Cass. civ. Sez. II, 09-03-2010, n. 5729

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MALZONE Ennio – Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 810/2005 proposto da: A.R. (OMISSIS), L.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato BALDONI Federico, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUTTAFAVA UMBERTO; – ricorrente – contro F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato COLETTI Pierfilippo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAININI PIER ANGELO; – controricorrente – e contro COND (OMISSIS) (OMISSIS), M.M., D.C. A.; – intimati – avverso la sentenza n. 1412/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2004; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI; udito l’Avvocato BALDONI Federico, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorse-udito l’Avvocato COLETTI Pierfilippo, difensore della resistente (essendo un ricorso adesivo) chiede accoglimento; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità in subordine rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

A.R. e L.B. hanno impugnato, nei confronti di M.M., D.C.A., F.G. e del Condominio (OMISSIS), con ricorso notificato il 27.12.04, la sentenza della Corte di Appello di Milano, notificata il 16.12.04;

che in parziale riforma di quella di 1 grado aveva posto a loro carico e della F., ai sensi dell’art. 1126 c.c., quali proprietari esclusivi delle terrazze sovrastanti l’appartamento dei coniugi M., in cui si erano verificate le infiltrazioni dai medesimi denunciate ex art. 700 c.p.c., un terzo del costo dei lavori, occorrenti per eliminare “il vizio costruttivo” che le originava, e del “risarcimento” a cui era stato condannato il Condominio dal Tribunale.

Lamentano: 1) la violazione dell’art. 1126 c.c., dato che erroneamente la Corte di Appello aveva considerato i canali di scarico delle acque piovane, “doccioni”, dai quali derivava la causa dei danni lamentati da M. alla stregua del lastrico solare, senza considerare che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., erano invece parti comuni dell’edificio condominiale; 2) la insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che la Corte di Appello aveva applicato i principi affermati per la ripartizione delle spese relativa alla riparazione e ricostruzione dei lastrici solari ai “doccioni” ossia “a quelle parti dell’edificio che attengono alla canalizzazione delle acque piovane e non già alla copertura dello stesso”.

F.G. con “controricorso”, aderendo alle argomentazioni dei ricorrenti, ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza.

Motivi della decisione

Infondati risultano i due motivi del ricorso che per l’intrinseca connessone si esaminano congiuntamente.

Infatti, come rilevato dalla Corte di Appello, il sistema di canalizzazione delle acque piovane, nella specie affidato a dei “doccioni” dai quali ricadevano a cascata sulle sottostanti ragioni, costituisce una componente strutturale imprescindibile e necessaria alla funzionalità dei lastrici in questione, di cui pertanto deve considerarsi a tutti gli effetti elemento essenziale, perciò anch’esso soggetto alla medesima “ratio” ripartitiva dell’art. 1126 c.c., svolgendo la sua funzione di smaltimento sia a presidio dell’uso esclusivo dei lastrici, che a salvaguardia delle sottostanti ragioni condominiali.

Pertanto, previa riunione, i ricorsi vanno rigettati.

L’omessa costituzione dell’intimato esonera dalla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

respinge i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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