Tribunale Salerno, sez. I, 22 settembre 2010

Nel condominio degli edifici, in tema di revisione per errore delle tabelle millesimali, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., occorre accertare se, nella valutazione dei piani o delle porzioni di piano, si sia attribuito ad essi un valore diverso da quello effettivo. La determinazione dei valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche proprie degli immobili, e non anche dell’eventuale possibile destinazione cui essi sono adibiti in concreto. Nella specie, trattandosi di immobili costituenti sottotetti, indipendentemente dalla loro concreta destinazione, il valore effettivo e quello proporzionale di tali locali non possono essere espressi in ragione della metratura comunque effettivamente godibile; dal che consegue che, ove le caratteristiche obiettive degli immobili adibiti a sottotetti, prese in esame nel determinare gli elementi necessari per il calcolo dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, rimangano immutate, e siano piuttosto eseguiti miglioramenti, opere di manutenzione o mutamenti nella distribuzione degli spazi interni, senza alterazioni della cubatura reale, ovvero della superficie effettivamente godibile, e quindi senza alcuna diretta conseguenza sulle caratteristiche proprie degli immobili, ma soltanto sulla loro maggiore o minore valorizzazione economica, non sussistono né gli estremi dell’errore, né delle mutate condizioni dell’edificio per disporre la revisione delle tabelle millesimali.

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