La responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente è configurabile sia a titolo extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sia a titolo contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. Ed infatti, accanto alle responsabilità extracontrattuale connessa all’ipotesi del crollo di edificio, sussiste responsabilità contrattuale tutte le volte che il direttore dei lavori non esegua correttamente le prestazioni cui è tenuto in virtù del conferimento dell’incarico.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE , SENTENZA 11 dicembre 2012 n. 22643
Svolgimento del processo
1 – Con sentenza in data 3-24 maggio 2003 il Tribunale di Asti condannò G.G. al pagamento in favore di S.G. e B.M. della complessiva somma di Euro 23.133,78, oltre accessori, mentre rigettò la domanda proposta nei confronti di F.G. . Gli attori, premesso di avere appaltato al secondo il progetto, l’espletamento delle pratiche amministrative e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile e al primo l’esecuzione delle opere edili, avevano spiegato che il (omissis) si era verificato il crollo parziale dell’edificio e, pertanto, avevano chiesto il risarcimento del danno conseguente.
2 – Con sentenza in data 25 maggio – 17 novembre 2008 la Corte d’Appello di Torino rigettò il gravame proposto da S. e B. ;
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: correttamente il primo giudice, affermata la responsabilità dell’appaltatore G. , per inadempimento contrattuale, aveva escluso la responsabilità del progettista F. , in quanto la sua mancanza di abilitazione a progettare edifici in cemento armato non poteva essere messa in correlazione causale con la rovina dell’edificio, tanto più che aveva realizzato solo il progetto di massima e non anche quello esecutivo e neppure il calcolo delle opere strutturali in cemento armato; al F. non poteva neppure essere addebitato un difetto di vigilanza in qualità di direttore dei lavori, la cui responsabilità può essere solo di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c.; il G. aveva operato in piena autonomia.
3 – Avverso la suddetta sentenza S. e B. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
F.G. ha proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi, cui lo S. e la B. hanno resistito con controricorso.
G.G. non ha espletato attività difensiva.
Motivi della decisione
1. – Preliminarmente i due ricorsi sono riuniti ex art. 335 c.p.c.
A) Ricorso principale S. – B. .
2.1 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 56 legge 2 marzo 1949,n. 144, 2229, 2230, 2232, 1176 e 1218 c.c.
La censura, ricollegata al secondo motivo di appello, lamenta il mancato riconoscimento della responsabilità del direttore dei lavori.
I ricorrenti, premesso che sono state accertate gravi carenze strutturali nell’esecuzione dei lavori del fabbricato, con conseguente crollo parziale, chiedono che venga riconosciuta la responsabilità anche del direttore dei lavori per non avere vigilato che l’appaltatore adottasse le necessarie cautele costruttive.
2.2 – Il secondo motivo adduce violazione falsa applicazione degli artt. 56 legge 2 marzo 1949, n 144, 229, 2230, 2232, 1176 e 1218 c.c.
Il tema è ancora la negata responsabilità del direttore dei lavori concorrente con quella dell’appaltatore.
Si assume che il direttore dei lavori risponde nei confronti dei committenti ogni volta che, in ipotesi come quella di specie, ometta di vigilare sull’operato dell’appaltatore circa la progressiva realizzazione dell’opera alle regole della tecnica e l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire al realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, a tal fine impartendo le opportune disposizioni e controllandone l’ottemperanza da parte dell’appaltatore.
2.3 – Il terzo motivo lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, indicato nella idoneità delle indicazioni contenute nella relazione che accompagnava il progetto di massima concernenti la necessità di una eventuale ricostruzione della muratura o di eventuali opere di sottofondazione.
La censura tratta sostanzialmente, sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, le medesime questioni affrontate nei primi due motivi sub specie di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
2.4 – Il quarto motivo ipotizza insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, indicato nella idoneità delle indicazioni contenute nella relazione che accompagnava il progetto di massima concernenti la necessità di una eventuale ricostruzione della muratura o di eventuali opere di sottofondazione.
Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, questo motivo è sostanzialmente parallelo al precedente.
2.5 – Il quinto motivo adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 56 legge 2 marzo 1949, n. 144, 2229, 2230, 2232, 1176, 1218, 2697, 1669 c.c.
Tratta della responsabilità del direttore dei lavori, che i ricorrenti affermano essere di natura contrattuale, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall’art. 1218 c.c.
3.1 – Le censure sopra sintetizzate, non sempre rispettose del dettato dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis, possono essere trattate congiuntamente prospettando questioni connesse.
Esse risultano fondate nei limiti di seguito esposti:
3.2 – La sentenza impugnata presenta un evidente errore di diritto, allorché afferma che la responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente è configurabile solo a titolo extracontrattuale ex art. 1669 c.c. e non anche a titolo contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Invece, accanto alle responsabilità extracontrattuale connessa all’ipotesi del crollo di edificio, sussiste responsabilità contrattuale tutte le volte che il direttore dei lavori non esegua correttamente le prestazioni cui è tenuto in virtù del conferimento dell’incarico. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 10728 del 2008) che il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi ed, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (confronta anche la recente Cass. n. 8014 del 2012).
La responsabilità contrattuale del direttore dei lavori è, quindi, sussistente allorché il professionista non esegua correttamente le prestazioni contrattualmente assunte agendo con imprudenza, imperizia, negligenza o non rispettando le norme tecniche.
A) Ricorso incidentale F. .
4.1 – – Il ricorso incidentale del F. è stato dichiaratamente proposto “in via subordinata rispetto alla richiesta di reiezione integrale dei motivi di ricorsi ex adverso proposti” ed è effettivamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Ne consegue che il parziale accoglimento di questo ne rende necessario l’esame.
4.2 – Il primo motivo lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e determinante per il giudizio, rappresentato dall’aver l’impresa G. realizzato i lavori antecedentemente al ritiro della concessione edilizia.
4.3 – Il secondo motivo adduce ancora omessa motivazione su un fatto controverso e determinante per il giudizio, rappresentato dall’avere il F. assunto in concreto il ruolo di direzione dei lavori recandosi presso il cantiere per cui è causa e interagendo con l’appaltatore.
4.4 – Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1418, 2222, 2230 c.c., 16 lett. i) ed m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, R.D. 16 novembre 1939, Legge 5 novembre 1971, n. 1086, Legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Il tema trattato sono i limiti della competenza professionale dei geometri.
5.1 – Anche i motivi del ricorso incidentale, i quali trattano argomenti connessi che ne consentono la trattazione congiunta, sono fondati.
5.2 – La stessa sentenza impugnata riferisce, nello svolgimento del processo (vedi pag. 7), che il F. aveva sostenuto che l’impresa appaltatrice aveva eseguito i lavori a sua insaputa, ancor prima del rilascio della concessione, eludendo ogni sua possibilità di controllo tecnico e che aveva negato di avere svolto altre funzioni al di fuori della pratica per il rilascio della concessione edilizia. Ancora la sentenza aggiunge (pag. 12) che il F. aveva realizzato solo il progetto di massima, ma non anche il progetto esecutivo e neppure il calcolo delle opere strutturali in cemento armato, entrambi inesistenti. Ciò malgrado la Corte territoriale ha dato per scontato che il F. avesse assunto ed esercitato in concreto la direzione dei lavori, senza dare alcuna risposta in punto di fatto ai rilievi sopra sintetizzati e spiegarne le eventuali ragioni di infondatezza.
6. – Pertanto il giudice di rinvio, che si designa nella medesima Corte territoriale in diversa composizione, ricostruiti adeguatamente i fatti all’origine della controversia, dovrà accertare se il F. abbia effettivamente assunta ed espletata la direzione dei lavori e, in caso positivo, se abbia eseguito le verifiche e i controlli richiesti dal corretto espletamento di tale attività professionale, alla stregua dei principi sopra enunciati. Inoltre provvedere a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale per quanto di rispettiva ragione. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.