Anche se il vialetto condominiale di accesso ai garage permetterebbe oltre al transito anche la sosta dei veicoli, è sufficiente che la sosta delle autovetture renda meno agevole la manovra degli altri condomini per decretarne il divieto. Il parcheggio abituale sullo stradello priva infatti gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente tale spazio comune, rendendo meno agevoli le manovre di entrata e di uscita dai garage e compromette il pari diritto di godimento degli altri condomini.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 24 agosto 2012, n. 14633

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

sul ricorso 21839-2006 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rapp.ti e difesi dall’Avv. (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 26593-2006 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 293/2006 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 03/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e l’accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Parma (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando che questi ultimi utilizzavano lo stradello condominiale anche per la sosta di auto, anziche’ per il solo transito, come previsto dal regolamento condominiale, si’ da creare intralcio per la restrizione degli spazi di’ manovra.

Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda, rilevando, in particolare, l’inesistenza dell’asserito regolamento condominiale, e sostenendo che il vialetto veniva da anni pacificamente utilizzato sia per la sosta che per il transito delle vetture, in quanto la sua larghezza consentiva entrambi gli usi.

Con sentenza del 18-10-2003 il Giudice di Pace rigettava la domanda.

Il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 3-3-2006, accoglieva l’appello proposto dagli attori, dichiarando che i condomini dell’edificio (OMISSIS) sito in (OMISSIS) avevano diritto di utilizzare lo stradello per cui e’ causa per il solo transito, e che tale stradello non poteva essere utilizzato per il parcheggio o la sosta di veicoli; condannava gli appellati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti;

compensava le spese nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), intervenuti solo in grado di appello. Il giudice di appello rilevava che il parcheggio abituale di auto sullo stradello di accesso alle singole autorimesse, destinato al passaggio e non alla sosta, costituiva un uso non consentito dall’articolo 1102 c.c., in quanto privava gli altri condomini della possibilita’ di utilizzare pienamente il bene comune e rendeva meno agevole le manovre di entrata ed uscita dalle auto rimesse.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale, affidato a un solo motivo.

Hanno resistito con altro controricorso anche (OMISSIS) e (OMISSIS).

In prossimita’ dell’udienza i controricorrenti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In via preliminare, deve disporsi la riunione del ricorso principale e incidentale, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..

2) Con l’unico motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti controversi e decisivi. Nel premettere che nella specie non si e’ in presenza di una occupazione stabile di spazi comuni, ma di un uso a parcheggio solo eventuale e temporaneo, sostengono che tale utilizzazione deve ritenersi consentita, in quanto l’ampiezza dello stradello per cui e’ causa consente il transito di vetture anche in presenza di auto in sosta, e che dai sopralluogo effettuato dai Giudice di Pace e’ emerso che il transito e’ difficoltoso solo quando deve passare il camion del condominio (OMISSIS).

Il motivo e’ infondato.

E’ noto che l’articolo 1102 c.c., consente al singolo condomino di servirsi della cosa comune, purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne patimenti uso secondo il loro diritto.

Nella specie il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimita’, ha ritenuto che il parcheggio abituale di un’autovettura sullo stradello in contestazione, destinato al passaggio delle auto per l’accesso alle singole autorimesse, priva gli altri condomini della possibilita’ di utilizzare pienamente tale spazio comune, rendendo meno agevole le manovre di entrata ed uscita dai garages, come risulta anche dal sopralluogo effettuato nel corso del giudizio, da cui e’ emerso che era “indispensabile mettere le macchine a filo” per evitare problemi nell’affiancamento di due autovetture.

Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che lo stradello in questione possa essere utilizzato dai singoli condomini per il parcheggio o la sosta di auto, La rilevata situazione di fatto, infatti, rende evidente che una simile utilizzazione viene a limitare l’uso del bene comune secondo la sua destinazione naturale (passaggio per accedere alle singole autorimesse) ed a compromettere il pari diritto di godimento degli altri condomini.

Non sussistono, di conseguenza, i vizi denunciati dai ricorrenti, dovendosi piuttosto osservare che questi ultimi, nel sostenere che la larghezza dello stradello condominiale consente il transito di vetture anche in presenza di auto in sosta, propongono sostanziali censure di merito, con le quali mirano ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, essi sollecitano a questa Corte l’esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa riservato, rientrando nei compiti istituzionali del giudice di’ merito l’accertamento dei fatti oggetto della controversia e la valutazione delle prove.

3) Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali si dolgono della violazione dell’articolo 112 c.p.c., non essendosi il Tribunale pronunciato sulla richiesta degli appellanti di ripetizione delle spese di primo grado.

Il motivo e’ fondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non puo’, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorche’ riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata e’ tenuto a provvedere anche d’ufficio ad un nuovo regolamento delle dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall’articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione dei capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, (tra le tante v. Cass. 30-8-2010 n. 18837; Cass. 22-12-2009 n. 26985; Cass. 4-6-2007 n. 12963; Cass. 4-4-2006 n. 7946).

Nel caso di specie, il Tribunale non si e’ attenuto a tali principi, in quanto, pur avendo accolto il gravame e riformato integralmente la sentenza del Giudice di Pace, ha provveduto solo alla regolamentazione delle spese di appello, omettendo ogni pronuncia riguardo a quelle di primo grado.

Cio’ comporta l’accoglimento del motivo di’ ricorso in esame, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice del Tribunale di Parma, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Qualora, infatti, la Corte di Cassazione rilevi, nella sentenza resa dal giudice di merito, il vizio di omessa pronunzia sul capo delle spese, non trovano applicazione ne’ il disposto dell’articolo 384 c.p.c. (nella parte in cui consente la decisione nel merito), il quale non puo’ operare quando il ricorso venga accolto per vizi “in procedendo”, ne’ quello di cui articolo 385 c.p.c., (che le attribuisce il potere di provvedere essa stessa sulle spese), il quale presuppone sempre la cassazione senza rinvio o la declaratoria di incompetenza del giudice adito (Cass. 27-8-2003 n. 12543; Cass. 1-10-2002 n. 14075).

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente grado ad altro (Ndr: testo originale non comprensibile).

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