Tribunale di Roma, Sezione V civ, Sentenza 12 gennaio 2010, n. 316

Assemblea – Diritto di informazione – Oggetto della delibera – Ordine del giorno – Votazione

Al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d’informazione dei condomini circa l’oggetto della delibera non è necessario allegare all’avviso anche i singoli importi dei preventivi, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il diritto d’informazione dei condomini è sufficiente l’indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino, ove intendesse avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l’amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese.

Sentenza per esteso:

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ba.En. e Br.Em. hanno impugnato le delibere assunte nell’assemblea condominiale del 19/03/2007 concernenti l’approvazione del bilancio consuntivo 2006 ed il preventivo 2007 con i relativi riparti, l’approvazione della spesa per la sostituzione delle cassette postali e la scelta del preventivo di spesa per la pulizia delle parti comuni.

Con riferimento ai bilanci gli attori lamentano l’erroneo riparto delle spese condominiali contrario al regolamento condominiale, deducendo che l’imputazione a loro carico dell’importo di Euro 536,21 nel riparto consuntivo 2006 e nel preventivo 2007 per tale voce di spesa è illegittima, perché né l’amministratore né i suoi incaricati né, tantomeno, incaricati di ditte che effettuano la lettura dei contatori, si sono recati nell’unità immobiliare per leggere il contatore e di conseguenza il computo dei consumi non sarebbe reale.

Il condominio afferma che gli attori non hanno fornito la lettura del loro contatore, benché richiesti, né hanno consentito l’accesso dell’amministratore presso il proprio immobile al fine di effettuare la lettura e di conseguenza il consumo sarebbe stato calcolato per differenza dai consumi accertati per gli altri condomini.

Tuttavia, la circostanza allegata dal convenuto e contestata dagli attori, è rimasta priva di dimostrazione, sicché si deve rilevare l’illegittimità della delibera perché lesiva del diritto dei ricorrenti a contribuire alla spesa per l’acqua in proporzione al consumo reale e non in base a criteri presuntivi, che avrebbero potuto trovare ingresso solo in presenza di un dimostrato impedimento da essi frapposto alla lettura del contatore individuale.

E’ invece infondata l’impugnazione della delibera relativa al punto 6 dell’ordine del giorno, con cui è stata approvata la sostituzione delle cassette postali e la spesa, perché l’incompletezza del verbale, in cui non è stato indicato il nome della ditta, costituisce una mera irregolarità, essendo sufficientemente individuati gli elementi essenziali concernenti la natura dell’opera e l’indicazione della spesa gravante su ciascun condomino.

E’ stata impugnata, infine, la delibera relativa al punto 7 dell’ordine del giorno, con cui l’assemblea ha approvato il preventivo della Ditta La. S.r.l., che secondo i ricorrenti sarebbe illegittima in quanto è stata approvata una spesa senza che il preventivo fosse stato preventivamente inviato ai condomini e senza che vi fosse possibilità di scelta tra più ditte.

Le censure messe dai ricorrenti sono prive di fondamento in quanto relativamente al primo profilo, attinente alla denunciata violazione del diritto di informazione dei condomini, l’ordine del giorno tempestivamente inviato dall’amministratore era sufficientemente chiaro nell’indicazione dell’oggetto della discussione. Non appare condivisibile l’assunto dei ricorrenti, secondo cui al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d’informazione dei condomini circa l’oggetto della delibera, sarebbe stato necessario allegare all’avviso anche i singoli importi dei preventivi in questione, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il diritto d’informazione dei condomini era sufficiente l’indicazione della materia su cui doveva vertere la discussione e la votazione, mentre era onere del condomino, ove intendesse avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l’amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese.

Riguardo all’altro profilo, inerente la mancanza di scelta fra più ditte, si configura una censura attinente al merito, mentre in tema di impugnazione delle delibere delle assemblee di condominio degli edifici, il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità.

In merito al punto 4 dell’ordine del giorno gli attori non hanno formulato alcuna domanda nelle conclusioni dell’atto introduttivo, avanzando una mera riserva di impugnativa.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese processuali avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Annulla la delibera assunta dall’assemblea del Condominio di via (omissis) – Roma nella riunione del 19/03/2007 sui punti 1 e 3 dell’ordine del giorno relativamente alle spese per il consumo dell’acqua.

Rigetta l’impugnativa delle delibere relative agli altri punti all’ordine del giorno.

Dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2009.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2010.

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