Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 gennaio 2011, n. 263

Immobili urbani – Immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo – Diniego di rinnovo alla prima scadenza – Ex art. 29 legge n. 392 del 1978 – Nullità – Applicabilità dell’art. 1424 c.c. – Ammissibilità – Condizioni – Limiti – Conseguenze

L’art. 1424 c.c. sulla conversione dei contratti nulli si applica, in virtù del richiamo operato dall’art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l’atto contenga i requisiti di sostanza e di forma dell’atto diverso e che l’atto convertito risponda allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che il diniego di rinnovazione della locazione ex art. 29 legge n. 392 del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben può convertirsi in una disdetta cosiddetta “semplice” o a regime “libero” (non essendo richiesto che sia motivata) valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione ed alla rinnovazione del rapporto.

 

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