Il comune possesso della cosa giustifica, in capo al singolo possessore, un uso personale di essa, purché l’uso stesso non alteri la fruizione della cosa. L’alterazione predetta non ha luogo nell’ipotesi di installazione di tubazioni del gas sul porticato e muro perimetrale dell’edificio condominiale che intacchi l’edificio di comune possesso solo parzialmente, in quanto, a prescindere dal conferimento di autorizzazione o dalla prestazione del consenso da parte degli altri compossessori, non può intendersi configurabile un uso indiscriminato del diritto. Né può ritenersi che la tubatura del gas costituisce di per se stessa un pericolo, essendo comunemente presente nelle case di abitazione e nelle pubbliche e private strade, a meno che non si provi che la stessa non sia effettuata a regola d’arte, circostanza questa non dedotta nella fattispecie concreta dal condominio appellante. L’attività svolta non ha, pertanto, di per sé un apprezzabile contenuto di disturbo, né denota una pretesa dell’agente in contrasto con la posizione del possessore, in quanto pacificamente compatibile con l’esercizio del potere di fatto altrui.

 

Corte d’Appello Campobasso, civile – Sentenza 18 ottobre 2012, n. 279

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO
SEZIONE PENALE
La Corte di Appello di Campobasso riunita in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
dr. Paolo Di Croce – Presidente –
dr. Clotilde Parise – Consigliere Rel. –
dr. Giovanni Saporiti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d’appello iscritta al n. 85/07 Ruolo Reg. Gen.
promossa da
Condominio di via (…) di Campobasso, in persona dell’Amministratore in carica, rapp.to e difeso dall’avv.to Fa.Ba., come da mandato a margine dell’atto di appello, ed elett.mente dom.to presso lo studio del predetto difensore in Campobasso alla via (…)
Appellante
nei confronti di
En.De., nato (…), rapp.to e difeso dall’avv. St.Sc., giusta mandato a margine della comparsa di risposta in appello, e presso di lui elett.mente dom.to in Campobasso alla via (…)
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: azione possessoria -.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Condominio di via (…) di Campobasso, in persona del legale rappresentante, formula appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, n. 575/2006, pubblicata in data 19 ottobre 2006, che ha rigettato la domanda formulata dal Condominio nei confronti del De.En., volta ad ottenere declaratoria di avvenuta turbativa del possesso esercitato da parte attrice su un porticato e muro perimetrale, turbativa asseritamente avvenuta a mezzo del posizionamento di tubazioni del gas su dette strutture, e del conseguente diritto del Condominio al risarcimento del danno.
Formula le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente gravame, provvedere alla riforma parziale della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui si è inammissibilmente ed erroneamente ritenuto o dichiarato ex officio un presunto diritto di comproprietà e un conseguente compossesso del Condominio di (…) e del Condominio di Via (…); per l’effetto, accogliere le domande formulate dal Condominio appellante nel giudizio di primo grado, con conferma della declaratoria di inammissibilità e comunque del rigetto di tutte le domande di accertamento formulate dal convenuto – appellato”.
Dal canto suo, il De. formula appello incidentale avverso la predetta sentenza, nella parte in cui la sentenza ha dichiarato “inammissibile la domanda riconvenzionale di En.De. per l’accertamento della proprietà del muro posto al confine tra il fabbricato di Via (…) e quello di via (…)” e chiede alla Corte di: “dichiarare che l’eccezione proposta in primo grado dal De.En., finalizzata all’accertamento del fatto che il muro sul quale è stato effettuato l’intervento da parte dell’appellante incidentale è di proprietà del Condominio di via (…), è ammissibile e, per l’effetto, dichiarare preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del Condominio di via (…) quantomeno in riferimento a quella parte della domanda fondata sulla presunta e pretesa proprietà e sul possesso esclusivo del muro sul quale era stato appoggiato il tubo; in ogni caso e nel merito rigettare l’appello proposto dal Condominio di Via (…), confermando la sentenza del primo Giudice; accertare e dichiarare che il De. ha compiuto i lavori per cui è causa con l’autorizzazione del’amministratore del Condominio attore ed accertare e dichiarare che nessuna turbativa del possesso è stata esercitata dal De. e che nessun danno ha subito il Condominio appellante dall’attività posta in essere dal De. col rigetto della domanda di risarcimento del danno e con vittoria di spese”.
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 12 ottobre 2011, le parti hanno ribadito dette richieste, e la Corte ha riservato la causa a sentenza concedendo i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Va premesso che è rimasto pacifico, nel processo, che il piano terra del Condominio di Via (…) consiste in uno spazio architettonicamente realizzato ad uso porticato, e costruito in aderenza a quello del Condominio di Via (…), del quale è condomino il De.; che quest’ultimo ha costruito all’interno del predetto porticato condominiale, e sul muro perimetrale dello stabile, una tubazione di erogazione del gas allo scopo di condurre il combustile all’interno del locale di sua proprietà esclusiva; che il De. ha rimosso detta tubazione a seguito di ordinanza del giudice cautelare, che aveva accolto l’istanza del Condominio oggi appellante. Tanto premesso, si esaminano di seguito i motivi di appello principale: A) Il Tribunale ha affermato, sulla scorta degli atti documentali e della prova testimoniale, l’esistenza di un compossesso, tra i due Condomini di Via (…) e di via (…), del porticato ove era stata apposta la tubatura.
L’appellante, in relazione a detta decisione, afferma la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo mai De. messo in discussione, nel primo grado, il possesso esclusivo del Condominio di Via (…) sul porticato, limitandosi ad eccepire il difetto di legittimazione attiva del Condominio di Via (…) per essere il porticato stesso di proprietà esclusiva del Condominio di Via (…).
Osserva la Corte, come fa parte appellata, che la tesi dell’appellante non corrisponde alle difese spiegate in primo grado dal convenuto. Invero, pur avendo egli, con priorità su ogni altra difesa, eccepito il difetto di legittimazione attiva del Condominio attore, ha tuttavia, in subordina rilevato che, qualora fosse stata accolta la tesi attrice, egli aveva chiesto autorizzazione a porre la tubatura all’amministratore del condominio attore. Per conseguenza, è rimasto inalterato, a seguito delle prime difese delle parti, il potere del Giudice di decidere sulla sussistenza del possesso vantato dall’attore, questione che, naturalmente (come il più contiene il meno) consente anche la disamina dell’esistenza di un compossesso. Inoltre, non è vero che il De. non abbia contestato il possesso dell’attore, come ha chiarito nella memoria ex art. 183 c.p.c., depositata nel primo grado in data 9/11/2001 con la quale ha anzi affermato il possesso esclusivo del porticato da parte del Condominio di Via (…), nel quale è inserito l’immobile del De. Inoltre, nelle note di replica ex art. 183 c.p.c., il De. ha chiarito ancora meglio la propria posizione, espressamente chiedendo che la situazione giuridica oggetto di lite fosse ricondotta nell’ambito del compossesso e non del possesso esclusivo dell’attore, peraltro non provato.
Sostiene l’appellante che il Tribunale ha determinato l’esistenza del compossesso come conseguenza dell’accertamento, che dice compiuto “ex officio”, del diritto di comproprietà sui muri perimetrali. Si osserva che, invece, il Tribunale ha, correttamente, tralasciato qualsiasi questione attinente al diritto di proprietà delle parti, come ha esplicitamente dichiarato a pag. 5 della sentenza, prendendo cognizione solo della situazione di fatto riguardante l’uso del bene, e in tal senso fondando il giudizio di compossesso sulle dichiarazioni testimoniali, la cui attendibilità è confermata dalla situazione dei luoghi.
B) Il Tribunale ha affermato che l’apposizione della tubatura non ha alterato lo stato dei luoghi, ma lo ha solo modificato, sicché il compossessore aveva usato del bene senza recare alcun pregiudizio al diritto altrui. L’appellante argomenta che: il comportamento del De. è stato comunque illecito, perché ha innovato la cosa senza il consenso degli altri condomini, e senza l’autorizzazione dell’amministratore. In ogni caso, la decisione del Giudice non è, secondo l’appellante, conforme a giustizia perché: 1) l’opera aveva recato pregiudizio al porticato, anche se, allo stato, non può essere valutata l’attività del De., che ha rimosso la tubatura dopo aver ricevuto comunicazione dell’ordinanza cautelare; 2) il porticato di Via (…) costituisce ingresso all’edificio condominiale di via (…), mentre è pacifico che il De. avrebbe potuto realizzare la tubature all’interno del porticato di Via (…), cioè del suo condominio; 3) il porticato è utilizzato dai bambini per i loro giochi, sicché l’apposizione di tubature del gas costituisce pericolo alla incolumità delle persone, mentre dice sia pacifico che le tubature sono state installate da un privato.
Alla Corte pare ineccepibile la motivazione resa sul punto dal Tribunale, alla quale parte appellata si riporta, nel senso che il comune possesso della cosa giustifica, in capo al singolo possessore, un uso personale di essa, purché l’uso stesso non alteri la fruizione della cosa stessa. Riguardo al compossesso, anche la prova testimoniale di parte attrice ha dimostrato che il passaggio del porticato è pubblico, come si evince del resto dalla planimetria allegata in atti (col posizionamento di due frecce rivolte verso tutti e due i Condomini). La funzione divisoria del muro sul quale sono state apposte le tubazioni, le caratteristiche dell’apposizione, sita in prossimità del locale del condomini e il fatto che essa intacca superficialmente l’edificio di comune possesso, confermano la liceità dell’apposizione, che non configura, per questi motivi, un abuso indiscriminato del diritto, a prescindere dal conferimento di autorizzazione o della prestazione del consenso da parte degli altri compossessori. Né di per se stessa la tubatura del gas costituisce un pericolo, essendo comunemente presente nelle case di abitazione e nelle pubbliche e private strade, a meno che non si provi che non sia effettuata a regola d’arte, prova, questa, non addotta dal Condominio appellante.
Insomma, l’attività svolta non ha di per sé un apprezzabile contenuto di disturbo, né denota una pretesa dell’agente in contrasto con la posizione del possessore, essendo compatibile con l’esercizio del potere di fatto altrui (per tutte, Cass. n. 15788/02).
Né è provato che lo stabile, per peculiari sue caratteristiche di tipo architettonico, potesse risentire dell’apposizione del tubo, che, dalle fotografie in atti, appare di ridotte dimensioni e di difficile individuazione, perché era posto in alto rispetto all’area interessata. Inoltre, va sottolineato che il porticato è risultato essere di uso comune, il che esclude la sussistenza dello spossessamento, anche sotto il profilo della mancanza della colpa del De., come sottolinea parte appellata.
C) L’appellante, pur non contestando il contenuto della prova testimoniale, così come riassunto dal Tribunale nella impugnata sentenza, contesta, invece, la regolarità dell’assunzione della prova. Sostiene che essa prova doveva avere per oggetto, secondo l’articolazione dei capitoli formulati dal De., solo la circostanza relativa ad una presunta autorizzazione a lui rilasciata dall’amministratore del proprio Condominio e di quello di controparte. Invece, secondo l’appellante, illegittimamente i testimoni erano stati interrogati sullo stato dei luoghi, e sull’utilizzo e/o il possesso del porticato, in violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c.
Riguardo a detto rilievo la Corte osserva: 1) l’eccezione non è stata formulata dal Condominio nel corso dell’espletamento della prova, sicché non solo essa è intempestiva, ma deve altresì intendersi che le parti avessero comune interesse alla formulazione delle domande; 2) in ogni caso, il Giudice che da corso alla prova è titolare del potere discrezionale di rivolgere domande allo scopo di chiarire i fatti di causa (vedi Cass. Civ. sez. III n. 7109 del 6/4/2005). Il rilievo, dunque, non è fondato.
D) Col motivo di appello in esame il Condominio di nuovo afferma che il De. nei propri atti difensivi del primo grado nulla ha interloquito sul possesso di parte attrice, ha sempre escluso la funzione divisoria del muro sul quale sono state installate le tubature, e avrebbe solo eccepito la proprietà esclusiva del muro in capo al proprio Condominio di via (…). La Corte ha già rilevato che l’appellante ha mal interpretato la difesa del De., mentre il Tribunale ha ravvisato una situazione di compossesso del porticato tra le parti non solo in base alla funzione divisoria del muro, ma sul fatto che l’accesso dal porticato è usato come accesso secondario da entrambi i Condomini, che i due edifici sono costruiti in aderenza con un porticato comune utilizzato prevalentemente, e dunque non esclusivamente, dal Condominio di Via (…), che il passaggio pedonale nel porticato di cui è causa è pubblico (tutte circostanze affermate dai testimoni, e non contraddette dall’appellante). In ogni caso, la funzione divisoria del muro si evince dalla documentazione fotografica.
E) L’appellante, infine, impugna la regolamentazione delle spese, operata dal Tribunale, che ha condannato il Condominio attore, per mero errore materiale identificato come “Condominio di Via (…)” invece che come “Condominio di Via (…)”, al pagamento, in favore del De., di due terzi delle spese processuali, compensando tra le parti l’altro terzo di esse spese.
Il motivo di appello si basa su due argomentazioni: 1) il Tribunale ha detto di aver tenuto conto anche dell’attività istruttoria compiuta nella fase cautelare, alla quale il De. non ha partecipato perché contumace. Osserva la Corte che l’affermazione del Tribunale non contrasta con la mancata comparizione del De. nella fase cautelare, ma, evidentemente, indica che il Tribunale, come di rito, ha compiuto una valutazione complessiva del giudizio, onde meglio determinare i livelli tariffari; 2) il De., per l’appellante, avrebbe avanzato un’unica difesa fondata sulla carenza di legittimazione attiva del Condominio attore, posizione, questa, che lo ha visto soccombente. Si è visto precedentemente che l’osservazione non è pertinente, e non coincide con le effettive difese del De. Il Tribunale,poi, compensando per un terzo le spese di lite, ha opportunamente tenuto conto della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dal De. medesimo proposta. L’appello principale va, dunque, rigettato. Va rigettato, altresì, l’appello incidentale.
Il De. sostiene di non aver mai inteso agire in via petitoria, come ritenuto dal Tribunale, ma di aver solamente proposto un’eccezione riconvenzionale onde far rimarcare la carenza di legittimazione attiva del Condominio.
L’assunto non corrisponde a quanto esposto dal De. nella comparsa di costituzione, il cui contenuto, sopra esaminato, è stato ben valutato nella sentenza impugnata.
Neppure merita censura la sentenza impugnata, nel punto in cui ha ritenuto che non fosse stata concessa alcuna autorizzazione al De., poiché l’affermazione corrisponde alle dichiarazioni testimoniali, fra loro contrastanti.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da “Condominio di Via (…) di Campobasso” nei confronti di De.En., avverso la sentenza n. 575/06 depositata in data 19 ottobre 2006, pronunciata dal Tribunale di Campobasso, nonché sull’appello incidentale proposto dal De., ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l’appello principale e l’appello incidentale, e conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Campobasso il 19 settembre 2012.
Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2012.

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