A seguito della assegnazione dell’appartamento coniugale ad uno dei coniugi, cessa il rapporto di locazione in capo all’altro coniuge; il provvedimento del giudice della separazione, infatti, determina una cessione “ex lege” del contratto a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale, con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue.

Cassazione civile,  sez. III, 21 gennaio 2011, n. 1423

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20 ottobre 2005 la Corte di Appello di Potenza in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 19 novembre 2003, depositata il 19 maggio 2004, condannava M.G. in solido con I.R. (giaa condannata dal primo giudice) a pagare a N.A. i canoni di locazione relativi alllappartamento sito in (OMISSIS) fino alla data dellleffettivo rilascio da parte della I..

LLappellante N. aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale – sul presupposto della carenza di legittimazione passiva del M. – aveva condannato la conduttrice I. (coniuge del M., separata di fatto) a pagare le spese dei due giudizi riuniti e non aveva condannato il M. al pagamento dei canoni, scaduti, in solido con la I., dichiarando cessata la materia del contendere in ordine allo sfratto per finita locazione.

Osservavano i giudici di appello che, in effetti, llappartamento di proprietaa della N., dopo la separazione di fatto dei coniugi I. – M., era rimasto in godimento della moglie, fino al momento della separazione legale in cui lo stesso era stato assegnato formalmente alla moglie, con provvedimento presidenziale del 15 maggio 2001.

Cioo che rilevava, tuttavia, nel caso di specie era che “la condotta del M. era tale da ingenerare il piuu che giustificato affidamento, da parte della N., sulla persistente volontaa del conduttore ( M.) di mantenere llintestazione del contratto, a prescindere dal fatto di continuare ad abitare nelllimmobile locatogli”.

Da tali premesse, la Corte territoriale traeva la conseguenza che il M. era da considerarsi ancora parte del contratto di locazione e percioo legittimato passivo in entrambi i giudizi riuniti (quello di sfratto per morositaa e quello di rilascio delllimmobile).

In parziale riforma della decisione di primo grado, pertanto, la Corte ddappello di Potenza condannava anche il M. al pagamento di tutti canoni maturati fino alla data dellleffettivo rilascio, in solido con la I..

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrato da memoria.

Resiste la N. con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto essere esaminata la eccezione di inammissibilitaa del ricorso proposta dalla N. sotto diversi aspetti:

1 – per essere stato il ricorso per cassazione notificato oltre llanno dalla pubblicazione della sentenza (non essendo applicabile alla materia degli sfratti per morositaa e per finita locazione) la sospensione dei termini feriali di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (art. 92 ordinamento giudiziario L. 30 gennaio 1941 n. 12).

LLeccezione ee infondata.

Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione alllart. 92 o.g. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso di opposizione delllintimato, con la pronuncia o il diniego delllordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 per la successiva fase a rito ordinario salvo che llurgenza sia dichiarata con apposito provvedimento.(Cass. 21 gennaio 2000 n. 677, 29 maggio 2003 n. 8644, 7 luglio 2005 n. 14304, 4 giugno 2009 n. 12880).

2 – per non essere stato il ricorso per cassazione notificato anche alla I., pure indicata come litisconsorte processuale necessaria dalllattuale ricorrente.

Anche questo rilievo ee infondato.

A prescindere da quanto osservato in ordine al primo motivo di ricorso, va rilevato come, a seguito della ordinanza di questa Corte delll8 aprile 2010, il ricorrente M. abbia tempestivamente provveduto alla notifica del ricorso, depositando in cancelleria originale della ricevuta di ritorno del 24 maggio 2010.

3 – infine, la controricorrente deduce la inammissibilitaa del ricorso per la mancanza di esplicito quesito di diritto (ex art. 366 bis c.p.c.).

Sul punto, ee appena il caso di rilevare che la sentenza ee stata pubblicata prima del 2 marzo 2006. Donde la inapplicabilitaa delle nuove norme introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006.

Deve escludersi, pertanto, la fondatezza della eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine alla inammissibilitaa del ricorso per cassazione in quanto sprovvisto di specifico quesito di diritto.

Peraltro, deve rilevarsi la assoluta infondatezza della tesi – sostenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. prodotta dal M. – secondo la quale la disposizione delllart. 366 bis c.p.c. (erroneamente ritenuta applicabile in questo caso, nonostante la data di deposito della pronuncia impugnata sia anteriore al 2 marzo 2006:

20 ottobre 2005) dovrebbe, comunque, ritenersi abrogata in conseguenza della nuova formulazione delllart. 360 bis c.p.c. contenuta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47.

Si richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26364 del 16 dicembre 2009) per cui:

“In tema di quesito di diritto la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale ee stato abrogato llart. 366 bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nelllart. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimitaa costituzionale di tale disposizione per contrasto con llart. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalitaa del legislatore disciplinare nel tempo llapplicabilitaa delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima delllentrata in vigore della novella”.

4. Il ricorso per cassazione ee dunque ammissibile.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullitaa della sentenza impugnata, non essendo indicata – quale parte appellata – I. R., litisconsorte necessaria, alla quale peraltro era stato notificato llatto di appello presso lo studio del difensore.

La censura ee infondata.

Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale (Cass. 24 agosto 2007 n. 17957): “Poichee llart. 132 c.p.c., comma 2, n. 2 non prevede il requisito della indicazione delle parti, a pena di nullitaa, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) puoo determinare una nullitaa solo ai sensi delllart. 156 cod. proc. civ., comma 2 cioee se llatto – sentenza ee inidoneo al raggiungimento dello scopo”. (v. anche Cass. 21 febbraio 2006 n. 3737) Ed ancora (Cass. 25 agosto 2006 n. 18513):”La mancata indicazione della parte contumace nelllepigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolaritaa del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi come una fattispecie di mero errore materiale, emendabile con la apposita procedura”.

Nel caso di specie, nel giudizio di appello, nessuna domanda era stata proposta nei confronti della I. da parte della appellante N., con llatto di impugnazione (a pagina 6 della sentenza impugnata si da atto che llappello era stato notificato anche alla I., ma che la condanna della I. non era stata oggetto di gravame da parte della stessa – unica interessata a proporre impugnazione in relazione alla sua condanna – : con la conseguenza che sul punto la sentenza di primo grado doveva considerarsi passata in giudicato). Nessuna pronuncia in ordine alle spese ee stata adottata nei confronti della I. per quanto riguarda il giudizio di appello (ed essendosi la Corte territoriale limitata a condannare in solido il M. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della N., poste ad esclusivo carico della I. dal Tribunale potentino).

6. Fondato ee invece il secondo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Le disposizioni applicabili al caso di specie non erano quelle introdotte con la L. n. 431 del 1998, entrate in vigore il 30 dicembre 1998, ma quelle di cui alla L. n. 392 del 1978 che continuano ad applicarsi ai contratti in essere per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della L. del 1998.

Ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6, comma 3, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988, il coniuge separato di fatto succede nel contratto di locazione al coniuge che ne sia conduttore se tra i due sia stato cosii convenuto.

Pertanto, ogni pretesa della locatrice avrebbe dovuto rivolgersi unicamente nei confronti della I., e non del M., estraneo al rapporto di locazione.

Le censure formulate con questo mezzo di impugnazione sono fondate.

I principi esposti dal ricorrente sono in linea coni la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata.

La L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 nel disporre che “in caso di separazione personale … nel contratto di locazione succede al conduttore llaltro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a questtultimo” non modifica la natura del rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consente a soggetto diverso dallloriginario conduttore di sostituirsi nella titolaritaa del contratto, con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano.

Va rilevato che, senza contestare specificamente i principi giurisprudenziali ora esposti, la Corte territoriale ha accolto la pretesa della N. sulla base di un ordine di considerazioni del tutto diverso.

Hanno sottolineato i giudici di appello che il M., anche dopo la separazione legale e la assegnazione delllalloggio alla I., aveva continuato a pagare direttamente i canoni di locazione alla proprietaria.

Questo comportamento, ad avviso della Corte territoriale, avrebbe determinato nella N. il “giustificato affidamento…sulla persistente volontaa del conduttore di mantenere la intestazione del contratto, a prescindere dal fatto di continuare ad abitare nelllimmobile locatogli.

E poichee la locazione di un appartamento ben puoo persistere immutata “ex parte conductoris” anche quando llaffittuario materialmente non vi abiti, non deve sorprendere che il prolungato pagamento dei canoni da parte del M. lasciasse incolpevolmente intendere alla N. che costui voleva mantenere la titolaritaa del rapporto”.

La decisione adottata dai giudici di appello deve essere cassata sul punto, in accoglimento del ricorso proposto.

Infatti, la sostituzione della persona del conduttore, in caso di separazione legale tra coniugi avviene “ex lege” e dunque alla persona del conduttore si sostituisce quella del coniuge assegnatario delllappartamento.

Non ritiene, pertanto, il Collegio che nel caso di specie possano trovare applicazione i principi delllapparenza del diritto, che sono stati elaborati dalla giurisprudenza soprattutto nella materia della rappresentanza negoziale.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, a seguito della assegnazione delllappartamento coniugale ad uno dei coniugi, cessa il rapporto di locazione in capo alllaltro coniuge.

“Il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione “ex legee del contratto a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue” (Cass. 17 luglio 2008 n. 19691).

Nello stesso senso: “In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e llestinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore; tale estinzione si verifica anche nelllipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso llassegnatario nella quota ideale delllaltro coniuge”. (Cass. 30 aprile 2009 n. 10104).

Tra llaltro, il ricorrente contesta recisamente la affermazione – pure contenuta nella sentenza di appello secondo la quale egli non avrebbe inviato una formale dichiarazione, diretta alla N., in ordine al subentro della I. nel rapporto locativo per effetto, prima, della separazione di fatto e, successivamente, della separazione giudiziale (richiamando le lettere raccomandate del 25 febbraio 2000 e 15 novembre 2001, dirette alla N.).

Evidentemente la comunicazione del subingresso della I. nel contratto di locazione si pone in netto contrasto con llaccoglimento della tesi della apparenza dei diritto (e dunque della conservazione della posizione di parte del rapporto di locazione in capo al M. anche dopo la separazione dei coniugi).

Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei limiti sopra indicati.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio, non essendovi necessitaa di ulteriori accertamenti di fatto.

La domanda della N. nei confronti del M. deve pertanto essere rigettata, con la compensazione delle spese delllintero giudizio tra la N. ed il M..

Devono mantenersi ferme le statuizioni relative alle spese tra la I. e la N. giaa adottate con le sentenza di primo grado.

 

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di N.A. nei confronti di M. G..

Compensa le spese delllintero giudizio tra queste parti (mantenendo ferma la statuizione sulle spese tra I. e N. adottata dal giudice di primo grado).

Cosii deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

 

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