In tema di condominio, il potere del giudice di ridurre la penale, per infrazioni al regolamento da parte del condomino, può essere esercitato d’ufficio e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l’obbligazione principale è stata in parte eseguita giacché in quest’ultimo caso, la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell’obbligazione, si traduce in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.

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Tribunale di Civitavecchia Sentenza 12 giugno 2020 n. 513

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Soro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3547/2018 promossa da:

CONDOMINIO VIA (…), rappresentato e difeso dall’Avv. Al.Ca. per procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitavecchia, via (…)

ATTORE

contro

TO.DI., rappresentato e difeso dall’Avv. An.Vo. per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere (…)

CONVENUTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Condominio di Via (…), Santa Marinella ha convenuto in giudizio To.Di. per sentir accertare e dichiarare il diritto di esso attore al pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla clausola contenuta nell’art. 24 del regolamento, pari al 2% decade (72% annuo), o la minor somma ridotta ai sensi di legge, sulle quote condominiali dovute, dallo loro scadenza al saldo, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma indicata nell’atto.

A sostegno della propria domanda ha dedotto l’applicabilità della clausola contenuta nell’art. 24 del Regolamento condominiale contrattuale (depositato a rogito notaio in Roma Avv. Er.La. Rep 66984/14466 All. A/6) applicabile al convenuto che si era reso moroso per lunghi periodi e per consistenti importi come dimostrato dai decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti dall’attore.

Il Condominio, costituitosi in giudizio ha eccepito la nullità della citazione e, nel merito, ha contestato la pretesa rilevando che nel caso di specie il regolamento parla espressamente di “sanzione” per cui la clausola non costituisce una penale di natura contrattuale, non facendo riferimento ad un risarcimento del danno, ricorrendo, piuttosto l’istituto disciplinato e previsto dall’art. 70 disp. att. c.c. che recita: “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad Euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad Euro 800” applicato dal Condominio per sanzionare l’infrazione all’art. 9 del regolamento.

Ha altresì evidenziato che la sanzione risulta maggiore alla cifra massima consentita dalla legge, dato il tasso di interesse del 72% annuo.

La causa, sulla base della documentazione acquisita, è pervenuta all’udienza odierna.

L’eccezione preliminare di nullità della citazione deve ritenersi superata dalla concessione dei termini a difesa.

Nel merito si osserva quanto segue.

Ai sensi dell’art. 24 “Morosità” del regolamento condominiale contrattuale Rep. 66984/14466 “Il condomino sarà costituito in mora, senza obbligo di previa intimazione, per il solo fatto del mancato pagamento alla scadenza stabilita. Ogni versamento in acconto, anche se accettato, non potrà essere imputato al debito più antico. In caso di morosità sarà applicata una sanzione pecuniaria pari al 2% della somma dovuta per ogni decade di ritardo nei pagamenti, indipendentemente dalla procedura di ingiunzione di cui all’art. 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile”.

La norma prevede, pertanto, una penale in caso di ritardo nel pagamento, contenuta nel regolamento di natura contrattuale, a carico dei condomini inadempienti nel pagamento dei contributi.

Nella fattispecie risulta che il convenuto dovrebbe corrispondere, a titolo di clausola penale convenzionale in misura del 72% annuo, dalla scadenza stabilita per il pagamento di ogni rata, i seguenti importi: decreto ingiuntivo n. 1211/14 di Euro 2.546,22 (Euro 5.911,18); decreto ingiuntivo n. 1341/17 Euro 10.87,50 (Euro 1.629,60); decreto ingiuntivo n. 1341/2017 di Euro 3.272,07 (Euro 6.060,78); decreto ingiuntivo di Euro 453, 05 per saldo preventivo 2016/17 (Euro 417,30); decreto ingiuntivo n. 249/18 di Euro 2063,11 (Euro 1.900,44); decreto ingiuntivo n. 249/18 (Euro 98,80).

Occorre rilevare che i decreti ingiuntivi sono divenuti definitivi per cui, in questa sede, non può essere svolta alcuna eccezione da parte del convenuto in merito alla legittimità della pretesa quanto agli oneri richiesti ed ingiunti.

Ai sensi dell’art. 1384 c.c. “la penale può essere diminuita equitativamente dal giudice se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”.

E’ dunque espressamente ammesso l’intervento equitativo del giudice basato su criterio oggettivi che si risolve anche in un potere di controllo sull’esercizio di autonomia delle parti.

Il potere del giudice di ridurre la penale può essere esercitato d’ufficio e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l’obbligazione principale è stata in parte eseguita giacché in quest’ultimo caso, la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell’obbligazione, si traduce in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta. (Cass. 13.09.2005, n. 18128).

Tenuto conto che, come emerge anche dal conteggio riportato dall’attore, la penale è manifestamente sproporzionata in rapporto al debito del convenuto e che il debitore ha parzialmente parte adempiuto alla propria obbligazione, appare equo una riduzione e l’applicazione di una penale commisurata al tasso moratorio attualmente previsto dal DLGS 09.11.2012 n. 192 e dal D.L. 05.05.2015 n. 51.

L’importo dovrà essere calcolato detratte le rate già corrisposte alla data di presentazione dei singoli decreti ingiuntivi, che pertanto non saranno computate e, ai fini del calcolo degli interessi sino alla scadenza, tenuto conto della data in cui, nelle more, sono stati corrisposti gli importi a titolo di oneri condominiali anche in sede di conversione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto, condanna parte convenuta al pagamento della penale di cui all’art. 24 del Regolamento condominiale contrattuale sulle rate condominiali scadute e non versate, commisurata al tasso moratorio attualmente previsto dal DLGS 09.11.2012 n. 192 e dal D.L. 05.05.2015 n. 51, da calcolare come in motivazione;

Condanna parte convenuta al pagamento del compenso professionale che liquida in Euro 1.800,00 oltre spese generali, Iva e cpa, e in Euro 237,00 per spese non imponibili.

Così deciso in Civitavecchia il 10 giugno 2020.

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2020.