L’Iva al 10% sul metano per riscaldamento centralizzato condominiale rischia di diventare un’agevolazione solo per pochi. Il problema nasce da un’interpretazione restrittiva della risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 112/E del 22 ottobre 2010.

La questione prende le mosse dalla risoluzione di pochi giorni prima, la n. 108/E, che fissava l’Iva ridotta del 10% per la fornitura di gas metano a uso civile ai condomini e alle cooperative che utilizzano impianti centralizzati e collettivi. Il tetto massimo di consumo agevolabile, pari a 480 metri cubi annui (prima riservato solo alle unità immobiliari con impianto individuale), andrebbe quindi moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto è allacciato a quello centralizzato.

I problemi, per gli amministratori condominiali che devono chiedere ai gestori del riscaldamento il rimborso (e poi suddividerlo tra i condomini) è che nella risoluzione n. 112/E si parla di determinare il numero degli appartamenti, che vanno conteggiati al fine della determinazione del tetto dei 480 metri cubi, «al netto delle unità immobiliari che fruiscano contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione metano».

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