Trib. Bari Sez. III, 03/09/2010

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, l’assemblea che ha deliberato su un dato punto, poi, impugnato giudizialmente, non perde il potere di decidere sul medesimo punto tanto che, se la predetta decisione viene rinnovata, cessa la materia del contendere nel giudizio preventivamente instaurato. Ciò, infatti, si giustifica alla luce dell’art. 2377 c.c. che, sebbene relativo alle società di capitali, risulta applicabile, per identità di ratio, anche in materia condominiale per la quale, pertanto, pur si prevede la cessazione della materia del contendere laddove la delibera oggetto di gravame sia poi sostituita con un’altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, giacché in tal modo viene meno la specifica situazione di contrasto fra le parti. In tal senso, nel caso di specie, è stata considerata priva di fondamento giuridico la doglianza sollevata dagli attori, quali condomini, avverso l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale di dati lavori per essere gli stessi già stati oggetto di una precedente delibera condominiale poi impugnata e sospesa giudizialmente, atteso che la delibera successiva, essendo stata adottata regolarmente, sostituiva la precedente delibera invalida.

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