Tribunale Bari, sez. III, 20 settembre 2010 , n. 2837

Le spese relative all’adeguamento dell’impianto elettrico alla normativa prevista dalla l. 46/90 vanno ripartite a norma del comma 1 dell’art. 1123 c.c. trattandosi di spese relative alla conservazione e godimento delle parti comuni, con la conseguenza che le stesse devono essere sostenute dai singoli condomini in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno. Tale criterio di ripartizione è certamente derogabile dalla volontà unanime dei condomini, ma nel caso di specie, la delibera con la quale la suddetta spesa veniva ripartita in misura uguale tra tutti i condomini non è stata approvata all’unanimità.

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