Si applica la scriminante del “diritto di critica” per il condomino che offende pubblicamente l’amministratore dandogli del “latitante”. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3372 depositata il 31 gennaio scorso. La vicenda ha come protagonista una donna che aveva lasciato nell’androne del palazzo un cartello in cui l’amministratore veniva definito “latitante” e “inadempiente” quando si trattava di occuparsi dei problemi del condominio. In seguito alla lettera, l’amministratore querelava la donna per diffamazione e ingiuria. In primo grado, il giudice dell’udienza preliminare di Cagliari disponeva non luogo a procedere nei confronti della donna. In seguito alla sentenza di primo grado, l’amministratore in quanto persona offesa dal reato costituita parte civile, proponeva ricorso per cassazione. La Corte, rigettando il ricorso, ha spiegato che “il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione dei fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. La scriminante in questione presuppone dunque, a differenza di quella del diritto di cronaca, un contenuto di veridicità più limitato; conformemente al diritto di cronaca, anche il diritto di critica trova l’ulteriore limite segnato dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e delle correttezza delle espressioni usate (…) Con tale condotta – hanno continuato gli Ermellini – l’imputata non solo ha esercitato il proprio diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, ma ha anche esercitato lo specifico diritto, quale condomino dello stabile amministrato (dall’amministratore) di controllare comportamenti dell’amministratore e di denunciarne eventuali riscontrate irregolarità. Le critiche all’operato dell’amministratore avevano come naturale destinatario gli altri condomini e, dunque, risulta rispettato il limite delle rilevanza sociale della notizia e idoneo a tale diffusione è il luogo ove è stato affisso il volantino. Quanto al profilo della continenza pienamente condivisibile e non contraddittoria è la motivazione del provvedimento impugnato là dove ha ritenuto che le espressioni critiche usate dall’imputata non hanno mai determinato un’aggressione gratuita alla sfera morale della persona dell’amministratore, ma una censura soltanto delle attività (non) svolte come amministratore del condominio. In tale contesto la parola latitante è stata usata nell’accezione corrente di qualcuno che evita di farsi vedere onde non ottemperare ai suoi doveri e compiti per i quali è preposto e pagato. È cioè proprio quelle omissioni che l’imputata criticamente riscontrava e denunciava nell’operato professionale dell’amministratore”.
Fonte: Studio Cataldi