In tema di condominio negli edifici, la nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del precedente dimissionario spiega efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza processuale dell’ente, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell’assemblea, nelle forme di cui all’art. 1129 cod. civ., senza che abbia rilievo la diversa data in cui sia stato sottoscritto il verbale di consegna della documentazione dal vecchio al nuovo amministratore.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 22 agosto 2012, n. 14599

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4892/06) proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv.to (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e contro

(OMISSIS) E (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5064 depositata il 6 novembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16 aprile 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditigli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), per le parti resistenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14/16 maggio 1996 (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Velletri, la (OMISSIS) s.r.l. ed il CONDOMINIO (OMISSIS), chiedendone la condanna alla eliminazione di opere illegittimamente realizzate occupando una porzione di terreno di proprieta’ dell’attore, oltre al risarcimento dei danni.

Instaurato il contraddittorio, nessuno dei convenuti si costituiva ed il Tribunale adito, espletata istruttoria, in accoglimento della domanda attorea, condannava il solo Condominio (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore dell’attore, quantificandoli in euro 51.645,00, oltre ad interessi, rigettata la domanda proposta nei confronti della societa’ convenuta.

In virtu’ di rituale appello interposto dal CONDOMINIO (OMISSIS) e dai condomini (OMISSIS) ed (OMISSIS), con il quale lamentando la nullita’ del giudizio di primo grado ed in subordine il rigetto della domanda, giudizio cui veniva riunito quello introdotto con appello proposto dai condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (con il quale concludevano anche essi per la dichiarazione di nullita’ del primo giudizio), la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato (OMISSIS), non costituita la soc. (OMISSIS), accoglieva il gravame e per l’effetto dichiarava la nullita’ della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, rimettendo la causa al primo giudice. A sostegno dell’adottata sentenza la corte distrettuale evidenziava che – ritenuta la infondatezza della preliminare eccezione di nullita’ dell’atto di appello avanzata dal (OMISSIS) per essere stata l’impugnazione notificata a (OMISSIS), cosi’ riportato il nome nell’intestazione dei giudice di prime cure, trattandosi di mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione, nonche’ dell’eccezione di carenza di legittimazione del CONDOMINIO appellante in mancanza di produzione della delibera condominiale di autorizzazione dell’amministratore a proporre gravame avverso la sentenza non incontrando dal lato passivo i limiti di cui all’articolo 1131 c.c. – andava condivisa l’impostazione di entrambi gli appelli circa la inesistenza e/o nullita’ della notificazione dell’atto di citazione di primo grado effettuata per il CONDOMINIO in data 14.5.1996 a persona che non rivestiva piu’ la carica di amministratore e quindi non ne aveva piu’ la rappresentanza processuale.

Aggiungeva che dalla documentazione prodotta, in particolare dalla delibera condominiale dell’11.5.1996, risultava che l’assemblea in pari data aveva accettato le dimissioni di (OMISSIS), persona cui era stato notificato l’atto introduttivo del giudizio, dalla carica di amministratore e nominato in sua sostituzione (OMISSIS) che, presente all’assemblea, accettava l’incarico. Trattavasi, dunque, di atto inesistente, in mancanza del presupposto della legittimazione processuale.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), articolato su tre motivi, al quale ha resistito il Condominio con controricorso, nonche’ la (OMISSIS) ed i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), con separato controricorso.

Venivano depositate memorie illustrative dal ricorrente e dai resistenti (OMISSIS) e (OMISSIS).

Alla pubblica udienza del 27.10.2011 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per acquisire delibera assembleare di autorizzazione dell’Amministratore a stare in giudizio, depositata il 23.1.2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal (OMISSIS), a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, per non avere la corte di merito tenuto in alcun conto il documento titolato “Passaggio delle consegne”, redatto in data 15.5.1996 e sottoscritto sia dall’amministratore dimissionario sia da quello nominato, documento che comproverebbe la conoscenza da parte del CONDOMINIO dell’azione intrapresa dal (OMISSIS). Il motivo e’ privo di pregio.

Come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa corte, per quanto concerne l’aspetto che qui interessa dei rapporti con i terzi, la nomina del nuovo amministratore che sostituisca il dimissionario, per spiegare efficacia, deve avvenire con una formale deliberazione di nomina del suo successore, nelle forme di cui all’articolo 1129 c.c., comma 1, l’unica, in sostanza, che possa agevolmente e con certezza essere conosciuta dagli estranei, quando debbano negoziare con il Condominio o agire in giudizio nei suoi confronti. Discende, infatti, dal principio generale di tutela dell’affidamento nei rapporti intersoggettivi che non si possa prescindere dall’emanazione dell’atto formale previsto dalla legge per il conferimento, l’estinzione e la modificazione dei poteri rappresentativi, affinche’ la sua efficacia possa essere opponibile ai terzi (in tal senso, v. gia’ Cass. 25 maggio 1994 n. 5083; conforme Cass. 27 marzo 2003 n. 4531).

Nella specie, la nomina del nuovo amministratore, (OMISSIS), in sostituzione del dimissionario (OMISSIS), era gia’ avvenuta (con delibera assembleare del giorno 11.5.1996) al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, pervenuta all’indirizzo del precedente amministratore, (OMISSIS), in data 14.5.1996, il quale, pertanto, non aveva piu’ la rappresentanza processuale dell’ente di gestione, a nulla rilevando all’uopo l’atto titolato “Passaggio delle consegne” del 15.5.1996, che documentando la consegna delle scritture contabili (relativa alla situazione di cassa del Condominio) dal vecchio al nuovo amministratore, costituisce atto riferibile alle sole parti che lo hanno sottoscritto, a meno che il nuovo amministratore non sia stato autorizzato dall’assemblea a compiere determinati atti (cfr di recente Cass. 28 maggio 2012 n. 8498). Ne’ puo’ essere invocato nella specie l’istituto della prorogatio imperii – che trova fondamento nella presunzione di conformita’ alla volonta’ dei condomini e nell’interesse del Condominio alla continuita’ dell’amministratore – applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell’opera dell’amministratore, e pertanto oltre ai casi di scadenza del termine di cui all’articolo 1129 c.c., comma 2, o di dimissioni, anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimita’ della relativa delibera di nomina (v. Cass. 23 gennaio 2007 n. 1405), essendo stato l’amministratore dimissionario gia’ sostituito al tempo della notificazione della citazione.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per non avere la corte distrettuale spiegato come il (OMISSIS) avrebbe potuto procurarsi copia del verbale di assemblea dell’11.5.1996, non essendo egli condomino e non essendo stato l’avvicendamento in questione mai stato annotato in alcun posto, neppure nel registro ex articolo 1136 c.c., che comunque avrebbe rilevanza interna, e non valenza pubblicistica, tra i condomini. D’altro canto non e’ mai stato istituito il registro di cui al disposto dell’articolo 1129 c.c., u.c., in relazione all’articolo 71 disp. att. c.c.; inoltre, e a ben vedere, la delibera dell’11.5.1996 con la quale (OMISSIS) eletto l’amministratore (OMISSIS) risulta assunta con una maggioranza insufficiente, ne’ risulta essere intervenuta l’accettazione della nomina da parte di quest’ultimo.

Le considerazioni esposte con riferimento ai primo motivo di ricorso comportano la reiezione anche del secondo motivo dal momento che l’avvenuta conoscenza da parte del nuovo amministratore dell’evocazione in giudizio del Condominio da parte del (OMISSIS) e’ comunque irrilevante stante la premessa dell’invalidita’ della notificazione medesima (cfr Cass. 23 maggio 1980 n. 3409).

Ne’ puo’ essere invocata l’inefficacia della nomina del nuovo amministratore per non essere iscritta nel registro di cui all’articolo 1129 c.c., comma 4, non essendo la mancata attuazione di tale regime di pubblicita’ ritenuta da questa corte ipotesi di impossibilita’ assoluta ad evocare in giudizio l’ente di gestione, trattandosi al piu’ di un inconveniente risolvibile con al citazione in giudizio di tutti i condomini. Infine, difetta ogni interesse del ricorrente a fare valere cause di invalidita’ della delibera di nomina dell’amministratore.

Il terzo ed ultimo motivo insiste nella denuncia del vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per non avere la corte distrettuale tenuto conto di un aspetto importante nell’assimilare il verbale di assemblea condominiale ad atto pubblico: la certezza della data di formazione del documento dal momento che viene redatto su brogliaccio non vidimato, ne’ registrato presso un pubblico registro. Inoltre, il (OMISSIS) in quanto estraneo al condominio, non avrebbe mai accesso agli atti condominiali e non potrebbe mai avere conoscenza del destinatario dell’atto. Consegue che contrariamente a quanto affermato dal giudice del gravame, il momento giuridico in cui si perfezionerebbe l’avvicendamento fra il vecchio ed il nuovo amministratore andrebbe individuato non con riferimento alla data dell’assemblea condominiale che sancisce la sostituzione, ma solamente al momento del passaggio delle consegne, allorche’ il nuovo amministratore, accettato l’incarico, viene in possesso della contabilita’, registri di assemblea e contabili, conto correnti etc.

La censura, involgendo le medesime questioni affrontate nei primi due motivi di ricorso, e’ superata dalle considerazione che precedono.

Per tutte te argomentazioni innanzi esposte il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimita’, stante l’inconsapevolezza del ricorrente nell’erronea individuazione del soggetto legittimato a ricevere l’atto introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

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