Tribunale Bari, sez. III, 01 luglio 2010 , n. 2422

La disposizione dell’art. 2377, comma ultimo, c.c., secondo cui l’annullamento della deliberazione assembleare non può essere pronunciato se la deliberazione impugnata e sostituita con altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici. Pertanto, la deliberazione sull’installazione dell’ascensore con ripartizione delle spese solo a carico dei condomini favorevoli, ove si presti ad eliminare ogni contrasto tra le parti, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Inoltre, l’art. 67, disp. att., c.c., non autorizza a ritenere che per la valida costituzione dell’assemblea sia sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari pro-indiviso, essendo invece necessario che essi siano tutti avvertiti al fine di indicare quale di essi li rappresenterà nell’assemblea. Va altresì precisato che la prova della valida convocazione di uno dei comproprietari pro-indiviso è sufficiente ai fini della regolarità dell’avviso, purché ricorrano circostanze tali da far ritenere che quest’ultimo abbia reso edotti gli altri comproprietari della convocazione medesima.

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