Il proprietario di casa e l’amministratore – anche soltanto di fatto – rispondono penalmente della morte dell’inquilino rimasto fulminato per l’assenza di “salvavita “all’interno dell’abitazione.

 

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale – Sentenza 10 ottobre 2012, n. 40050

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente

Dott. FOTI Giacomo – Consigliere

Dott. IZZO Fausto – Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2731/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 18/11/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza dell’1/12/2008, dichiarato colpevole (OMISSIS) del delitto di all’articolo 589, cod. pen., ai danni di (OMISSIS), condanno’ il medesimo alla pena stimata di giustizia e assolse (OMISSIS) dalla stessa imputazione perche’ il fatto on costituisce reato.

1.1. Al fine di favorire una piu’ agevole comprensione della vicenda e’ bastevole ricordare in questa sede che il (OMISSIS), secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, raggiunto da scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia, dopo aver vanamente disattivato l’interruttore generale della propria abitazione, stante che la dispersione elettrica non era cessata, si era recato sulla terrazza, ove erano alloggiate le vasche dell’acqua, ivi rimanendo folgorato (verra’ trovato dai soccorritori aggrappato alla ringhiera). Notata la presenza di un cavo elettrico poggiato su un tubo conducente acqua potabile, collocato, a sua volta, vicino la ringhiera, veniva rilevata dal personale (OMISSIS) una rilevante dispersione elettrica.

2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’8/11/2011, investita della cognizione impugnatoria dall’appello proposto dall’imputato, dalla Procura Generale, dalle parti civili e, in via incidentale, da (OMISSIS), in parziale riforma dell’impugnata, sentenza, dichiaro’ la penale responsabilita’ anche della (OMISSIS) (proprietaria dell’alloggio abitato dalla vittima) che condanno’, applicate le attenuanti generiche e, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 20%, alla pena sospesa reputata di giustizia.

3. Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo viene eccepito “il difetto di motivazione determinato dall’erronea interpretazione ed applicazione del principio di causalita’ nel reato colposo”.

L’evento dipese, a parere dei ricorrenti, dall’improvvido, arbitrario ed illogico comportamento del (OMISSIS), il quale, in presenza di dispersione elettrica, invece che contattare personale specializzato, penso’ di salire sulla terrazza, alla quale non aveva diritto di accedere, ove, peraltro, non si trovavano i contatori dell’energia elettrica, ma solo le vasche dell’acqua.

Il tecnico (OMISSIS), sentito in qualita’ di teste, ebbe ad affermare che l’appartamento era dotato di “salvavita”, che il predetto, dopo il fatto, aveva provveduto a sostituire e, quindi, se la dispersione era dipesa da un malfunzionamento del differenziale, nessun rimprovero poteva muoversi agli imputati.

Inoltre, l’ing. (OMISSIS) non era stato in condizione di escludere con certezza assoluta che l’impianto elettrico non fosse in alcun modo protetto.

3.2. La motivazione della sentenza era incorsa in manifesta illogicita’ nell’affermare che il (OMISSIS) dovesse considerarsi amministratore di fatto dell’immobile, abitato dalla vittima. Solo per ragioni di affetto filiale si era prestato saltuariamente ad occuparsi, dietro richiesta dell’anziana madre, dello stabile; nessuna delega aveva mai ricevuto e, peraltro, l’avversa ricostruzione dipendeva dalle dichiarazioni interessate dei parenti della vittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso va disatteso perche’ infondato.

4.1. Errano i ricorrenti nel sostenere che la Corte territoriale sia incorsa in vizio motivazionale, in questa sede censurabile, nel fare applicazione del principio di causalita’

Senza che occorra conoscere se l’impianto elettrico dell’abitazione fosse dotato, come la legge richiede, di interruttore differenziale, e’ certo che ove fosse stato regolarmente posto in essere strumento efficiente di tal fatta il tragico evento non si sarebbe dato, perche’ l’immediata disattivazione elettrica avrebbe impedito la folgorazione.

In ogni caso il giudice del merito, sul punto non smentito, attraverso ragionamento pienamente condivisibile ha chiarito, anche sulla base degli accertamenti tecnici svolti, che il modo d’essere degli impianti (peraltro l’intiero gruppo pompa-autoclave appariva assemblato in modo rudimentale e al quanto approssimativo) e la loro allocazione facevano escludere che al predetto impianto elettrico (cioe’ quello che adduceva l’energia elettrica al gruppo) fosse assicurata protezione mediante il cd. salvavita (pagg. 7 e 8 della sentenza di secondo grado).

Nessuna condotta, peraltro, estranea a all’id quod plerumque accidit puo’ attribuirsi alla vittima, la quale, percepita la scarica elettrica mentre era sotto la doccia, sali’ sul terrazzo, evidentemente di libero accesso (e nulla rileva che in questa sede i ricorrenti asseriscano che la vittima non avesse titolo civilistico al fine), per accertarsi della ragione della dispersione. Ivi, come, non smentita ha precisato la Corte d’Appello di Catania, l’uomo, senza che avesse in alcun modo armeggiato rischiosamente con i fili elettrici, venne attinto dalla mortale scarica per avere contemporaneamente toccato il tubo conduttore dell’elettricita’ all’autoclave e l’inferriata a potenziale elettrico zero. In definitiva, anche a riconoscere un modesto concorso colposo della stessa vittima, quantificato dal giudice del merito nel 20%, correttamente e’ stato escluso che l’evento sia stato autonomamente procurato da questa.

4.2. Del pari infondato risulta il secondo motivo.

Anche in questo caso, infatti, vengono mossi rilievi che attengono al merito della motivazione, in questa sede non censurabile.

Sul punto, invero, la motivazione del giudice del merito appare logica ed esaustiva, dovendosi, inoltre, escludere l’ipotizzato travisamento. Correttamente la Corte di Catania ha evidenziato l’irrilevanza della formale residenza o meno in loco di (OMISSIS), il quale, peraltro, parlando dell’abitazione di via Plebiscito, la indica come “casa mia”, ammettendo di trattenervisi spesso a dormire, anche in assenza dell’anziana madre; egli si occupava, invece della genitrice, di riscuotere i canoni, rilasciandone ricevuta; egli si occupo’, dopo l’evento, di fare mettere a norma l’impianto. In definitiva, come, peraltro, appare conforme a quel che solitamente avviene in simili casi, assunse il ruolo di amministratore di fatto, vicariando la madre, oramai in eta’ piuttosto avanzata. Ovviamente, si tratta d’una assunzione di responsabilita’ e garanzia che non richiedeva formalita’ di sorta, a comprovare la quale e’ risultato soddisfacente il vaglio istruttorio (escussione testimoniale), apoditticamente avversato in ricorso, senza l’apporto di alcuna specifica allegazione che concretamente lo abbia posto in dubbio.

5. All’epilogo consegue la condanna dei ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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