Il condominio si configura come un Ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, per cui l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale.

T.A.R.

Lombardia – Brescia

Sezione II

Sentenza 11 giugno 2010, n. 2310

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che il ricorrente è proprietario esclusivo di un’unità immobiliare presso il complesso condominiale denominato “T.V.”;

– che è insorto contenzioso tra il condominio e il soggetto attuatore del Piano di lottizzazione ossia F. S.p.a.;

– che in particolare si controverte della proprietà di un vialetto di passaggio adiacente ai cortili di proprietà esclusiva;

– che l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere copia dell’atto consiliare n 15/2006 e dei suoi allegati è stata riscontrata negativamente dall’amministrazione, per mancata dimostrazione del titolo proprietario sul bene oggetto di esproprio e sul rilievo dell’avvenuta ultimazione da molti anni del Piano Integrato “T.”;

Evidenziato:

– che il diritto di accesso è riconosciuto come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, a fronte del quale l’amministrazione pone in essere un’attività materiale vincolata;

– che l’istanza del richiedente deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso;

– che l’art. 22 comma 1 lett. b) della L. 7/8/1990 n. 241, nel testo novellato dalla L. 11/2/2005 n. 15, stabilisce che debbono considerarsi “interessati”, “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”;

Considerato:

– che il condomino vanta un chiaro interesse all’esibizione di documenti inerenti a beni di proprietà o di utilizzo Comune, rispetto ai quali tra l’altro è in corso un contenzioso;

– che in ogni caso deve essere garantito l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici (art. 24 comma 7 della L. 241/90), dal momento che il diritto di difesa è garantito a livello costituzionale;

– che nella fattispecie non affiorano dati sensibili o giudiziari di terzi;

– che peraltro, per pacifica giurisprudenza, il condominio si configura come un Ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, per cui l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (cfr. Corte di Cassazione, sez. II civile – 26/3/2010 n. 7300; 28/8/2002 n. 12588; 15/12/1993 n. 12420);

– che ne consegue tra l’altro che l’intervento dei condomini in una causa iniziata dall’amministratore realizza un’ipotesi di intervento della parte, perfettamente ammissibile;

– che pertanto il gravame è fondato e deve essere accolto;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Comune;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina al Segretario comunale e al Responsabile del procedimento di divulgare, mediante presa visione ed estrazione di copia, i documenti individuati con l’istanza di accesso.

Annulla il provvedimento di diniego emesso dal Comune in data 10/3/2010 prot. n. 1149.

Condanna l’amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in 2.000 Euro, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Condanna altresì l’amministrazione soccombente a rifondere al ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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