È illegittima, e per questo soggetta ad annullamento in sede giurisdizionale, la deliberazione dell’assemblea condominiale che, nel dare atto della intervenuta approvazione di lavori di rifacimento di parti comuni, con conseguente riparto della relativa spesa, a maggioranza, omette in tutto o in parte la indicazione nominativa dei condomini dissenzienti. L’espressione a maggioranza, invero, lascia chiaramente intendere che non tutti i partecipanti all’assemblea hanno espresso voto favorevole all’approvazione degli argomenti trattati e discussi, circostanza questa che determina la necessarietà della indicazione nominativa dei condomini dissenzienti con i rispettivi valori millesimali, al fine di consentire il controllo circa la sussistenza o meno del quorum deliberativo prescritto dalla legge. Nella specie, dunque, l’omissione dei menzionati elementi impedisce di fatto di procedere al predetto controllo, con conseguente illegittimità delle impugnata delibera, mentre nessun rilievo assume l’avvenuta approvazione, nella medesima riunione, di spese ulteriori da parte di tutti i condomini, nemmeno costituendo la medesima una contraddizione rispetto all’altra parte del verbale recante l’indicazione dell’approvazione a maggioranza.

Tribunale Foggia, Sezione 1 civile: Sentenza 19/09/2012, n. 1113

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