Il 30 dicembre scorso sono entrate in vigore le nuove norme per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato. È stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292/2010, il D.P.R. 214 del 5 ottobre 2010, che modifica la normativa in materia di ascensori contenuta nel precedente D.P.R. 162 del 30 aprile 1999.

Il D.P.R. 214 del 5 ottobre 2010, recante “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 del 30 aprile 1999, per la parziale attuazione della dir. n. 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la dir. n. 95/16/CE relativa agli ascensori”, consta di 11 articoli che rivisitano quasi totalmente il Capo II del D.P.R. 162/1999. Le modifiche di maggior rilievo, però, riguardano:

– l’ambito di applicazione;

– la messa in esercizio degli impianti ascensoristici e di montacarichi in servizio privato;

– le modalità delle verifiche ordinarie e straordinarie.

Ambito di applicazione

Le nuove norme, entrate in vigore il 30 dicembre 2010, si applicano:

– agli ascensori in uso permanente negli edifici nonché ai componenti di sicurezza impiegati (tabella 1);

Tabella 1

Componenti di sicurezza impiegati negli impianti ascensoristici in uso permanente negli edifi ci (come indicato dal precedente D.P.R. 162/1999)
– Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano
– Dispositivi paracadute che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati
– Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva
– Ammortizzatori ad accumulazione di energia (a caratteristica non lineare o con smorzamento del movimento di ritorno)
– Ammortizzatori a dissipazione di energia
– Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute
– Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici

– agli apparecchi di sollevamento che viaggiano in spazi di percorso definiti anche in assenza di guide rigide.

Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione:

– gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;

– gli ascensori da cantiere;

– gli impianti a fune, comprese le funicolari;

– gli ascensori progettati e costruiti a fini militari o di ordine pubblico;

– gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori (vedi pedane mobili per interventi di ristrutturazione degli edifici o cestelli su gru);

– gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

– gli apparecchi di sollevamento scenico per spettacoli e rappresentazioni;

– gli apparecchi di sollevamento installati nei mezzi di trasporto;

– gli apparecchi di sollevamento collegati a una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

– i treni a cremagliera;

– le scale e i marciapiedi mobili.

Messa in esercizio

Un’importante modifica del nuovo provvedimento riguarda l’art. 12 del D.P.R. 162/1999 e cioè la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, rispondenti alla definizione di ascensori, secondo l’art. 11 dello stesso D.P.R., se la velocità di spostamento non supera 0,15 m/s.

Il proprietario dell’impianto, o il suo legale rappresentante, è tenuto a comunicare la messa in esercizio, entro 10 giorni dalla dichiarazione di conformità dell’impianto stesso, al comune di appartenenza (o eventualmente alla provincia), presentando debita documentazione e, quindi, tutta una serie di specifiche tecniche e riferimenti di soggetti abilitati alla manutenzione e alle ispezioni periodiche (vedi, in sintesi, la tabella 2).

Tabella 2

Documentazione da presentare al comune competente da parte del proprietario dell’impianto relativamente alla messa in esercizio dello stesso
– Indirizzo dell’ubicazione dell’impianto in uso
– Dati tecnici relativi alla velocità, portata, corsa, n. fermate e tipo di azionamento
– Indicazioni (nominativo e ragione sociale) dell’installatore dell’impianto o del fabbricante dell’ascensore (defi nito tale se la velocità è < 0,15 m/s)
– Copia della dichiarazione di conformità (D.Lgs. 17 del 27.1.2010)
– Indicazioni della ditta abilitata alla manutenzione dell’impianto
– Indicazioni dell’incaricato alle ispezioni periodiche sull’impianto

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui sopra, all’impianto viene assegnato un numero di matricola dall’autorità competente e contestualmente ne viene data comunicazione al proprietario e all’incaricato alle ispezioni periodiche. In mancanza di tali comunicazioni, l’impianto non può essere messo in esercizio.

Verifiche periodiche e straordinarie

Per quanto riguarda le verifiche periodiche e straordinarie, il tecnico incaricato (regolarmente munito di certificato di abilitazione rilasciato dall’ARPA competente) è tenuto al rilascio del verbale di verifica anche in caso di esito negativo, per il quale deve darne comunicazione anche all’ufficio comunale competente per il fermo dell’impianto.

Tali verbali vanno annotati e allegati al libretto d’impianto (obbligatoriamente a corredo della macchina e nelle mani del proprietario), che deve contenere anche copia delle dichiarazioni di conformità, copia della comunicazione all’ufficio comunale della messa in esercizio e copia dell’assegnazione – da parte dello stesso ufficio – di un numero di matricola all’impianto.

Il libretto deve essere reso disponibile a ogni verifica periodica o straordinaria per consentirne le annotazioni del caso e nell’eventualità di un controllo da parte degli organi competenti. Inoltre, ogni impianto deve presentare, all’interno della cabina, una targhetta con le seguenti indicazioni:

– tecnico incaricato alle verifiche periodiche;

– installatore o fabbricante dell’impianto e relativo numero di fabbricazione;

– numero di matricola;

– dati relativi alla portata complessiva massima e al numero massimo di persone consentite.

La responsabilità dell’amministratore di condominio nella gestione dell’impianto ascensoristico: alcune problematiche ancora irrisolte
L’amministratore di condominio, nell’ambito del suo mandato, è tenuto a curare il rispetto della normativa tecnica e legislativa in materia di sicurezza di tutti gli impianti installati nell’edificio condominiale. Tale adempimento si rivela particolarmente impegnativo e rischioso in quanto il legislatore, nel corso di quest’ultimo decennio, ha aggiornato in modo vertiginoso le normative in argomento (le quali non sono più esclusivamente di matrice nazionale, ma anche di derivazione europea), emanando specifiche disposizioni che hanno attribuito all’amministratore responsabilità civili e penali in diversi ambiti tra cui quello manutentivo e di gestione degli impianti presenti nei complessi condominiali.

Alla luce delle recenti normative promulgate, l’amministratore deve non solo costantemente vigilare sull’adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti comuni, ma anche dare attuazione a tutte le disposizioni legislative emanate ponendo in essere verifi che periodiche, comunicando agli uffici preposti la messa in esercizio degli ascensori e assicurando la disponibilità del libretto all’atto delle verifi che periodiche o straordinarie.(1)

In tale contesto si ricorda che già un anno fa il legislatore era intervenuto concretamente in questo settore con la recente modifica apportata dal D.M. sviluppo economico 23.7.2009 in merito alle misure e agli interventi volti all’adeguamento, nonché al progressivo e graduale miglioramento, del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.P.R. 162/1999, collocandosi nell’ambito delineato dal T.U. sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Tale decreto riaprì nuovamente il problema della disciplina della sicurezza e delle connesse responsabilità cui è tenuto l’amministratore di condominio: si tratta di una tematica di particolare interesse e attualità, tanto da fornire spunti di riflessione e approfondimento del dibattito anche in tema di responsabilità condominiali, alla luce del nuovo T.U. sicurezza del lavoro recepito, appunto, dal D.Lgs. 81/2008.(2)

La proliferazione, negli ultimi anni, di provvedimenti normativi e tecnici di svariato tipo ha contribuito a rendere vano lo sforzo di semplifi cazione.

Sembra opportuno sottolineare che, nel D.Lgs. 81/2008, il legislatore delegato non è stato in grado di tradurre in una vera riforma complessiva e organica una materia di cui si ha la sensazione che stia scivolando, in modo inesorabile e progressivo, in uno stato di pura confusione.

A conferma di quanto detto va ricordato che recentemente, su ricorso della Confederazione italiana della proprietà edilizia, la Sezione III-terdel TAR Lazio, con sent. n. 592 dell’1.4.2010, ha annullato il regolamento approvato con D.M. attività produttive 23.7.2009, ravvisando che il suddetto decreto è illegittimo nella parte in cui impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e patrimoniali al di fuori di qualsiasi prescrizione legislativa.

Inoltre, i giudici osservano che l’ordinamento vigente già impone ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifi che annuali e una straordinaria a opera di tecnici specializzati e autorizzati, con i relativi costi di non limitato livello.

Per effetto del decreto impugnato, a detto sistema se ne sovrappone un altro motivato con riferimento alla migliore qualità.

In sostanza si mantiene in piedi un sistema, e se ne sovrappone un ulteriore obbligo, che introduce un’ulteriore verifica.

Da un lato la nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell’attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull’economia delle famiglie.

(1) L’amministratore al fine di evitare eventuali responsabilità a fronte dell’inerzia dei condomini di provvedere ai prescritti adeguamenti può: ricorrere all’autorità giudiziaria o, addirittura, rendere noto mediante delibere un trasferimento di responsabilità in caso di mancato adempimento in capo ai condomini. Cfr. in tal senso F. Tamborrino, Come si amministra un condominio, Milano, 2004; A. Nucera, “Decreto ascensori, i riflessi in ambito condominiale”, in Consulente immobiliare, n. 848/2009, pag. 1867.

2La finalità essenziale del D.Lgs. 81/2008, il cui compito è quello di riordinare e coordinare l’articolato panorama normativo oggi presente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, è quella di ridurre gli infortuni sul lavoro e di migliorare le condizioni di sicurezza attraverso una migliore prevenzione degli infortuni stessi e la predisposizione di principi all’uopo destinati a modernizzare la legislazione vigente nella materia. Inoltre, da una lettura complessiva del testo normativo, appare evidente come gli obblighi di sicurezza gravino altresì sul condominio in quanto luogo ove viene svolta un’attività di lavoro. Il condominio, praticamente, deve individuare i rischi e i pericoli presenti in tutta la sua struttura; elaborare un apposito documento, appunto, di valutazione rischi; nominare un responsabile della sicurezza; rendere edotti tutti i fornitori che dovessero svolgere la propria attività nel condominio circa tali rischi rilevati attraverso la consegna del DVV; predisporre un piano sanitario.

Fonte: Immobili24

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