Tribunale Palermo, Sezione 2 civile – Sentenza 9 ottobre 2012, n. 4268
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato promosso da
Gu.Ar. elettivamente domiciliato in Palermo, via (…) presso lo studio dell’avv. Cl.Ba. che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 1137 c.c. ricorrente
Contro
Condominio di via (…), Palermo, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via (…) presso lo studio dell’avv. Al.Tu. che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta resistente
Oggetto: impugnazione delibera condominiale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato il 6/06/2003, l’odierno ricorrente impugnava la delibera assunta dal Condominio di via (…), Palermo, in data (…) che aveva approvato i rendiconti di gestione degli anni 1999 – 2002, la delibera del 25/03/1997 che aveva approvato i rendiconti di gestione degli anni 1993 – 1997, la delibera del 16/06/1999 che aveva approvato i rendiconti degli anni 1998 – 1999, la delibera del 10/11/1999, la delibera del 15/03/2000 e quella del 17/04/2000. Deduceva che la delibera dell’8/05/2003 era nulla o annullabile in quanto vi era una incongruità nei conteggi e mancavano i documenti giustificativi delle spese. Relativamente alle altre delibere impugnate deduceva la nullità delle stesse in quanto l’approvazione era avvenuta con il voto dell’amministratore che aveva ricevuto la delega da parte di alcuni condomini, ciò in violazione dell’art. 11 del regolamento condominiale, nel quale era previsto che i condomini potevano rappresentare non più di due persone con esclusione per l’amministratore.
Chiedeva pertanto l’accoglimento delle proprie domande e la condanna del Condominio convenuto alle spese del giudizio.
Si costituiva il Condominio resistente il quale, preliminarmente, eccepiva la decadenza del ricorrente all’impugnazione, nel merito si opponeva alle richieste del ricorrente, chiedeva il rigetto delle domande e la condanna dello stesso alle spese del giudizio.
Veniva disposta una CTU.
Si precisa che il presente procedimento è stato assegnato nel tempo a diversi giudici ed infine, solo nell’ottobre del 2011, è stato assegnato a questo decidente. All’udienza del giorno 11/04/2012 dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione e questo giudice assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. dimezzati, tenuto conto che il presente giudizio aveva avuto inizio nel 2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi che il ricorrente sia decaduto dall’impugnazione delle delibere assunte dall’assemblea del Condominio resistente in data 25/03/97, 16/6/99, 10/11/99, 15/03/2000, 17/04/2000. Tali delibere sono state impugnate in quanto secondo il ricorrente vi era stata una violazione dell’art. 11 del regolamento. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 4806/05, ha chiarito che le delibere condominiali sono nulle solo se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell’assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall’art. 1137 c.c., le altre delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle contrarie alla legge o al regolamento di condominio, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. La delibere contrarie al regolamento sono quindi annullabili e pertanto devono essere impugnate entro trenta giorni dalla delibera o dalla comunicazione del verbale al condomino assente.
Nella fattispecie il ricorrente ha impugnato tali delibere tardivamente, parte resistente ha tempestivamente eccepito la decadenza dall’impugnazione che pertanto va dichiarata.
Tanto premesso, occorre quindi accertare solo l’illegittimità della delibera assunta dal Condominio resistente in data 8/05/2003.
Questo giudice ritiene che tale delibera sia da annullare per i motivi che seguono.
Si osserva che non esiste alcuna prescrizione che imponga che la contabilità del condominio sia tenuta in una l’orma particolare. Nel condominio è bene che la contabilità sia il più semplificata possibile in modo da essere facilmente controllabile da tutti i condomini che devono poter verificare le voci di entrata e di uscita con le relative quote di ripartizione.
Quello che invece è imprescindibile è che, comunque venga tenuta la contabilità, l’amministratore metta a disposizione dei condomini le c.d. pezze giustificative ossia i documenti contabili sui quali ha formato il rendiconto. Infatti la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte statuito che in tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del bilancio o del rendiconto non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. Il CTU nominato in questo giudizio ha accertato che relativamente agli anni 1999 – 2001 non risultavano allegate al fascicolo copie di parecchie spese come riportate nei bilanci. Il CTU, richiamato una seconda volta dal giudice, analizzando i rendiconti e avendo catalogato e ordinato le spese sostenute dal condominio per tipologia e capitoli di spesa, è pervenuto alla conclusione che “non risultano allegate in fotocopie varie spese per Euro 6.344,30 e portierato per Euro 10.117, 24 per un totale complessivo di Euro 16.461,58.
Era certamente onere del condominio depositare la documentazione contabile posta a supporto del rendiconto approvato.
Nella fattispecie non essendo possibile verificare la regolarità delle spese per mancanza delle pezze giustificative la delibera impugnata va annullata. Nessun rilievo possono avere nel presente giudizio i documenti relativi al furto di documenti, né la dichiarazione del portiere del 6/12/2010, o la dichiarazione della ditta Ci. del 6/12/2010. Tale documentazione risulta tardivamente depositata anzi le dichiarazioni del portiere e della ditta Ci. risultano addirittura successive alla ctu del 3/05/2010. Comunque anche a volere attribuire valore di quietanza alle sopra citate dichiarazioni, rimarrebbe la mancanza di pezze giustificative relative a spese varie per circa sei milioni di vecchie Lire. Si ritiene che la mancanza di documentazione relativa anche a poche spese comporta una inesattezza dei saldi passivi, essa si ripercuote sui saldi attivi, non è quindi possibile in modo chiaro che i condomini comprendano le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. Tenuto conto che la domanda del ricorrente va accolta solo parzialmente in quanto va dichiarata la annullabilità della delibera del giorno 8 maggio 2003 e invece va dichiarata la decadenza dall’impugnazione relativamente alle altre delibere, si ritiene di compensare fra le parti le spese del giudizio.
Le spese di CTU vanno poste invece a carico del Condominio resistente in quanto soccombente relativamente all’impugnazione della delibera dell’8 maggio 2003 a cui la CTU si riferisce.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando, così provvede
1) In parziale accoglimento della domanda del ricorrente dichiara l’annullamento della delibera assunta dal Condominio resistente in data 8 maggio 2003
2) Dichiara che il ricorrente è decaduto dal diritto di impugnare le delibere assunte in data 25/03/97, 16/06/99, 10/11/99, 15/03/2000, 17/04/2000
3) Pone a carico del Condominio resistente le spese di ctu
4) Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo il 22 giugno 2012.
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2012.