L’immissione di sporgenze nel fondo del vicino è consentita quando l’opera si trovi a un’altezza tale da non pregiudicare il godimento del bene da parte del proprietario sottostante.

Ai sensi dell’art. 840 c.c. l’immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioè quando la stessa intervenga ad una altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo.

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