T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I Sent., 19/07/2010, n. 541

Nell’ambito del condominio, il comproprietario/condomino, proprietario di un piano sottostante alla tetto comune, può inserirvi su di esso finestre, abbaini ed ascensore, che non siano incompatibili con la sua destinazione naturale e purché le opere siano eseguite a regola d’arte e non pregiudichino la funzione del bene comune, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 799 del 2005, proposto da:

S.I.S. – S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Rasola, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L’Aquila, via Salaria Antica Est;

contro

Comune di Tortoreto, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Scaramazza, con domicilio eletto presso Stefano Avv. Recchioni in L’Aquila, via Arco dei Veneziani N. 27;

nei confronti di

Condominio La Nuvola, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Di Nicola, con domicilio eletto presso Carla Avv. Fiore in L’Aquila, via dei Navelli N. 11 (N.I.);

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

RICHIESTA DEL PERMESSO A COSTRUIRE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Tortoreto;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Condominio La Nuvola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 giugno 2010 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 6.12.2005, tempestivamente, la I.S. – S.r.l. ha impugnato la nota 24.5.2005, n. 1987 con cui il Responsabile del procedimento del Settore 10° Urbanistica ed Edilizia del Comune di Tortoreto ha sospeso la richiesta di permesso di costruire per il recupero del sottotetto avanzata dalla ditta ricorrente ai sensi della L. r. 15/04, sul rilievo che l’intervento avrebbe comportato una rilevante alterazione dell’estetica e della sagoma del tetto di proprietà condominiale,… “per le quali è necessario acquisire la preventiva approvazione dell’assemblea dei condomini”.

In proposito la ricorrente deduce le seguenti censure riferite alla statuizione impugnata:

1) violazione dell’art.3 della L. 7.8.1990 n°241, difettando l’atto impugnato di motivazione, oltre che da eccesso di potere per contraddittorietà; 2) violazione del giusto procedimento; illegittimità della condizione apposta dall’ente comunale; 3) violazione dell’art. 85 della L. r. 26.4.2004, n. 15 come sostituito dall’art. 256 della L. r. 8.2.2005, n. 6; 4) illegittimità della prescrizione posta dal Comune, eccesso di potere per erroneità dei presupposti; 5)) illegittimità della prescrizione sotto il profilo dell’art. 1102 del cod. civ

Il Comune di Tortoreto si è costituito in giudizio, eccependo in rito l’irricevibilità dell’impugnativa e richiedendo nel merito la reiezione del ricorso.

All’udienza del 30.6.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.

 

Motivi della decisione

L’infondatezza delle censure avanzate nel ricorso esime il Collegio dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata condominio controinteressato.

La società ricorrente assume di essere proprietaria dell’ultimo piano del fabbricato in condominio e comproprietaria del tetto, quale parte comune di detto condominio e sul quale deve essere eseguito il contestato intervento.

Ad avviso del Comune detta qualità di comproprietario, relativamente al tetto inciso dall’intervento di recupero del sottotetto avrebbe imposto – ai fini del rilascio del permesso per la realizzazione degli interventi di recupero – il consenso degli altri condomini, pena la illegittimità per difetto di legittimazione del titolo edilizio abilitativo.

In senso contrario il ricorrente nega che il comune possa impedire l’esercizio del diritto di costruire in assenza di precise norme della disciplina urbanistica violate ed espressamente individuate dall’amministrazione controllante, tanto più che nella specie il dirigente del settore urbanistica ed edilizia avrebbe espresso il giudizio di conformità del progetto alla vigente normativa urbanistica del PRE.

Il suesposto ordine di idee non può essere condiviso.

Osserva, al riguardo, il Collegio che ai fini della soluzione della presente controversia sia dirimente il disposto di cui all’art. 1102 C.C. a mente del quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.

La regola codicistica che disciplina l’uso delle cose comuni attribuisce chiaramente a ciascun comproprietario la facoltà di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Ne discende che proprio alla luce della norma codicistica richiamata il diritto di realizzare finestre sul tetto comune va riconosciuto a ciascuno dei comproprietari, a condizione che l’iniziativa non comporti una rilevante alterazione dell’estetica e della sagoma del tetto, dovendosi in caso contrario necessariamente subordinare l’intervento al consenso degli altri condomini. E” vero che sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha di recente avuto modo di precisare che..”nell’ambito del condominio, il comproprietario/condomino, proprietario di un piano sottostante alla cosa comune (nella specie, trattasi di tetto comune), può inserirvi su di essa finestre, abbaini ed ascensore (caso di specie), che non siano incompatibili con la sua destinazione naturale e purché le opere siano eseguite a regola d’arte e non pregiudichino la funzione del bene comune (nella specie, funzione propria di copertura del tetto), né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo”(Sez.IV – Sentenza 4 maggio 2010 n. 2546); è, del pari vero che, nel caso di specie, l’intervento che emerge dal progetto, modifica in modo per vero consistente il tetto condominiale.

Alla titolarità del potere sostanziale di godimento e di disposizione in via esclusiva, anche in capo al singolo comproprietario, nei limiti sopra specificati, si collega poi la legittimazione a richiedere le autorizzazioni amministrative prescritte a tale scopo dalla legislazione urbanistica; ne discende che tale legittimazione deve conseguentemente essere riconosciuta in capo a ciascun comproprietario.

Né osta al rilascio del titolo edilizio l’esistenza di possibili contestazioni o contrasti in ordine al diritto di proprietà o alle modalità del godimento, come pure in relazione al possesso.

Il Comune infatti è tenuto solo a verificare la legittimazione dei soggetti istanti e la conformità dell’opera oggetto dell’intervento alla legislazione urbanistica mentre i possibili effetti lesivi di situazioni giuridiche di natura reale, connessi alla realizzazione dell’opera legittimamente assentita, devono necessariamente essere contestati innanzi al giudice ordinario.

Vale cioè il principio secondo cui il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi, sicché ove dalla realizzazione dell’opera, legittimamente assentita e realizzata dal punto di vista edilizio ed urbanistico, discenda una lesione dei diritti reali di terzi, l’interessato potrà adire il giudice civile per far valere le sue ragioni.

Naturalmente il permesso di costruire può essere legittimamente rifiutato per carenza di legittimazione solo allorquando determini un situazione di evidente contrasto con il diritto di altri comproprietari non richiedenti il titolo edificatorio.

Per queste ragioni il ricorso deve in conclusione essere respinto mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore

 

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