L’amministratore di condominio, al termine di ogni anno, deve rendere all’assemblea il conto della propria gestione. Ciò in virtù di quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 1130 c.c. Contestare nel merito il rendiconto consuntivo vuol dire, tra le altre cose, poter lamentare la mancata rispondenza tra quanto è stato effettivamente speso e ciò che, invece, s’è scritto nel documento contabile. In tal caso la domanda sorge spontanea: come fare a dimostrare tale, eventuale, discrepanza?

Al riguardo la Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di specificare che “in tema di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea condominiale, benché l’amministratore del condominio non abbia l’obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di esercitare tale facoltà” (così, ex multis, Cass. 19 maggio 2008 n. 12650).

Qualora l’amministratore negasse tale diritto ai condomini, la decisione dovrebbe considerarsi annullabile e come tale impugnabile nei successivi trenta giorni che decorrono rispettivamente: a) dalla sua adozione per i presenti (dissenzienti ed astenuti); b) dalla sua comunicazione per gli assenti.

Fonte: casa24

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