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Deve pronunciarsi la risoluzione del contratto di  immobili destinati ad uso diverso (locazione commerciale) da quello abitativa in virtù del grave inadempimento del conduttore, quale presupposto necessario perché possa addivenirsi alla pronuncia di risoluzione e della non scarsa importanza dello stesso, attesa l’esistenza di precedenti gravi ritardi nel pagamento del canoni. A nulla rileva la circostanza dell’avvenuto pagamento dei canoni relativi alle mensilità dedotte in giudizio, ove risulti avvenuto successivamente alla notifica dell’intimazione dello sfratto per morosità anche se prima dell’udienza di comparizione in fase sommaria. A tal riguardo, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la disciplina dell’art. 55 della legge n. 392 del 1978, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (locazione commerciale). Ne consegue che nelle locazioni ad uso diverso l’offerta o il pagamento del canone non comportano la sanatoria della morosità posto che ai sensi dell’art. 1453 c.c., dalla data della domanda il conduttore non può più adempiere.

 

Tribunale L’Aquila, civile – Sentenza 19 novembre 2012, n. 714

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L’AQUILA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di L’Aquila in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Carla Ciofani, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di prima istanza, distinta con il n. 385 registro generale contenzioso per l’anno 2012, passata in decisione all’udienza del giorno 24.10.2012 e vertente
Tra
Ia.Pa. residente in L’Aquila, ivi elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avv.ti Gi.Al. e Na.Ma., che lo rappresentano e difendono – congiuntamente e disgiuntamente – in forza di delega apposta a margine dell’atto introduttivo.
Intimante
Commercio Ge. S.r.l. – Co. S.r.l., corrente in Villalba di Guidonia, in persona del legale rappresentante Ba.Sa., rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 12.01.2012, dall’avv. An.Fi. del foro di Avezzano, elettivamente domiciliato in L’Aquila presso lo studio degli avv.ti Ma. e Ce.
Intimata
Oggetto: risoluzione contratto di locazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il presente giudizio è stato promosso con atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida con il quale è stata dedotta in giudizio la morosità nel pagamento dei canoni relativi ai mesi si ottobre e novembre 2011, per complessivi Euro 1.500,00.
Nel corso della prima udienza del 13.12.2011 la società intimata, in persona del suo legale rappresentante, ha fornito documentazione attestante il pagamento, in data 6.12.2011, della somma di Euro 1.500,00 ed ha inoltre pagato banco iudicis l’ulteriore somma di Euro 750,00.
Con ordinanza in data 20.03.2012 il Giudice ha disatteso le richieste di convalida dello sfratto e di emissione dell’ordine di rilascio ex art. 665 c.p.c., (avanzate dalla difesa dell’intimante) ed ha disposto la trasformazione del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito di memorie integrative degli atti introduttivi e di eventuale documentazione.
La domanda di risoluzione avanzata dalla intimante è meritevole di accoglimento. Giova precisare che la morosità dedotta nell’ambito del presente giudizio (vedi atto di intimazione ove l’intimante riconosce l’avvenuto pagamento dei canoni dovuti fino alla data della udienza tenutasi in data 9.08.2011 nell’ambito di una precedente procedura di sfratto per morosità poi abbandonata e lamenta l’omesso pagamento dei canoni relativi ai mesi di ottobre e novembre 2011) attiene al pagamento dei canoni dei mesi di ottobre e novembre 2011 e che nel corso del mese di dicembre 2011 la conduttrice ha provveduto al pagamento sia dei canoni relativi ai mesi di ottobre e novembre 2011 sia del canone relativo al mese di dicembre 2012, per cui prive di riscontro (ed anzi smentite dalle emergenze processuali) si rivelano le affermazioni contenute nei successivi scritti difensivi di parte intimante secondo cui la morosità sarebbe stata persistente relativamente a quattro mensilità dell’anno 2011. Chiarito che il pagamento dei canoni relativi alle mensilità dedotte in giudizio è avvenuta successivamente alla notifica dell’intimazione di sfratto per morosità, anche se prima della celebrazione dell’udienza di comparizione in fase sommaria, appare utile richiamare il consolidato orientamento interpretativo della Giurisprudenza di Legittimità secondo cui nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all’art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. S.U., n. 272/99; Cass. n. 13.248/2010). Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall’abitazione, l’offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell’art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità, di cui all’art. 663 c.p.c., comma 3) non comportano la sanatoria della morosità, posto che, ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che é già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere.
Venendo pertanto all’esame della domanda di risoluzione ed in particolare alla valutazione della ravvisabilità nella specie di un inadempimento di non scarsa importanza (presupposto necessario perché possa addivenirsi alla pronuncia della invocata risoluzione del contratto per inadempimento), vanno rilevati, quali sicuri indici della non scarsa importanza dell’inadempimento, l’esistenza di precedenti gravi ritardi nel pagamento dei canoni (i canoni relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2011 venivano pagati nel corso del mese di agosto 2011, solo a seguito di intimazione di sfratto per morosità) ed il brevissimo periodo intercorso tra la “sanatoria” concessa (attraverso l’abbandono della procedura di sfratto avviata nell’estate 2011) dal locatore alla conduttrice ed il nuovo inadempimento posto in essere da quest’ultima, mentre la valenza positiva attribuibile al pagamento dei canoni per cui è causa effettuato dalla conduttrice nel dicembre 2011 risulta notevolmente sminuita dal rilievo che l’adempimento è comunque avvenuto dopo la notifica di un nuovo sfratto per morosità.
Per quanto sopra argomentato deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per grave inadempimento della conduttrice e, pertanto, quest’ultima deve essere condannata al rilascio dell’immobile oggetto di causa in favore del locatore libero e sgombero da persone e cose entro il termine che si ritiene congruo fissare in giorni 60 a decorrere dal 24.10.2012. Inammissibile si rivela, invece, la domanda riconvenzionale avanzata in questa sede dalla conduttrice, per mancata esigibilità, allo stato, del diritto di credito azionato. In considerazione della funzione specifica del deposito cauzionale (che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore rispetto alle obbligazioni sullo stesso gravanti) il diritto alla ripetizione della somma versata per tale titolo e degli accessori nel frattempo maturati diviene esigibile al termine della locazione ed all’esito della regolare riconsegna dell’immobile locato. Le spese, liquidate ex D.M. 140/2012 come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di L’Aquila in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.ssa Carla Ciofani, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della società conduttrice e, per l’effetto, condanna quest’ultima a rilasciare nella disponibilità di Ia.Pa. l’immobile locato, libero e sgombero da persone e cose;
2) Fissa per il rilascio il termine di gg. 60 da oggi;
3) Dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla intimata;
4) Condanna la società intimata al pagamento in favore dell’intimante della spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.570,00 di cui Euro 70,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in L’Aquila il 24 ottobre 2012.
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2012.

Comments

  1. daniele

    Illustrissimi Avvocati, volevo capire come mai, vista la presente sentenza, una attività che da novembre 2013 non paga l’affitto, a dicembre è scaduto il contratto di 9 anni + 9, e a tuttora è aperta e continua a svolgere l’attività commerciale, nonostante sfratto esecutivo e senza contratto. Dopo una prima opposizione rigettata dal giudice, che ha rinviato l’esecuzione ultima di sfratto al 14 giugno. Come può continuare l’attività senza contratto e senza pagare e con ingiunzione di sfratto?

    1. Fabio Article Author

      Buonasera,
      se, allo spirare del termine della locazione, il conduttore non esegue bonariamente il rilascio dell’immobile, è necessario agire giudizialmente per ottenere il necessario titolo e, quindi, agire esecutivamente per tornare in possesso dell’immobile; mi pare di capire che Lei abbia abbia già ottenuto detto titolo al quale dovrà dare esecuzione (notifica del precetto, della significazione di sfratto e poi lo “sfratto” vero e proprio) a mezzo ufficiale giudiziario (tempi non brevi). Fin tanto che il bene resta nel possesso del conduttore questi potrà continuare a ad esercitare l’attività.

  2. Fabio

    Egregio avvocato,ho fatto notificare dal mio legale una convalida di sfratto per morosita (6 mesi di mancato pagamento),la mia domanda e’ la seguente,la notifica e’ stata inviata ai singoli eredi agl’indirizzi di residenza ,dato che allo stato del contratto ,la locazione fu stipulata su una ditta individuale che faceva riferimento al conduttore(de cuius) e aveva stabilito il domicilio eletto, al numero civico del negozio da me locato, cui per legge codesto indirizzo fa riferimento sino ad 1 anno dalla morte del conduttore come domicilio eletto, ,essendo passati 4 anni dalla morte (del de cuius), la notifica di sfratto per concludere , e’ stata inviata tramite uff.giudiziario ai singoli indirizzi di residenza (casa) dei legittimi eredi sul contratto commerciale di locazione, subentrati al conduttore,ma vengo a scoprire (tramite visura storica societaria)e sopratutto ci tengo a sottolinearlo ” senza essere avvisato all’epoca per forma scritta” (racc espressa) della variazione della societa’ come la legge prevede, cui gl’eredi hanno trasformato la societa’ in SRL da ditta individuale,ora il mio avvocato ha suggerito comunque di citare la notifica agl’indirizzi di residenza (casa) dei singoli eredi, anzicche’ al legale rappresentante della societa’ SRL in questione,poiche’ in udienza avvertiremo il giudice di aver inviato la notifica di convalida di sfratto ai suddetti eredi , considerando i loro domicilli abitativi, perche’ in mancanza di avvenuta comunicazione scritta della variazione o cessione di codesta societa’ non essendo stato il locatore posto al corrente della trasformazione da ditta individuale in SRL (per forma scritta), ( sempre in caso i conduttori eredi proveranno a chiedere opposizione allo sfratto causa annullamento della notifica poiche ‘ andava spedita al rappresentante legale della societa’ in essere e non a loro medesimi) ,allegando alla notifica di convalida di sfratto – il decreto ingiuntivo per mancato pagamento dei canoni non corrisposti , inviato contestualmente alla notifica di sfratto ,sempre al domicilio di residenza di tutti gl’eredi del (de cuius)per loro mancanza nel non avermi avvisato della trasformazione societaria per forma scritta ,ed in tale modo potremo anche provare a recuperare i canoni non pervenuti ,interesse e spese legali ,attaccando secondo il decreto ingiuntivo la vecchia societa’ (ditta individuale intestata al de cuius su cui gl’eredi sono subentrati),ora mi chiedevo gentile avvocato,se la strategia del mio legale e’ giusta e sicura per ottenere l’esecuzione di sfrattto -decreto ingiuntivo in udienza con rito speciale ,senza incorrere in opposizione da parte degl’eredi ,poiche’ potrebbero ritenere davanti al giudice l’invio della notifica di sfratto ed invito in udienza nullo, dato che sono divenuti una SRL e andava citato il legale rappresentante della nuova societa’ trasformata da ex ditta individuale,mi illumini cortesemente ringraziandola anticipatamente ,Distinti saluti

  3. daniela

    sono conduttore di un locale commerciale da tredici anni,ho sempre pagato regolarmente gli affitti.
    nel luglio sospendo i pagamenti perche il locale e inagibile,perdite di acque nere dai muri confinanti con il bagno(locale cucina e andito),l’attivita esercitata e una pizzeria.
    i proprietari sono stati informati tramite rac. non ricevendo risposta eseguo i lavori personalmente a gennaio 2013 e riprendo i pagamenti verso i legittimi proprietari.
    a marzo 2013 mi informano che i proprietari sono cambiati e che da febbraio 2012 sono i sig. pintus.
    mi intimano lo sfratto per morosita con immediato rilascio del locale.
    hanno diritto per chiedere gli affitti pregressi non sapendo io che loro erano eredi e quindi avendo io preso accordi con i primi proprietari da me ritenuti eredi legittimi,perche cosi mi avevano scritto.
    i lavori sono stati eseguiti in economia dai miei fratelli e da mio padre quindi le spese non sono dimmostrabili,ho pero delle fotografie che mostrano il locale prima e dopo i lavori esguiti..
    i proprietari da me creduti legittimi sono stati avertiti delle condizioni del locale diverse volte sempre con lettere racc o con mail dal mio legale.
    vorrei sapere se ho qualche possibilita di vincere una causa, se gli attuali proprietari hanno diritto di chiedere gli arretratti e quanto tempo puo trascorrere tra l’inizio della causa e l’effettivo rilascio del locale.
    cordiali saluti daniela

    1. Fabio Article Author

      Gent.ma Daniela, la situazione descritta appare piuttosto complessa e per potere dare una risposta compiuta alle problematica da Lei poste, ci sono alcuni aspetti che meritano e richiedono di essere chiariti possibilmente anche con la presa visione della documentazione. In linea di principio, gli eredi del locatore hanno l’onere di dimostrare la loro legittimazione nel momento in cui divengono titolari del loro diritto, perché la modifica soggettiva del contratto, innovando sulle modalità di adempimento, determina uno stato di incertezza per il conduttore che il creditore ha l’onere di rimuovere, onde rendere possibile la prestazione, in attuazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto; addirittura, in mancanza dell’assolvimento di tale onere di collaborazione sarebbe giustificato il rifiuto del conduttore di pagare il corrispettivo ai nuovi contitolari del diritto. In breve, le Sue ragioni sono suscettibili di trovare accoglimento, ma non è possibile dare un parere compiuto sulla base delle sole indicazioni fornite. Eventualmente può contattarci per un approfondimento http://www.studio-legale-online.net/chiedi-una-consulenza-legale-online/
      Cordiali saluti

  4. Patrizia

    Gent.mi Avvocati,
    è stato convalidato dal giudice lo sfatto per morosità di un locale commerciale, ci sono dei termini entro il quale l’avvocato contro di me deve notificare l’atto di precetto?
    Ed i costi quali sono?

    1. Fabio Article Author

      Gent.ma Patrizia, l’atto di precetto sarà notificato se alla data fissata dal giudice per l’esecuzione l’inquilino non ha rilasciato l’immobile.
      Saluti

  5. Cosimo

    Egregi Avvocati,
    sono un conduttore di un locale commerciale a cui è stato intimato lo sfratto per morosità, volevo sapere visto che non ho i soldi per onorare il mio debito cosa può succedere.
    Grazie.

  6. Stefania

    Gent.mi avvocati vi scrivo perché da 15 mesi non riesco a pagare l’affitto del locale commerciale dove esercito la mia attività. A dicembre dello scorso anno il proprietario del locale tramite il suo avvocato mi ha inviato tramite raccomandata e fax un sollecito di pagamento. A oggi non sono riuscito a saldare e rimango sempre indietro di 15 mensilità. Adesso dopo quasi un anno di tempo mi è arrivata la notifica con l’ufficiale giudiziario di comparazione in tribunale dove mi viene intimato lo sfratto per morosità. A cosa andrò incontro?

    1. Fabio Article Author

      Buongiorno,
      purtroppo, se all’udienza fissata non avrà corrisposto l’importo complessivo dovuto oltre anche le spese legali, lo sfratto sarà convalidato.
      Saluti.

  7. francesca

    Gentili avvocati, ho un’attività commerciale e purtroppo sono indietro col pagamento del canone
    di ben sette mensilità, questo è avvenuto anche lo scorso anno, ma in accordo (verbale)col proprietario abbiamo risanato il tutto pagando le mensilità al doppio del dovuto per poter pareggiare i mesi mancanti.
    Per le mensilità di quest’anno abbiamo fatto lo stesso accordo solo che non ho potuto onorare nei mesi precedenti questi accordi per cui mi ha intimato lo sfratto (anche se verbalmente),dicendomi che gli è stato offerto il doppio da altre persone.
    Domanda : Se entro la fine dell’anno mi metto in regola(tenendo presente che il contratto scade a gennaio 2015), può sempre mandarmi via?

    Grazie.

    1. Fabio Article Author

      Gent.ma Francesca,
      potrà mettersi in regola fino all’udienza fissata dinanzi al Tribunale per la convalida dello sfratto (però in tal caso però corrispondendo anche le spese legali sostenute dal locatore).
      Saluti

  8. Tommaso Bergamo

    Buona sera , sono proprietario di un immobile locato ad uso commerciale , il conduttore non paga il canone da sei mesi , mi consiglia di pazientare perché ha delle trattative per la cessione dell’attivita ad altro conduttore il quale salderà il debito , purtroppo questa raccomandazione si protrae da mesi e 15 giorni fa ho inviato una raccomandato chiedendo il pagamento dei fitti mancanti, pena avvio della procedura di sfratto. Mi chiedo quanto può costarmi un avvocato, e se il conduttore sarà obbligato a saldare il debito contratto, e se c’é la possibilità da parte del conduttore di chiedermi un rimborso relativo ad opere di adeguamento da lui sostenute all’avvio dell’attività
    Grazie mille Tommaso

    1. Fabio Article Author

      Egr. Sig. Tommaso, difficile dare risposte precise alle Sue domande sulla base delle sommarie informazioni fornite.
      Sicuramente, con lo sfratto, potrà ottenere un titolo nei confronti del conduttore moroso per ottenere il pagamento dei canoni (altra cosa, sarà ottenere l’effettivo pagamento); per valutare il diritto ad un rimborso relativo agli adeguamenti è necessario avere maggiori informazioni; infine, per i costi, il compenso dell’avvocato varierà in ragione dell’ammontare dei canoni scaduti e di cosa accadrà dopo la convalida dello sfratto da parte del Tribunale… rilascio spontaneo o esecuzione vera e propria dello sfratto (per farsi un idea: http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_articoli/Spese_Sfratti_TRIB_DM-140-12.pdf).
      A disposizione per eventuali approfondimenti.
      Saluti

  9. Michela

    Buongiorno Avvocato,
    sono un conduttore di un immobile adibito a fondo commerciale. Risulto moroso e mi hanno notificat intimazione di sfratto. c’è qualche modo per difendersi? mi conviene costituirmi all’udienza?
    Grazie

    1. Fabio Article Author

      Buongiorno, in base alle scarne informazioni fornite, l’unico modo possibile per evitare la convalida dello sfratto è quello di pagare l’importo a debito comprese le spese legali; la comparsa all’udienza se non vi sono altri motivi e in assenza di detto pagamento, al più, potrà servire per spuntare un termine di rilascio leggermente più lungo

  10. Lionella

    Salve avvocato sono un conduttore in affitto era un magazzino mio fratello nel 2005 lo ha trasformato in una pizzeria spendendo 200.000€ nel 2012 mio fratello mi cede la pizzeria purtroppo sono diventato moroso per causa crisi…. Come posso fare per farmi dare una buona uscita dal locatore visto che il suo negozio si è alzato di valore perché adesso è una pizzeria ristorante tutto a norma???

    1. Fabio Article Author

      In linea di principio, il conduttore, salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata salvo che vi sia stato il consenso del locatore, tenuto, in tal caso, al pagamento di una indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Ma anche nel caso in cui non vi è diritto all’indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si siano verificati senza colpa grave del conduttore. Trattandosi di sfratto per morosità non ha diritto all indennità di avviamento.

  11. palu90

    Gentile Avv.
    sono un commerciante che per 12 anni ha sempre pagato l’ affitto del locale. Nell’ ultimo anno però non sono riuscito a pagare 12 mensilità, tanto che ho dovuto chiudere l’ atività.
    sottolineo che dopo 11 anni ho scoperto che il locale non era agibile ad un’ attività commeriale, e quindi pregato di sistemare la questione per evitare problemi di controlligenerali.
    Ho dovuto pagare di tasca mia i lavori interni per mettere a norma di legge la loazione, ma come le ripeto dopo 1 anno ho dovuto chiudere l’ attività.
    a distanza di 1 anno mi è giunta una convocazione dal tribunale per i fitti arretrati (avevo già pattuito in una precedete convocazione, direttamente on l’ avvocato del locatore che venduta la casa(unico bene a me intestato) avrei dato la cifra degli affitti.
    mi chiedo dunque come fare per far valere la mia posizione sia per l’ inagibilità protratta per la bellezza di 11 anni di lavoro presso quello stabile, i lavori fatti nel locale e sopratutto quali protrebbero essere le conseguenze se non riuscissi a pagare gli affitti arretrati (dato che la casa non è stata ancora venduta)
    la ringrazio.

  12. Antonio

    Spett.le Avvocato, buongiorno. Le scrivo per avere qualche informazione su come muovermi in questa situazione. Sono un conduttore di un locale commerciale da più di otto anni e ultimamente sono un po’ in ritardo nel pagamento dei canoni di affitto mensili. Diciamo che pago regolarmente ma in ritardo di circa un mese . Oggi mi è arrivata la citazione per morosità per il ritardo di un mese e mezzo. Avevo già disposto il pagamento del canone di ottobre a fine novembre. Ho provveduto a pagare subito anche novembre quindi ora non sono più in morosità. L’udienza è stata fissata per i primi giorni di gennaio 2015. La prego mi dia un consiglio, sto rischiando veramente di perdere la possibilità di gestire il mio locale se il giudice mi darà lo sfratto esecutivo? Posso percorrere qualche altra strada per difendermi? Le ripeto che ho sempre pagato regolarmente le mensilità soltanto ultimamente causa questa maledetta crisi sono un po’ in ritardo, ma ho sempre pagato. Attendo gentilmente un suo parere. Grazie. Antonio

    1. Fabio Article Author

      Il locatore può intimare lo sfratto per ottenere il rilascio dell’immobile a condizione che il conduttore sia moroso; nelle locazioni commerciali, il conduttore è considerato tale quanto l’inadempimento risulta di importanza rilevante avuto riguardo all’interesse del locatore. Si tratta di valutazione viene effettuata di volta in volta dal giudice.
      A disposizione per eventuali approfondimenti. (ad esempio, non è stato ravvisato il grave inadempimento nella condotta del conduttore che, solitamente puntuale nei pagamenti, non aveva onorato due canoni e si era offerto di pagare i canoni scaduti).
      A disposizione per eventuali approfondimenti anche alla luce dell’esame del Suo contratto.

  13. antonio

    Gentili avv.ti, dopo la convalida di sfratto e l’inizio della esecuzione (è stato effettuato il primo accesso da parte dell’ufficiale giudiziario con fissazione di un secondo) il creditore procedente è deceduto.
    L’esecuzione può continuare oppure gli eredi dovranno ricominciare notificando l’atto di precetto?
    Grazie

    1. Fabio Article Author

      Con l’esecuzione validamente iniziata, non risulta necessaria la rinnovazione della notifica del titolo e del precetto. A disposizione per ulteriori chiarimenti.
      Saluti

  14. franco

    Buongiorno sono un conduttore di un locale commerciale adibito a bar, mi son trovato con la caldaia e il riscaldamento rotto ho avvisato tramite raccomandata la titolare dei muri la quale si è rifiutata di fare i lavori passato il termine indicato ho ripristinato a spese mie la caldaia e l impianto non pagando così 1 mese di affitto. Ora la titolare mi ha intimato lo sfratto per morosità con udienza il 15 gennaio. Posso oppormi dimostrando le fatture dei lavori? O rischio di essere sfrattato? Cordiali saluti

    1. Fabio Article Author

      La sospensione totale o parziale del pagamento del canone è legittima nella sola ipotesi in cui vi sia sproporzione fra i rispettivi inadempimenti delle parti, quindi è’ illegittimo sospendere unilateralmente; e’ pur vero che nei contratti di locazione ad uso diverso l’inadempimento di una delle parti del contratto giustifica la risoluzione solo se risulta non ha scarsa importanza (una sola mensilità potrebbe non esserlo).
      A disposizione.
      Saluti.

  15. agata

    Gentilissimi avvocati,
    Volevo chiedere un vostro parere se è possibile. Sono proprietario di un attività commerciale un bar , per cause dovute a questa crisi economica generale risultando indietro di 3 mensilità il mio locatario a febbraio mi ha intimato lo sfratto ( premesso che una parte di queste mensilità era stata data ma purtroppo senza alcuna ricevuta tramite soldi contanti e quindi non dimostrabile ) . Abbiamo avuto l’udienza presso il Tribunale e subito dopo ci è stato mandato una raccomandata di sfratto esecutivo, neanche dopo 15 giorni è arrivato l’avviso di precetto che ci intima ad andarcene immediatamente in 10 giorni. Volevo sapere cosa possiamo ancora fare per difendere la nostra attività di 17 anni ? Devo veramente andarmene immediatamente?

    Aspetto una vostra cortese risposta. Cordiali Saluti

    1. Fabio Article Author

      Salve, purtroppo, da come descritta la faccenda, non paiono esserci elementi per evitare l’esecuzione dello sfratto.

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