Trib. Bari Sez. III, 01/07/2010

Il difetto di impermeabilizzazione del lastrico solare, menomando in maniera significativa il normale godimento e la funzionalità degli appartamenti posti in aderenza allo stabile di cui costituisce copertura, rappresenta grave difetto costruttivo imputabile, pertanto, all’impresa costruttrice che edificò detto stabile. Alcuna responsabilità può essere quindi ascritta, in siffatta ipotesi, al proprietario e detentore dell’appartamento all’ultimo piano dello stabile affetto da tale grave difetto costruttivo, in quanto la legittimazione passiva in ordine all’azione di risarcimento danni da infiltrazioni causate alle proprietà sottostanti spetta al proprietario dell’appartamento posto al di sotto del lastrico solare solo se le stesse siano il frutto di difetto di conservazione o di manutenzione imputabili in via esclusiva allo stesso (nelle altre ipotesi, e fuori dal caso di specie, la responsabilità deve essere attribuita al condominio).

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