Cass., Sez I, Penale, Sentenza del 22 giugno 2010, n.23862.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SILVESTRI Giovanni – Presidente

Dott. SIOTTO M. Cristina – Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere

Dott. DI TOMASSI M. Stefania – Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) L.A. N. IL (OMISSIS);

2) M.T. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1854/2007 TRIBUNALE di VELLETRI, del 25/02/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;

Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. D’ANGELO, chiedeva l’inammissibilità del ricorso;

Rilevato che il difensore non è comparso.

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Velletri condannava L.A. e M. T. per il reato di cui all’art. 659 c.p., comma 1, alla pena di Euro 40,00 di ammenda per aver arrecato disturbo al riposo delle persone provocando rumori e schiamazzi ripetuti, consistiti in violenti litigi e nel non aver vigilato affinchè i figli piccoli arrecassero disturbo ai vicini.

 

Osservava che il reato era sussistente in quanto le condotte erano state reiterate nel tempo, vi erano state molte proteste formali e i rumori erano stati in grado di recare disturbo a più persone e cioè a più vicini confinanti.

 

Avverso la decisione presentavano ricorso gli imputati e deducevano violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il capo di imputazione era indeterminato, non specificando in quali condotte consistevano i rumori e gli schiamazzi, era contestato un unico episodio mentre in motivazione si parlava di più fatti, infine i rumori se anche prodotti non erano stati in grado di arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone ma solo ai vicini.

 

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

 

Il comportamento tenuto dagli imputati era idoneo ad arrecare disturbo per il riposo e l’occupazione di un numero indeterminato di persone che abitavano nelle case adiacenti ed il reato sussiste purchè sussista la capacità del comportamento in se ad arrecare disturbo indipendentemente dal fatto che poi effettivamente più persone si siano lamentate, trattandosi di reato di pericolo contro la tranquillità pubblica (Sez. 1′, 13 dicembre 2007 n. 246, rv. 238814; Sez. 1′, 9 dicembre 1999 n. 1394, rv. 215327; Sez. 1′, 19 ottobre 1993 n. 1700, rv. 197475).

 

Nel caso di specie il comportamento per la sua capacità diffusa era in grado di arrecare disturbo a una pluralità di abitazioni vicine e quindi sussisteva il requisito richiesto dalla legge.

 

I ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

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