Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-08-2010, n. 18488

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M. (OMISSIS), P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZIONALE 230, presso lo studio dell’avvocato FARACI FRANCESCO MARIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERRANI PAOLA;

– ricorrenti –

contro

R.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato BENVENUTI ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso diretto al Tribunale di Firenze in data 12 luglio 1999 R.L., premesso di essere proprietaria di un appartamento al primo piano di un edificio in (OMISSIS) e che gli unici altri condomini erano T.M. e P.F. comproprietari del secondo piano, si doleva del fatto che questi ultimi avessero collocato la porta blindata del loro appartamento lungo le scale, occupando il pianerottolo del secondo piano, da ritenere condominiale, per cui chiedeva di essere reintegrata nel possesso.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 152 novembre 2002 rigettava la domanda.

R.L. proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Firenze, la quale riteneva che il condomino, ai fini della tutela possessoria, non deve dare la prova specifica del possesso delle singole parti comuni dell’edificio.

Nella specie, poi, non poteva dubitarsi della natura condominiale del pianerottolo dell’ultimo piano dell’edificio, pur consentendo lo stesso l’accesso al solo appartamento degli appellati, in quanto il pianerottolo è parte integrante delle scale, le quali sono comuni a tutti i condomini.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, P.F. e T.M..

Resiste con controricorso R.L.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso i ricorrenti, sul presupposto che il pianerottolo di cui si discute, essendo destinato a servire solo il loro appartamento per cui si doveva presumere di proprietà esclusiva e non comune, sostengono che ugualmente non poteva presumersi il possesso dello stesso da parte di R.L..

Il motivo è infondato, in quanto parte dalla errata premessa secondo la quale il pianerottolo non si doveva presumere comune.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese, ed oltre accessori di legge.

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