Nel procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c., promosso dal singolo condomino avverso l’ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., non possono venire in discussione questioni relative alla legittimità di quanto deliberato in assemblea, poiché la validità della delibera può essere contestata, in via separata, solamente con l’impugnazione di cui all’art. 1337 c.c.. L’opposizione invero, può concernere soltanto la sussistenza del debito e/o la documentazione costituente prova scritta dell’ingiunzione ovvero il verbale della delibera assembleare.

 

Tribunale Roma, Sezione 5 civile – Sentenza 29 ottobre 2012, n. 20467

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 84038 del Ruolo Generale per l’anno 2009, assunta in decisione all’udienza del 18.04.2012 e vertente
Tra
Sa. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante p.t., Ra.Ta., elett.te dorato in Roma, in via (…), presso lo studio dell’avv. Pa.Ma., che la rappresenta e difende, giusta procura apposta in calce all’atto di citazione;
– Attrice –
E
Condominio di Via (…) di Roma in persona del suo amministratore p.t., Fr.Co., elett.te dorato in Roma, in via (…), presso lo studio degli avv.ti Gi.Pa. e Fr.Pa., che lo rappresentano e difendono, giusta delega rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
– Convenuto –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l’atto di citazione introduttivo del presente procedimento, “Sa. S.p.A.”, impersonata dal suo legale rappresentante p.t., Ra.Ta., ha proposto opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 17563, emesso, nel giudizio iscritto al n. 741798/2009 R.G., in data 22.09.2009, ad istanza del condominio di “via (…)” di Roma, per il pagamento della somma di Euro 2.741,77 – incrementata di accessori di legge e spese del procedimento – a titolo (come leggesi nel ricorso per ingiunzione al quale detto decreto di pagamento opera rimando per relationem) di oneri ordinari relativi agli esercizi gestori 2008 e 2009 e riferibili alle unità abitative degli interni 11 (quanto ad Euro 820,77) e 12 (quanto ad Euro 1.921,00), in sua esclusiva proprietà, così determinati in forza di deliberato assembleare del 20.04.2009, approvativo dei bilanci, consuntivo 2008 e preventivo 2009, e dei pertinenti piani di riparto individuali; a sostegno motivo dell’opposizione ha dedotto che il regolamento contrattuale di condominio, al paragrafo intitolato “Rapporti con la Sa. S.r.l. fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare”, prevedeva la propria esenzione dalla partecipazione agli oneri condominiali riferibili alle unità immobiliari che fossero residuate in sua proprietà esclusiva e sino alla loro vendita a terzi; ha, inoltre dedotto: di essere creditrice, del condominio procedente in via monitoria, della somma di Euro 1.370,88 relativa alle spese legali liquidate in suo favore con ordinanza del 16.05.2008; che l’amministratore del condominio, con nota del 17.01.2006, aveva riconosciuto, in favore di essa deducente, un debito di Euro 5.000,00; ciò posto, in via conclusiva ha chiesto la giudiziale revoca dell’opposta ingiunzione giudiziale e, in via riconvenzionale, la condanna, del condominio, al pagamento della somma di complessivi Euro 6.370,88 oltre accessori di legge ovvero, in alternativa, la sua compensazione con l’importo che fosse risultato a proprio debito, vinte le spese di lite.
Costituito in giudizio, il condominio di “via (…) di Roma, impersonato dal suo amministratore p.t., Fr.Co., ha contestato l’avversa opposizione, eccependo: la sua improcedibilità in conseguenza della irregolare costituzione in giudizio dell’opponente, poiché l’atto di citazione era stato notificato il 14.12.2009, l’iscrizione a ruolo era stata eseguita “con velina” il 16.12.2009 e l’originale era stato depositato il 29.12.2009, oltre il termine prescritto dall’art. 165 c.p.c.; la nullità della clausola regolamentare invocata dalla società opponente per affermare l’insussistenza del proprio obbligo partecipativo e/o la sua inapplicabilità per avere, essa società, provveduto dapprima alla vendita e quindi al riacquisto di entrambe le unità immobiliari cui si riferivano gli oneri ingiunti; l’omessa impugnativa della deliberazione assembleare alla cui stregua era stato chiesto ed ottenuto il gravato titolo ingiuntivo; il difetto, di legittimazione attiva quanto all’istanza volta alla condanna del condominio al pagamento della somma di Euro 5.000,00; la fondatezza della avversa istanza di compensazione parziale quanto all’importo di Euro 1.370,88; per tali ragioni, ha conclusivamente chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’avversa opposizione, ovvero il suo rigetto, e la conferma dell’opposto titolo ingiuntivo, con condanna, dell’opponente, al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 2.823,46, ovvero di quella differente di giustizia, con incremento di accessori di legge e spese di lite.
Va esclusa la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal condominio opposto, atteso che il tempestivo deposito, tale apprezzato in riferimento al paradigma normativo di disciplina offerto dall’art. 165 c.p.c., da parte della società attrice opponente, al momento della propria costituzione in giudizio, dell’atto propulsivo del presente procedimento, sebbene a mezzo di c.d. velina, che la parte convenuta, nell’articolazione della scrutinanda ragione di difesa, ha dato atto essere stata effettuata, esclude la sussistenza di ragione alcuna ostativa alla regolare costituzione del rapporto processuale (v. Cass. n. 15777 del 13/08/2004).
Va, indi, disattesa la ragione di opposizione dedotta da parte opponente e fondata sulla lamentata violazione della prescrizione regolamentare che avrebbe esentato, essa opponente, dalla partecipazione agli oneri conservativi sino alla alienazione delle unità immobiliari in sua originaria proprietà esclusiva.
Deve, al riguardo, rilevarsi che nel procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. che sia stato promosso dal singolo condomino avverso l’ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., il relativo ambito cognitivo non può abbracciare questioni involventi la legittimità del o dei deliberato/i assembleare condominiale posto/i a suo fondamento atteso che, come costantemente e condivisibilmente sostenuto dalla Corte Nomofilattica, ciò che assume rilievo è unicamente l’esecutività della decisione dell’assise condominiale che, qualora non privata – a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelarmente nell’ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell’atto da parte del medesimo organo che l’aveva adottato, o, ancora, a seguito di suo giudiziale annullamento o declaratoria di nullità – supporta validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione.
L’opposizione può, pertanto, concernere la sussistenza del debito e/ o la documentazione costituente prova scritta dell’ingiunzione ovvero il verbale della delibera assembleare ma non anche la validità della stessa che può venire contestata, in via separata, solamente con l’impugnazione di cui all’art. 1337 c.c., poiché l’attualità del debito non è subordinata alla sua validità ma alla sua efficacia (ex plurimis, Cass. 24.08.2005 n. 17206). Va, infatti, rilevato che, laddove venisse ammessa la possibilità di poter sindacare la legalità del deliberato verrebbe, di conseguenza, ad ammettersi la possibilità di suo giudiziale scrutinio indipendentemente dal rispetto dei termini preclusivi dettati dall’art. 1137 c.c. per la tempestiva impugnazione e la cui previsione risponde ed esigenze di certezza nell’assetto delle relazioni intersubiettive condominiali. Nel caso in esame, parte opponente ha fondato la scrutinanda ragione di gravame proprio su di una situazione che, a mente del catalogo delle invalidità delle deliberazioni del condominio edilizio, come condivisibilmente stilato nella corretta lettura del pertinente dato normativo dalla Corte di Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite n. 4806/2005 – per il quale “debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nelle competente dell’assemblea, le delibere che incidono su diritti individuali sulle cose o servici comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono invece qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all’oggetto” (così Cass. SS. UU. 7.03.2005 n. 4806) – potrebbe integrare possibile causa di annullamento della deliberazione assembleare del 20.4.2009 che, sin dal ricorso per ingiunzione (all. 9 produzione parte opponente) è stata indicata quale prova scritta alla cui stregua esso titolo monitorio è stato chiesto ed ottenuto. Essa, invero, fa riferimento ad affermata violazione di prescrizione del regolamento di condominio che avrebbe esentato, l’opponente, da partecipazione alle spese di interesse comune sintantoché avesse conservato la proprietà esclusiva di unità immobiliari facenti parte dello stabile il quale, nel suo insieme, in origine si apparteneva ad essa compagine societaria. Non essendo, pertanto, in contestazione la titolarità, in capo alla detta società, della proprietà esclusiva di immobili facenti parte dello stabile del condominio convenuto e, quindi, la propria qualità di sua condomina, deve, in conseguenza, riconoscersi sussistente la potestà dell’assemblea quanto alla determinazione e ripartizione, a mezzo propri atti deliberativi, dell’onere partecipativo ad individuale carico, richiesto per il governo delle parti e dei servizi comuni e che deve trovare concreto esercizio nel rispetto ed osservanza delle pertinenti prescrizioni normative, di fonte sia legislativa che regolamentare contrattuale. L’inosservanza di tali precetti, pertanto, non avendo inerenza né ad eventuale esorbitazione, da parte dell’assemblea, con il proprio deliberato, dalle proprie istituzionali competenze gestorie ovvero all’incidenza su diritti individuali in tal modo ingiustamente lesi o, infine, sull’illiceità del relativo oggetto (sì da ravvisarsi casi di possibile nullità), per poter assumere giuridico rilievo ai fini della eventuale sua giudiziale rivisitazione, escluso, per le ragioni dinanzi evidenziate, sindacato meramente incidentale, avrebbe richiesto la sua autonoma tempestiva impugnativa la cui carenza (nulla essendo stato dedotto e/o provato sul punto) rende incontestabili, ai sensi dell’art. 1137, comma 1 c.c., le pertinenti statuizioni nei confronti di tutti i componenti la collettività condominiale e, per quel che interessa il presente procedimento, dà prova della esistenza ed entità del credito condominiale fatto valere ed esatto con l’opposta ingiunzione giudiziale di pagamento. Né, poi, pur volendosi valorizzare la deduzione difensiva rassegnata dall’opponente nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., la dedotta omessa comunicazione del citato deliberato assembleare avrebbe potuto permettere un suo incidentale apprezzamento ai fini della conseguente delibazione di sussistenza del credito condominiale ingiunto dovendosi, invece, ritenere onere della detta parte eccipiente, una volta appresa, per effetto della notifica del titolo ingiuntivo opposto nel presente procedimento, la sua esistenza e, in parte qua, il suo contenuto, articolare relativo gravame giudiziale. Il patrocinato ordine di argomentazioni motive esclude, poiché non rilevante nell’economia decisoria, delibazione alcuna quanto alla validità della clausola del regolamento indicata dall’opponente per fondare la dedotta propria esenzione dall’obbligo partecipativo.
Per quel che concerne i crediti che parte opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, accertarsene l’esistenza nei confronti del condominio convenuto, per quel che concerne l’importo di Euro 5.000,00 esso, come evidenziato nella missiva datata 17.01.2006, in all. 5 della produzione di parte opponente e dalla stessa valorizzata per inferirne il pertinente titolo causale, avrebbe riferimento a presunte anticipazioni che il precedente amministratore, tale arch. Ma.An., avrebbe effettuato in favore del condominio opposto in costanza della sua gestione, e tale viene attestato in detto scritto che vede suo autore tale An.Be., successore nel detto incarico gestorio. Prescindendo da considerazione alcuna quanto alla carenza di prova, in ipotesi tale da poter giuridicamente ricondurre il predetto “arch. Ma.An.” alla attività della “Sa. S.p.A.” deve, comunque, in via assorbente, escludersi la idoneità di detto atto a costituire valida fonte di obbligo per il condominio convenuto in conseguenza di ricognizione di debito in tal modo posta in essere dal suo gestore, posto che, nel condominio edilizio, l’amministratore in carica, atteso il suo ruolo di mero mandatario dell’ente di gestione, non ha potere di disposizione dei diritti facenti capo alla collettività dei condomini, necessario presupposto per validamente rendere dichiarazioni confessorie e dovendosi, di contro, reputare all’uopo necessaria una delibera assembleare di contenuto ricognitivo di eventuali situazioni debitorie facenti capo al condominio medesimo (v. anche Cass. 4.06.1999 n. 5449); il difetto di allegazione e/o prova quanto all’eventuale esistenza di deliberato in tal senso esclude, in conseguenza, eventuale ragione debitoria condominiale.
Per quel che concerne l’ulteriore importo di Euro 1.370,88 relativo alle spese legali afferenti il procedimento iscritto presso questo Tribunale al n. 4951/08 RG. (all. 3 produzione parte opponente), l’ente di gestione convenuto ne ha espressamente riconosciuto la debenza.
Poiché a seguito dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. il procedimento per ingiunzione si trasla in un giudizio di cognizione piena, volto ad accertare, oltre che la validità del titolo ingiuntivo opposto, anche la esistenza ed entità dell’obbligazione pecuniaria con esso riscossa, l’importo oggetto del gravato titolo ingiuntivo e pari ad Euro 2.741,77 deve corrispondentemente ridursi, in virtù e per effetto dell’eccepita compensazione, ad Euro 1.370,89 al cui pagamento – con incremento degli interessi legali maturati dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione (5.06.2009) e sino all’effettivo soddisfo – in favore del condominio opposto la società opponente va, pertanto, condannata e previa revoca, ai sensi dell’art. 653 c.p.c. dell’opposto titolo monitorio.
In ordine al governo delle spese di lite, dovendosi ritenere, in forza delle svolte considerazioni motive, le originaria legittimità della gravata ingiunzione, le spese della relativa fase procedurale, come liquidate nel relativo decreto, vanno poste a carico di parte opponente; quelle della presente fase di opposizione possono compensarsi in ragione della metà – considerato l’esito finale della lite – con addebito della metà residua a carico pure di parte opponente, per gli importi che vengono indicati in dispositivo, in favore del condominio opposto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da “Sa. S.p.A.” in persona del suo legale rappresentante p.t., Ra.Ta., nei confronti del condominio di “via (…)” di Roma in persona del suo amministratore p.t., Fr.Co., con atto di citazione notificato il 14.12.2009, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
revoca l’opposto decreto ingiuntivo n. 17563, emesso, nel giudizio iscritto al n. 741798/2009 R.G., in data 22.09.2009;
condanna “Sa. S.p.A.” in persona del suo legale rappresentante p.t., Ra.Ta., al pagamento, in favore del condominio di “via (…)” di Roma, della somma di Euro 1.370,89 oltre ai relativi interessi legali maturati dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione – 5.06.2009 – e sino all’effettivo soddisfo;
condanna “Sa. S.p.A.” in persona del suo legale rappresentante p.t., Ra.Ta., al pagamento, in favore del condominio di “via (…)” di Roma, delle spese processuali della fase monitoria come liquidate nel decreto opposto e pari ad Euro 43,00 per esborsi, Euro 297,00 per diritti ed Euro 143,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, nonché della metà di quelle della presente fase che determina in Euro 450,00 per diritti ed Euro 550,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, compensando la metà residua.
Così deciso in Roma il 6 agosto 2012.
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2012.

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