Questioni interpretative in merito all’applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. “cedolare secca”) e dell’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. “remissione in bonis”)

Con la Circolare 20 dicembre 2012, n. 47, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della c.d. cedolare secca, con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti fra detta disciplina e l’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge n°16 del 2.03.2012, convertito, con modificazioni, nella legge n°44 del 26.04.2012.

In particolare, precisa l’Agenzia, i soggetti che intendono avvalersi del regime della c.d. cedolare secca devono esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto, mediante il modello telematico Siria, ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il “modello 69” cartaceo valido anche per esercitare l’opzione in occasione della proroga del contratto di locazione o per le annualità successive a quella della registrazione.

I modelli devono essere presentati entro il termine previsto per la registrazione del contratto di locazione che è di 30 giorni dalla data di formazione dell’atto o dalla data di esecuzione, se antecedente alla stipula, o se si tratta di contratti verbali. Nel caso di esercizio dell’opzione nelle annualità successive a quella della registrazione o in sede di proroga del contratto deve essere presentato il “modello 69” entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dall’articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), vale a dire entro 30 giorni dalla proroga.

Vai alla Circolare n°47 del 20.12.2012

 

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