In materia di condominio, il pregiudizio del decoro architettonico va valutato nel senso di accertare se l’innovazione determini o meno un effettivo deprezzamento dell’intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica (nel caso di specie, trattasi di installazione dell’ascensore).

Non ci si può opporre all’installazione dell’ascensore, anche quando questo configura un’innovazione e il voto in assemblea non è stato unanime. Questo perché la L. 13/89 di sostegno alla disabilità prevede la maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei condomini e dei millesimi e non ha rilevanza il fatto che l’eliminazione delle barriere architettoniche non sia citata nella delibera, posto che la delibera di messa in opera di un’installazione si muove sostanzialmente all’evidenza in tale direzione. E’ irrilevante inoltre, ai fini dell’applicabilità della maggioranza semplice prevista dalla citata L. 13/89, la presenza di disabili nel condominio, dato che la legge mira a consentire a tutti i disabili di accedere negli edifici, e non solo presso la propria abitazione.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 25 ottobre 2012, n. 18334

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS);

– intimato –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1084/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del 2 – 4 – 5 e 6 motivo del ricorso principale, rigetto del 1 MOTIVO del ricorso principale, assorbiti il 7 e l’8 motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – (OMISSIS) convenne in giudizio il Condominio di Via (OMISSIS) deducendo la nullita’ della delibera che aveva approvato la installazione di un ascensore, in quanto adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dall’articolo 1120 cod. civ., e sostenendo, inoltre, che l’opera realizzata era lesiva dei diritti dei condomini, in quanto aveva ristretto la luce del passaggio sulla prima rampa di scale, impedendo anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, oltre a risultare lesiva del decoro architettonico e della normativa antincendio ed a comportare un deprezzamento dell’immobile.

2. – Il Tribunale adito, all’esito della istruttoria, condanno’ il Condominio a rimuovere l’impianto di ascensore.

La sentenza fu impugnata dallo stesso Condominio, che dedusse l’errata applicazione al caso di specie dell’articolo 2933 cod. civ., con specifico riferimento a quanto previsto dall’articolo 1120 c.c., comma 2, ed alla normativa in materia di barriere architettoniche, sul rilievo che la installazione di un ascensore a tutela dei condomini anziani e disabili’ non puo’ considerarsi innovazione vietata; ed inoltre rilevo’ la insussistenza dei requisiti di cui al citato articolo 1120 c.c., comma 2, per non essersi creata alcuna alterazione del decoro architettonico dell’immobile, ne’ alcun pregiudizio alle parti comuni, lamentando, altresi’, la omessa pronuncia risarcitoria per equivalente.

3. – La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 3 novembre 2009, respinse il gravame sul rilievo che l’assemblea del 25 luglio 1994 non risultava aver avuto ad oggetto alcuna delibera attinente al superamento delle barriere architettoniche, bensi’ la realizzazione dell’impianto ascensore; che il condominio non aveva fornito la prova che nello stabile vivessero portatori di handicap; e che comunque la citata normativa fa salva la previsione di cui all’articolo 1120 c.c., comma 2, la quale, in assenza di unanimita’ dei condomini, vieta le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino.

Rilevo’ ancora la Corte di merito che il decoro architettonico del fabbricato, in stile liberty, risultava compromesso dalla installazione dell’ascensore, non conforme alle disposizioni antincendio, e che, tra l’altro, aveva diminuito la fruibilita’ di talune parti dell’edificio all’uso o al godimento quanto meno dell’appellato, essendo stata ridotta la rampa originale della scala, ed aveva creato pregiudizio alla sicurezza del fabbricato ed alla incolumita’ degli abitanti, rendendo particolarmente difficoltoso l’accesso di mezzi di soccorso, ed infine determinando una svalutazione dell’alloggio dell’appellato.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio di Via (OMISSIS) sulla base di otto motivi, illustrati anche da successiva memoria, uno dei quali attinente al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella specie, relativa alla violazione di norme antincendio, che non darebbe luogo alla lesione di un diritto soggettivo, ma solo di interessi legittimi.

Resiste con controricorso (OMISSIS), che propone altresi’ ricorso incidentale, resistito con controricorso dal condominio ricorrente. La questione di giurisdizione e’ stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 12722 del 2011. Restano, dunque, da esaminare gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione dell’articolo 102 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4. La domanda avanzata dall’attuale resistente con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, volta all’annullamento della delibera condominiale del 25 luglio 2004, con la quale era stata decisa la installazione dell’ascensore, e la conseguente rimozione dell’impianto realizzato, avrebbe richiesto, ad avviso del condominio ricorrente, la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, o, quanto meno, di quelli che erano proprietari dell’ascensore realizzato (non avendo partecipato tutti i condomini alla costruzione dell’ascensore, e, dunque, appartenendo lo stesso a coloro che lo avevano installato a proprie spese). Infatti, le azioni dirette ad ottenere una pronuncia di condanna all’esecuzione di opere comportanti la trasformazione fisica di un bene in comunione, e quindi anche la distruzione dello stesso, devono essere esercitate nei confronti di tutti i comproprietari.

2.1. – La censura risulta in parte inammissibile, in parte infondata.

2.2. – Essa non puo’ trovare ingresso nel presente giudizio di legittimita’ nella parte in cui deduce a fondamento del motivo la proprieta’ non condominiale dell’ascensore, in quanto l’eccezione della non partecipazione di tutti i condomini alla sua installazione, sollevata in primo grado per legittimare il quorum della delibera assembleare, era stata condivisa dal giudice sulla base del solo rilievo che allo stato non vi era la prova che l’ascensore fosse stato installato a spese di tutti i condomini, senza alcuna verifica degli eventuali comproprietari dello stesso.

2.3. – La doglianza e’, invece, infondata nella parte residua, poiche’, a differenza che nella comunione, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, che il Collegio intende ribadire, l’articolo1131 cod. civ., comma 2 nel prevedere la legittimazione passiva dell’amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralita’ di soggetti passivi, soccorrendo, cosi’, all’esigenza di rendere piu’ agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessita’ di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 7474 del 1997, n. 1485 del 1996).

3. – Con la seconda doglianza, che si articola in molteplici profili, si lamenta anzitutto la violazione dell’articolo 2909 cod. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonche’ la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e dell’articolo 346 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4. La Corte territoriale, nel ritenere che, sia per il mancato riferimento, nella delibera condominale, alla Legge n. 13 del 1989, sia per la ritenuta mancanza di disabili nel condominio, la stessa legge non fosse applicabile nella specie, e che, conseguentemente, non fosse applicabile la maggioranza ridotta di cui a detta legge, donde la invalidita’ della delibera in questione per mancanza della maggioranza prevista dal codice civile, avrebbe violato il giudicato interno, pronunciando, per di piu’, ultra petita. Infatti, nel giudizio di primo grado il (OMISSIS) aveva chiesto che venisse dichiarata nulla la deliberazione assembleare del 25 luglio 1994 per il mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall’articolo1136 c.c., comma 5, e, in via subordinata, che venisse dichiarata la illegittimita’ dell’innovazione, in quanto vietata dall’articolo 1120 c.c., comma 2. Il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata e respinto la domanda principale sul rilievo, da un lato, che si sarebbe dovuta proporre una domanda di annullamento, e, dall’altro, che, essendo state le spese per l’installazione dell’ascensore sostenute solo da una parte dei condomini, era applicabile l’articolo 1102, e non era, percio’, richiesta la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c., comma 5. Il relativo capo della sentenza non era stato oggetto di appello principale ne’ incidentale, sicche’ era passato in giudicato.

4.1. – Tale profilo della censura risulta inammissibile.

4.2. – Infatti, la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e’ ravvisabile essenzialmente nella considerazione che l’assemblea aveva deliberato innovazioni vietate, e non nel rilievo della assunzione della delibera in assenza delle previste maggioranze.

4.3. – E tuttavia, la censura trova ingresso nel presente giudizio con riferimento agli ulteriori profili, sollevati in via subordinata, e concernenti: 1) la violazione della Legge n. 13 del 1989, articolo 2 per il rilievo attribuito alla circostanza che l’assemblea del 25 luglio 1994 non avesse avuto ad oggetto alcuna delibera attinente al superamento delle barriere architettoniche, bensi’ la realizzazione dell’impianto ascensore, laddove, ai fini del quorum per la validita’ della delibera, non sarebbe stato necessario che in essa fosse esplicitato lo scopo di abbattere le barriere architettoniche; 2) la violazione della stessa disposizione sotto il profilo che la presenza di invalidi nell’edificio non condizionerebbe il quorum della delibera diretta alla rimozione delle barriere architettonica; 3) la omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, attinente alla affermazione della mancata prova che nello stabile vivessero portatori di handicap, pur in presenza di documentazione attestante lo stato di invalidita’ di due condomini.

4.4. – Tali profili non possono, infatti, ritenersi assorbiti dalla inammissibilita’ del primo, perche’, se e’ vero che la decisione della Corte territoriale si e’ fondata, come chiarito sub 4.2, sul carattere di innovazione vietata attribuito dal giudice di secondo grado alla installazione dell’ascensore, e non sulla individuazione di una o piuttosto di un’altra maggioranza ai fini della delibera relativa alla realizzazione di tale opera, non puo’ negarsi che la decisione sull’applicabilita’ o meno, nella specie, della Legge n. 13 del 1989 non sarebbe stata priva di rilievo proprio ai fini del giudizio sulla configurabilita’ di una innovazione vietata, per le ragioni che saranno meglio chiarite in sede di esame della quarta, della quinta e della sesta censura, attinenti appunto a tale tema.

4.5.1. – E dunque, dovendosi procedere all’esame nel merito dei sopra specificati profili di censura, non puo’ che convenirsi con il ricorrente, sulla irrilevanza, ai fini della valutazione operata dal giudice di secondo grado di inapplicabilita’, nella specie, della citata Legge n. 13 del 1989, della circostanza che l’assemblea del 25 luglio 1994 non avesse avuto ad oggetto una delibera attinente alla eliminazione delle barriere architettoniche, posto che la delibera di installazione di un ascensore si muove sostanzialmente all’evidenza in tale direzione.

4.5.2. – Del pari condivisibili sono le argomentazioni del ricorrente in ordine alla irrilevanza, ai fini dell’applicabilita’ della Legge n. 13 del 1989, della presenza di invalidi nell’edificio. In realta’, le disposizioni della legge di cui si tratta sono volte a consentire ai disabili di accedere senza difficolta’ in tutti gli edifici, e non solo presso la propria abitazione.

In proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 167 del 1999 -con la quale fu dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevedeva che il passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso potesse essere concesso dall’autorita’ giudiziaria quando questa riconoscesse la rispondenza della relativa domanda alle esigenze di accessibilita’ degli edifici destinati ad uso abitativo – , osservo’ che la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche aveva configurato la possibilita’ di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacita’ motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione a prescindere dalla concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di handicap. E, nel solco di tale orientamento, piu’ di recente questa Corte, con la sent. n. 14786 del 2009, ha chiarito che la Legge n. 13 del 1989, articolo 2, comma 1, prevede un abbassamento del quorum richiesto per l’innovazione, indipendentemente dalla presenza di disabili, in relazione ai quali e’ invece dettata la disposizione del comma 2, che consente loro, in caso di rifiuto del condominio di assumere le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni atte ad eliminare negli edifici privati le barriere architettoniche, di installare a proprie spese servo scala o strutture mobili e modificare l’ampiezza delle porte d’accesso al fine di rendere piu’ agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

4.5.3. – Resta assorbito dalle considerazioni appena esposte l’ulteriore profilo di censura, relativo all’affermazione della Corte di merito della mancata dimostrazione che nello stabile vivessero portatori di handicap, pur in presenza di documentazione attestante l’asserito stato di invalidita’ di due condomini.

5. – Con il terzo motivo del ricorso principale, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario – sul quale si sono gia’ pronunciate le Sezioni Unite, escludendolo, con la sentenza n. 12722 del 2011 – , si lamenta la violazione del principio desumibile dall’articolo 2907 cod. civ. e dall’articolo 99 cod. proc. civ., secondo il quale non si puo’ adire il giudice ordinario se non per far valere un diritto, laddove il (OMISSIS) avrebbe vantato solo un interesse legittimo all’osservanza delle norme antincendio.

6. – Il motivo e’ infondato, sol che si consideri che il riferimento alla normativa antincendio e’ stato operato al solo scopo di valutare il pregiudizio cagionato dalla installazione dell’ascensore alla sicurezza del fabbricato, e non per affermare un diritto del condomino alla demolizione di un’opera non conforme a tali norme o alle prescrizioni dettate dall’autorita’.

7. – Con il quarto motivo si denuncia la insufficienza della motivazione in ordine al pregiudizio al decoro architettonico ed agli argomenti addotti dal condominio per escluderlo. Si assume che l’ascensore non era visibile dall’esterno e che, secondo la c.t.u., non aveva cagionato un pregiudizio economicamente valutabile, tenuto anche conto che l’atrio dell’edificio non aveva pregi particolari; che il pregiudizio estetico incideva solo minimamente sul deprezzamento subito dall’alloggio del (OMISSIS). Si aggiunge che al danno cagionato dall’ingombro e dall’opera in alluminio anodizzato similoro si sarebbe potuto ovviare con la sostituzione dell’alluminio con prodotti verniciati bruniti.

8. – Con il quinto motivo si lamenta la insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione su di un punto decisivo, relativo al peggioramento delle condizioni di sicurezza per i condomini e sugli argomenti addotti in relazione ad esse. Si assume che la sentenza non avrebbe confrontato le condizioni di sicurezza anteriori al restringimento delle scale con quelle conseguenti alla realizzazione dell’ascensore, aderendo alle equivoche conclusioni del c.t.u. sulla possibilita’ di transito di barelle attraverso le scale.

9. – Con il sesto motivo, si deduce ancora difetto di motivazione su di un punto decisivo in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4, in ordine alla ponderazione degli interessi dei condomini in relazione al principio di solidarieta’ che deve informare i rapporti tra i condomini.

10.1. – I motivi che, stante la intima connessione logico-giuridica che li avvince, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati nei termini che seguono.

10.2. – Questa Corte, con la sentenza n. 4474 del 1987, ha affermato che la tutela del decoro architettonico e’ stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all’intero edificio e, quindi, anche alle singole unita’ immobiliari che lo compongono. Pertanto, il giudice del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell’intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilita’ la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entita’.

In tale ottica, andavano verificati il pregiudizio al decoro architettonico di un ascensore collocato nell’atrio dell’edificio, e non all’esterno di esso, ed il pregiudizio all’uso o godimento delle parti comuni.

10.3.1. – Si sarebbe, inoltre, dovuto tenere conto del principio di solidarieta’ condominiale. A tale riguardo, questa Corte, con la sentenza n. 12520 del 2010, ha affermato che, in materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell’articolo 889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unita’ immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facolta’ dei singoli proprietari. Pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito e’ tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di piu’ appartamenti in un unico edificio implica di per se’ il contemperamento dei vari interessi al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che e’ propria dei rapporti condominiali.

10.3.2.- A piu’ forte ragione si sarebbe dovuto tener presente il richiamato principio ai fini di una decisione che, come quella censurata, coinvolgeva i diritti fondamentali dei disabili. Va, in proposito, ricordato che, come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 167 del 1999, richiamata sub 4.5.2., la legislazione relativa ai portatori di handicap (ed in particolare la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, cui si sarebbero aggiunti successivamente il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita’ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” e laLegge 1 marzo 2006, n. 67, recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita’ vittime di discriminazioni”) non si e’ limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti, ma ha segnato, come la dottrina non ha mancato di rilevare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidita’, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall’intera collettivita’.

Quale conseguenza del mutamento di prospettiva, e dell’affermarsi nella coscienza sociale del dovere collettivo di rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici, sono state introdotte, con le leggi citate, disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili. Un forte impulso alla tutela dei disabili si e’ successivamente registrato sul piano internazionale: si pensi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’ del 13 dicembre 2006, firmata dall’Italia in data 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, che sottolinea l’obbligo degli Stati di rimuovere la condizione di minorita’, che non nasce solo dalla condizione fisica del disabile, ma anche dalla esistenza delle barriere che ne impediscono la piena partecipazione alla vita sociale, e che pone attenzione specifica alla questione dell’accessibilita’. E cio’ nel presupposto che – come la Corte costituzionale italiana ebbe modo gia’ nella piu’ volte richiamata sent. n. 167 del 1999 – , ormai superata la concezione di una radicale irrecuperabilita’ dei disabili, la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute dei soggetti in esame, si’ da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura e riabilitazione.

10.4. – In definitiva, nella specie, la Corte ligure avrebbe dovuto valutare la sussistenza della ipotesi, di cui all’articolo 1120 c.c., comma 2, di innovazioni vietate in quanto idonee a recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato, ovvero tali da alterarne il decoro architettonico o da rendere talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto. Avrebbe dovuto il giudice di secondo grado, nel compiere detta valutazione, altresi’ tenere conto che, secondo l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita’, nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’articolo 1120 c.c., comma 2, il concetto di inservibilita’ della stessa non puo’ consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma e’ costituito dalla concreta inutilizzabilita’ della res communis secondo la sua naturale fruibilita’; si puo’ tener conto di specificita’ – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilita’ della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo (Cass., sent. n. 15308 del 2011).

10.5. – Con riguardo, poi, alla questione della sicurezza con riferimento alla ipotesi di necessita’ di passaggio di mezzi di soccorso, effettivamente il giudice di secondo grado e’ incorso nella omissione denunciata dal ricorrente, consistita nel mancato confronto delle condizioni di sicurezza anteriori al restringimento delle scale con quelle conseguenti alla realizzazione dell’ascensore.

11. – Resta assorbito dall’accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo l’esame del settimo, sollevato in via subordinata, avente ad oggetto l’asserito contrasto della Legge n. 13 del 1989, articolo 2, comma 1, in riferimento agli articoli 2 e 42 Cost., nella parte in cui, nel far salve le previsioni dell’articolo 1120 c.c., comma 2, non prevede che, nella valutazione delle conseguenze della innovazione, ai fini del decidere sulla ammissibilita’ della stessa, si debba dare importanza preminente all’abbattimento della barriere architettoniche.

12. – Resta, altresi’, assorbito l’esame dell’ottavo motivo, attinente alla asserita violazione dell’articolo 1120 c.c., comma 2, in relazione all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’installazione dell’ascensore avrebbe determinato una svalutazione dell’alloggio del (OMISSIS), laddove la svalutazione della proprieta’ esclusiva del singolo condomino non sarebbe, di per se’, motivo sufficiente per ritenere illegittima l’innovazione stessa.

13. – Resta, infine, assorbito l’esame del ricorso incidentale, il cui unico motivo ha ad oggetto la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul diniego del risarcimento del danno al (OMISSIS) per la presenza dell’ingombro nel vano scale, che avrebbe comportato riduzione di aria, luce e vista per la sua proprieta’, danno che era in re ipsa, e del quale era stata richiesta la liquidazione anche in via equitativa.

14. – In definitiva, vanno rigettati il primo ed terzo motivo del ricorso principale, del quale devono, invece, essere accolti il secondo (nei limiti di cui sub 4.5.1. e 4.5.2.), il quarto, il quinto ed il sesto motivo, assorbiti il settimo e l’ottavo ed il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene designato in altra Sezione della Corte d’appello di Genova, cui e’ demandato altresi’ il regolamento delle spese del presente giudizio e di quello innanzi alle Sezioni Unite – , che riesaminera’ la controversia alla stregua dei principi di diritto enunciati sub 4.5.1., 4.5.2., 10.2, 10.3.1., 10.3.2., 10.4., nonche’ dei rilievi svolti sub 10.5 con riguardo alla questione della sicurezza in relazione alla ipotesi di necessita’ di passaggio di mezzi di soccorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, ne accoglie il secondo per quanto di ragione, il quarto, il quinto ed il sesto, assorbiti il settimo e l’ottavo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

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