Cass. civ. Sez. V, Ord., 13-08-2010, n. 18679

TRIBUTI (IN GENERALE) – Disciplina delle agevolazioni tributarie – Trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – Acquirente del suolo che realizzi l’edificazione nel quinquiennio – Limitazione – Successivi acquirenti – Inapplicabilità – Fondamento

Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n.388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art.14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.

Sentenza per esteso:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2828-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

EDILGI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MARCO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2 008 della Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE del 13.10.08, depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE. E’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge: “La Edilgi srl ha impugnato l’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione finanziaria ha recuperato l’imposta di registro ed accessori, in relazione all’acquisto, in data (OMISSIS), di alcuni terreni in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, per i quali la società aveva ottenuto l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e della L. n. 448 del 2001, art. 76. Il recupero è avvenuto sul rilievo che la società ha poi rivenduto i terreni il (OMISSIS), prima del decorso di cinque anni e senza realizzazioni edilizie.

CTP e CTR hanno accolto il ricorso della società.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza di appello, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, della L. n. 448 del 2001, art. 76, e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30.

La società resiste con controricorso.

Preliminarmente, va rilevata la infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, attesa la specificità, concretezza, congruità ed autosufficienza del quesito di diritto e del motivo di impugnazione.

Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’arca, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegalo alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente (Cass. 7438/2009)”.

Considerato:

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione (con memoria difensiva la parte resistente invoca la giurisprudenza di merito che sarebbe di segno contrario;

trattasi però di giurisprudenza superata dal recente intervento di questa Corte che ha evidenziato quale sia la rafia della norma agevolativa e perchè non sia applicabile nel caso di specie);

– che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

– che, in forza del principio di diritto enunciato, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel senso che il ricorso introduttivo della società deve essere rigettato;

– che sussistono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno addebitate alla società soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna la società soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro millecento, oltre alle spese generali, agli accessori di legge e C.U..

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