Le scale e gli annessi pianerottoli condominiali costituiscono, ex art. 1117, n. 1, c.c., beni presuntivamente di esclusiva proprietà condominiale, pur nell’ipotesi in cui alcune rampe di scale siano in concreto poste a servizio di singole proprietà, tale che la prova della esclusiva proprietà del condomino il quale sui beni medesimi rivendica ogni diritto, necessita della esistenza di un titolo contrario alla presunzione predetta, contenuto non già nella compravendita delle singole unità immobiliari, bensì nell’atto costitutivo del condominio. Ciò rilevato, al fine di provare la esclusiva proprietà del pianerottolo antistante l’unità immobiliare collocata all’ultimo piano dell’edificio condominiale, non assume alcun rilievo né la esistenza o meno di una botola di accesso al tetto del fabbricato, quale indice presuntivo della proprietà condominiale del bene sul quale tutti i condomini dovrebbero legittimamente potere transitare al fine di accedere alla botola predetta, né la collocazione all’ultimo piano del fabbricato e la destinazione a servizio di un unico appartamento, qualora, come nella fattispecie concreta, non emerga, né da titolo di provenienza, né dal regolamento condominiale o dalle tabelle millesimali, una disposizione contraria alla presunzione codicistica di condominialità del pianerottolo, che, dunque, non potrà intendersi quale pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano.

 

Tribunale Potenza, civile – Sentenza 4 settembre 2012, n. 907

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice istruttore, Dott. Giuseppe Lo Sardo, operante nella qualità di giudice unico, ai sensi dell’art. 50 – ter cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 56 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1165/2002 R.G., avente ad oggetto “accertamento proprietà condominiale”
e vertente
Tra
il condominio del fabbricato sito in Potenza alla Via (…), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ro.Mi., con studio in Potenza, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine alla citazione introduttiva del presente giudizio;
– Attore –
E
Fl.As., rappresentata e difesa dall’Avv. Ro.Di., con studio in Potenza, ove elettivamente domiciliata,
giusta procura in margine alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
– Convenuta –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17 giugno 2002, il condominio del fabbricato sito in Potenza alla Via (…) conveniva in giudizio Fl.As. dinanzi al Tribunale di Potenza. L’attore esponeva che, da alcuni anni, la condomina Fl.As., la quale era proprietaria dell’unico appartamento posto al quarto ed ultimo piano del fabbricato, si era appropriata del pianerottolo antistante la sua porta di ingresso, chiudendolo mediante la installazione di una porta a vetri con serratura; che, in tal modo, ella aveva creato un vano pertinente al proprio appartamento; che il pianerottolo costituiva bene condominiale, anche in considerazione dell’apertura nel sovrastante soffitto di una botola di accesso al tetto; che, con lettera raccomandata A.R. trasmessa il 14 giugno 2001, esso aveva invano diffidato la convenuta alla rimozione del manufatto. Su tali premesse, esso chiedeva che il giudicante dichiarasse la proprietà condominiale del pianerottolo posto al quarto piano del fabbricato e condannasse la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi in suo favore mediante la rimozione del manufatto. Con comparsa depositata il 2 marzo 2004 (oltre l’udienza di trattazione), Fl.As. si costituiva in giudizio. La convenuta eccepiva che ella aveva usucapito la proprietà del pianerottolo, avendo installato la porta a vetri da oltre trenta anni; che il pianerottolo era nato come parte integrante del proprio appartamento; che il soffitto del pianerottolo non aveva alcuna botola di accesso al tetto del fabbricato; che l’installazione della porta a vetri era lecita, non essendo lesiva dei diritti degli altri condomini. Pertanto, ella chiedeva che il giudicante rigettasse le domande attoree. Nel corso dell’istruzione, si procedeva all’acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, all’assunzione dell’interrogatorio formale deferito dalla convenuta all’attore ed all’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio. Indi, la causa era rimessa in decisione (per la seconda volta) sulle conclusioni rassegnate all’udienza del 10 febbraio 2012. Nei termini assegnati dal giudicante, la convenuta depositava la comparsa conclusionale, mentre l’attrice depositava la memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, è doveroso rilevare la devoluzione della presente controversia alla cognizione residuale del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 50 – ter cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 56 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), non rientrando essa tra le cause tassativamente riservate alla cognizione esclusiva del giudice collegiale, ai sensi dell’art. 50 – bis cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 56 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51). Sempre in limine litis, si deve rilevare l’inammissibilità dell’eccezione di usucapione ordinaria, la quale è stata proposta dalla convenuta soltanto con il deposito della comparsa di costituzione nel corso dell’udienza di trattazione, allorquando cioè il termine previsto dall’art. 180, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 4 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito, con modificazioni, nella Legge 20 dicembre 1995 n. 534) era ormai perento.
Nel merito, le risultanze emerse dalla consulenza tecnica d’ufficio (leggansi le relazioni depositate dal consulente tecnico d’ufficio, Geom. Ro.Co. da Potenza il 18 ottobre 2005 ed il3 maggio 2006) confermano che il pianerottolo antistante l’appartamento posto al quarto piano del fabbricato sito in Potenza alla Via (…) deve considerarsi bene condominiale ai sensi dell’art. 1117, n. 1, cod. civ.
Invero, è pacifico che, poiché, ai sensi dell’art. 1117, n. 1, cod. civ., le scale, con gli annessi pianerottoli, essenziali alla funzionalità del fabbricato, sono presuntivamente di proprietà condominiale, pur se alcune rampe sono poste in concreto al servizio di singole proprietà, per dimostrarne l’appartenenza esclusiva al titolare di queste, è necessario un titolo contrario, contenuto non già nella compravendita delle singole unità immobiliari, bensì nell’atto costitutivo del condominio (ex plurimis: Cass. 23 febbraio 1994, n. 1776; Cass. 12 febbraio 1998, n. 1498; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3159). Posta l’irrilevanza dell’inesistenza nel soffitto di una botola di accesso al tetto del fabbricato, della collocazione all’ultimo piano del fabbricato e della destinazione a servizio di un unico appartamento, non risulta – né dal titolo di provenienza né dal regolamento condominiale né dalle tabelle millesimali – una disposizione contraria alla presunzione codicistica di “condominialità”.
Per cui, si deve desumere “che il pianerottolo non risulta essere pertinenza dell’unità immobiliare in questione” (leggasi la relazione depositata dal consulente tecnico d’ufficio, Geom. Ro.Co. da Potenza il 3 maggio 2006).
Pertanto, le domande possono trovare accoglimento, riconoscendosi la proprietà condominiale del pianerottolo e condannandosi la convenuta alla rimessione in pristino stato dello stesso in favore dell’attore (mediante la rimozione a proprie cure e spese della porta a vetri ivi esistente).
Le spese giudiziali (ivi compresi le anticipazioni ed i compensi di consulenza tecnica d’ufficio) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice istruttore, Dott. Giuseppe Lo Sardo, operante nella qualità di giudice unico, ai sensi dell’art. 50 – ter cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 56 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal condominio del fabbricato sito in Potenza alla Via (…), in persona dell’amministratore pro tempore, nei confronti di Fl.As., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la proprietà del condominio del fabbricato sito in Potenza alla Via (…) sul pianerottolo antistante l’appartamento posto al quarto piano del medesimo fabbricato;
2) condanna Fl.As. alla rimessione in pristino stato del pianerottolo antistante il proprio appartamento in favore del condominio del fabbricato sito in Potenza alla Via (…), mediante la rimozione a proprie cure e spese della porta a vetri ivi esistente;
3) condanna Fl.As. alla rifusione delle spese giudiziali in favore del condominio del fabbricato sito in Potenza alla Via (…), liquidandole in complessivi Euro 6.128,92 (seimilacentoventotto virgola novantadue), di cui Euro 313,92 (trecentotredici virgola novantadue) per esborsi, Euro 1.840,00 (milleottocentoquaranta virgola zero zero) per anticipazioni e compensi di consulenza tecnica d’ufficio, Euro 2.175,00 per diritti ed Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero) per onorari, oltre alle maggiorazioni previste per legge.
Così deciso in Potenza il 23 agosto 2012.
Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2012.

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