App. Napoli Sez. II, 07/07/2010

Il godimento esclusivo del bene da parte di uno dei comproprietari è, di per sé, inidoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem ex art.1158 c.c. e non anche conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore. Ai fini dell’usucapione, invero, si rivela necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell’interessato attraverso una durevole attività, contrastante ed all’evidenza non compatibile con il possesso altrui, con onere a carico di colui che invochi l’utilità del possesso esercitato ai fini della usucapione. Il mancato raggiungimento della prova nei termini di cui innanzi comporta nella specie (relativamente ad un immobile in comproprietà tra i coniugi, da uno di essi illegittimamente donato alla prole per l’intero, poiché asseritamente usucapito) la conferma del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione. (Ne consegue l’inefficacia della donazione nei confronti dell’altro comproprietario nei limiti della quota del 50% ad egli facente capo).

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