    preciso che il locale è in possesso di certificato APE datato anno 2013.
    e’ possibile che un giudice possa rimandare la sentenza di sfratto senza essere in possesso di nessun documento ???
    posso io chiedere i danni al giudice per la sua negligenza nel riscontrare la verità e quindi perdita di tempo e danni economici al sottoscritto ???
    grazie saluti Paolo

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