Con riguardo al condominio che, in talune parti comuni, minaccia la rovina, con pericolo per l’incolumità delle persone, l’obbligo giuridico, penalmente sanzionato dall’art. 677 c.p,, di adottare i necessari provvedimenti per rimuovere il suddetto pericolo incombe all’amministratore del condominio, salva la possibilità che esso venga a gravare invece, in via autonoma, sui singoli condomini qualora, per cause accidentali, l’amministratore non possa intervenire con la necessaria urgenza.

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale: Sentenza 28/06/2012, n. 25221

 

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