E’ infondata l’opposizione a decreto ingiuntivo esperita ai fini della revoca del titolo esecutivo emesso su ricorso del Condominio relativamente al pagamento delle spese condominiali laddove, l’asserita errata ripartizione delle stesse, non risulti eccepita, a pena di decadenza, con l’impugnazione della delibera assembleare di approvazione della stessa nei termini di cui all’art. 1137 c.c. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo risulta emesso in virtù dell’art. 63 disp. di att. c.c. che concede all’amministratore un mezzo rapido, sicuro ed efficace per il recupero dei contributi dovuti dai singoli condomini sulla base dello stato di ripartizione delle spese approvate dall’assemblea. Tale mezzo è rappresentato proprio dal decreto ingiuntivo; ne consegue che in tema di opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso ai sensi del suddetto art. 63, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condominio opponente può far valere solo questioni riguardanti l’efficacia della delibera in quanto titolo di credito del condominio e di per sé, prova dell’esistenza del credito legittimante, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto. L’ambito di esso, dunque, è da ritenersi ristretto alla sola verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. L’opposizione quindi, potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione ma non può estendersi alla nullità o all’annullabilità della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali che dovranno essere fatte valere separatamente, con l’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c.

 

Tribunale Milano, Sezione 13 civile – Sentenza 23 agosto 2012, n. 9522

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Agata Buttarelli ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 92104/2009 promossa da:
Ob.Ol. rappresentata e difesa dagli avv.ti G.La., A.Po., A.Pi. in via tra loro disgiunta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Via (…) Milano
attore opponente
contro
cond. di via (…) Milano in persona dell’amministratore ing. Ro.Fo. elettivamente domiciliato in Piazzale (…), Milano, presso e nello studio degli avv.ti Vo., Gi., Gh. che lo rappresentano e difendono
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti si rinvia atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
Con atto di citazione notificato in data 19/12/2009 la sig.ra Ob.Ol. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 50208/09 provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. e 63 disp. att. c.c. emesso dal Tribunale di Milano su ricorso del Condominio di Via (…) Milano, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.549,53 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, Euro 851,00 per spese del procedimento monitorio oltre il 12,5% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
L’opponente chiedeva:
– in via cautelare, la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto dato atto del pagamento, banco iudicis, della somma di Euro 2.780,72;
– nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo stesso;
– nel merito, in via subordinata, dato atto del pagamento banco iudicis della somma di Euro 2.780,72, accertare che nulla è più dovuto dall’opponente al Condominio opposto e, conseguentemente, dichiarare cessata la materia del contendere ovvero determinare la somma esattamente dovuta;
– nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità, per i motivi esposti in narrativa, della delibera dell’assemblea condominiale del 06/07/2009.
Si costituiva il Condominio (…) Milano chiedendo il rigetto dell’opposizione e di tutte le domande proposte dall’opponente, contestando in fatto e in diritto le pretese avversarie.
Il Condominio esponeva che l’errata ripartizione della spesa doveva essere eccepita, a pena di decadenza, con l’impugnazione della delibera assembleare di approvazione della stessa nei termini di cui all’art. 1137 c.c.; che, pertanto, in mancanza di detta impugnazione da parte dell’opponente, il decreto ingiunto doveva essere confermato.
Reputa il Tribunale che l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 50208/09 sia da respingere per i motivi che di seguito si passa ad evidenziare.
In primis, va rilevato che l’opponente non ha effettuato pagamenti “borico iudicis” su cui lo stesso basava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione che pertanto va respinta.
Il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso ai sensi dell’art. 63 disp. di att. c.c. per spese condominiali regolarmente approvate dall’assemblea condominiale in data 6/07/2009 e non evase (cfr. doc. 1 – 2 fascicolo monitorio).
Il 1 co. del cit. art. 63 concede all’amministratore un mezzo rapido, sicuro ed efficace per il recupero dei contributi dovuti dai singoli condomini sulla base dello stato di ripartizione delle spese approvate dall’assemblea. Tale mezzo è rappresentato proprio dal decreto di ingiunzione di cui il legislatore, nel rispetto delle esigenze economiche dell’ente condominiale, ha stabilito l’immediata esecutività nonostante opposizione.
Ne segue che per costante giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente può far valere solo questioni riguardanti l’efficacia della delibera. “Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione i assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (Cass. Sez. Un. n. 4421/2007).
Presupposto del provvedimento monitorio è dunque l’efficacia esecutiva delle deliberazioni condominiali ed oggetto del giudizio innanzi al giudice dell’opposizione è “l’accertamento in ordine alla persistenza dell’efficacia delle delibere condominiali e della consequenziale obbligazione di pagamento delle spese dovute sulla base della ripartizione approvata con la deliberazione medesima, obbligatoria ed esecutiva” (Cass. Civ. Sez. Unite 27.02.2007 n. 4421).
L’opponente non ha impugnato la delibera di approvazione delle spese di gestione e m relativi riparti oggi contestati.
L’opposizione del condomino ingiunto potrà dunque riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali che dovranno essere fatte valere in via separata con l’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c.( Cass. n. 7073/99; Cass. n. 810/2.000; Cass. n. 10427/2000).
Alla luce di quanto sopra, permanendo l’efficacia della delibera condominiale suindicata, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 50208/09 emesso dal Tribunale di Milano in data 25/11/2009.
2) condanna la sig.ra Ol.Ob. alla rifusione in favore del Condominio di Via (…) Milano delle spese processuali che liquida in Euro 17,70 per spese, Euro 1.651,00 per diritti, Euro 3.110,00 per onorari oltre rimborso forfetario come da tariffa professionale, C.P.A. e I.V.A. di legge.
Così deciso in Milano il 2 agosto 2012.
Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2012.

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