La dichiarazione integrativa presentata in un secondo momento non discolpa dal danno causato al cliente, equivalente alla sanzione prevista per la violazione dei termini

In tema di dichiarazione di successione, il notaio risponde a titolo di danno delle sanzioni irrogate, dall’ufficio al contribuente, per il ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione. Agli eredi, invece, non viene irrogata un’autonoma sanzione per la tardiva dichiarazione integrativa, in quanto, secondo la disciplina vigente ratione temporis (1994), dalla stessa non è derivata la liquidazione di una maggiore imposta.
Questi i principi contenuti nella sentenza 21082 del 27 novembre.

Fonte: fiscooggi

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