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La presunzione di condominialità dell’impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell’impianto stesso ricompresa nell’ambito dell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini.

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Tribunale Rieti Civile Sentenza 18 febbraio 2020 n. 99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

SEZIONE CIVILE

Il Giudice, Dr.ssa Francesca Sbarra, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 419 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2015 e rimessa in decisione all’udienza del 21.11.2019, vertente

TRA

ME.SA. e RA.GA., elettivamente domiciliati in Rieti, Via (…), presso lo studio dell’Avv.to Gi.Be., che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv.to Da.Co., in virtù di procura a margine dell’atto di citazione.

PARTE ATTRICE

E

MA.MA. e DA.PO., GI.PO., SI.PO. E LI.PO., n. q. di eredi di PO.EL., elettivamente domiciliati in Roma, Via (…), presso lo studio dell’Avv.to Fu.Fr., che le rappresenta e difende, giusta procura in atti.

PARTE CONVENUTA

E

CONDOMINIO PA., nella persona dell’Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Rieti, Largo (…), presso lo studio dell’Avv.to Em.Ve., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

PARTE TERZO CHIAMATO

NONCHE’

GE. S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via (…), presso lo studio dell’Avv.to Sv.Be., che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio G.B. De. di Treviso del 16.1.15, Rep. 186905 Racc. 30367.

PARTE TERZO CHIAMATO

OGGETTO: danni a cose.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12 marzo 2015, Me.Sa. e Ra.Ga. convenivano dinanzi a questo Tribunale El.Po. e Ma.Ma., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che responsabili del danno subito nel novembre 2013 dall’appartamento degli attori, indicato in premessa, sono i Sigg.ri PO.EL. e MA.MA. e, per l’effetto, condannare questi ultimi ai sensi dell’art. 2051 c.c., al risarcimento del relativo danno che così si quantifica (od a quella somma maggiore o minore, proporzionale al grado di colpa accertata o presunta, che nel corso dell’espletanda istruttoria verrà provata come dovuta o ritenuta di giustizia):

A) Lavori per la messa in pristino stato dell’appartamento: complessivi Euro 30.110,29 + I.V.A.;

B) Oltre ai Danni a Beni Mobili ed Arredi: complessivi Euro 7.090,00;

C) Oltre al Danno da Mancato Utilizzo del Bene: Euro 5.791,50 per ogni anno di inutilizzo dell’immobile.

Al danno emergente, causato dalla rottura del contatore idrico dell’appartamento di proprietà dei Sigg.ri Po. – Ma., avvenuta nel novembre 2013, così come sopra indicato e quantificato nella C.T.P. dell’Ing. Me., e così come ulteriormente sarà precisato e liquidato al termine del presente giudizio, dovrà essere detratto l’importo che, l’emananda sentenza (che ci si riserva di produrre) della causa R.G. 2010/2009 Trib. Civ. Rieti, riconoscerà ai comuni attori per la messa in pristino dell’appartamento a seguito del sinistro del 2008.

Il tutto oltre una congrua rivalutazione dell’Euro in base agli indici dell’intercorsa svalutazione, ed oltre agli interessi legali dalla data del sinistro sino all’effettivo soddisfo”.

Si costituivano in giudizio El.Po. e Ma.Ma., i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso articolato e dedotto, chiedevano rigettarsi le domande formulate; ovvero in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio del Condominio (…), condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni eventualmente riconosciuti.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva Condominio Pa., il quale, insistendo nel rigetto delle domande attoree, chiedeva autorizzarsi la chiamata in garanzia della società di assicurazioni.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva GE. S.P.A, la quale, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l’inoperatività della garanzia ex art. 13 lettera f) delle CGA; nel merito, il rigetto delle domande.

Instaurato il contraddittorio, espletata la c.t.u., la dott.ssa Sbarra subentrava nel ruolo in data 10.05.2018; all’udienza del 25.06.2019, il procuratore della parte convenuta comunicava il decesso di Po.El. e chiedeva dichiararsi l’interruzione del processo. Interrotto, quindi, il giudizio, lo stesso era riassunto nei confronti degli eredi con ricorso ex art. 303 c.p.c.; all’udienza del 21.11.2019 venivano precisate le conclusioni; quindi, la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori, con il proprio atto introduttivo, assumevano quanto segue:

1. Di essere comproprietari, per la quota di 1/2 ciascuno, di un appartamento sito all’interno del Condominio “(…)”, sito in Rieti, loc. Terminillo, Via degli Appennini n. 100, e distinto al N.C.E.U. del suddetto Comune, Sezione Urbana VA, foglio (…);

2. Che nel novembre 2013 si verificava una perdita idrica, che aveva origine dall’appartamento soprastante due livelli, a causa della rottura per gelo del contatore idrico ubicato all’interno dell’unità stessa – app.to distinto al foglio 5, Sezione Urbana VA, p.lla (…), Rieti, Via (…), e di proprietà, per la quota di 1/2 ciascuno, dei convenuti;

3. Che, nonostante la chiusura del contatore generale, gli attori trovavano il loro appartamento devastato dalla copiosa fuoriuscita d’acqua, che per la sua portata aveva indotto i tecnici, autorizzati dall’Amministratore, a fare delle perforazioni sul soffitto del loro salone per consentire all’acqua di defluire dall’immobile del secondo piano verso il loro, posto al primo piano, onde evitare il crollo dei solai causa del peso;

4. Che i lavori per la messa in pristino dell’appartamento erano quantificati in complessivi Euro 30.110,29 + I.V.A.; i danni a beni mobili ed arredi erano quantificati in complessivi Euro 7.090,00; i danni da mancato utilizzo dell’immobile in complessivi Euro 5.791,50 per ogni anno;

5. Che nel 2008 l’appartamento dei signori Me. – Ra. era stato oggetto di un allagamento, di più lieve entità, limitato ad una piccola parte dell’immobile, causato da rottura idrica proveniente da appartamenti di altri proprietari, in relazione ai quali era instaurato procedimento recante R.G. 2010/2009 – per il quale si era in attesa di sentenza.

Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, rilevava:

– Che la causa dell’allagamento sarebbe da rinvenirsi nella rottura di una conduttura d’acqua posta all’esterno della proprietà dei convenuti medesimi, come accertato nell’immediatezza del fatto;

– Che in ogni caso, la consulenza di parte attrice era redatta dopo oltre dieci mesi dal verificarsi dell’allagamento.

Parte terzo chiamato Condominio, ritualmente costituitosi in giudizio, rilevava:

1. Che l’evento dannoso originava dalla proprietà esclusiva dei coniugi Po. – Ma.;

2. Che in ogni caso si contestavano le voci di danno lamentate e si rilevava la vetustà dell’appartamento nonché l’insussistenza di un danno da mancato godimento dell’immobile, già inutilizzato per effetto di un precedente allagamento.

(…) Ass.ni evidenziava che i danni lamentati da parte attrice non sarebbero indennizzabili poiché riconducibili a causa gelo, espressamente esclusi dall’art. 13 lettera f) delle CGA; contestava comunque la domanda attorea sia in ordine all’””, che in ordine al quantum, nonché la richiesta avanzata da El.Po. e Ma.Ma. nei confronti del Condominio, poiché del tutto infondate e non provate.

In via preliminare, si osserva brevemente come il presente giudizio risulti correttamente riassunto, ex art. 303 c.p.c., in seguito alla notifica del ricorso in riassunzione agli eredi di Po.El. (come risultanti da dichiarazione di successione depositata nel fascicolo telematico) in data 09.10.2019. Peraltro, i medesimi eredi risultano correttamente costituiti in seguito a riassunzione, con comparsa depositata in data 18.11.2019 e relativa procura alle liti in atti.

Tutto ciò premesso, gli attori agiscono dinanzi a codesto Tribunale, previa individuazione delle cause nella rottura per gelo del contatore idrico ubicato all’interno dell’unità abitativa dei convenuti, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Al fine di fare chiarezza e luce in tal senso, il Giudice ricorreva a C.T.U., demandando al consulente d’ufficio, alla luce delle difese svolte dai convenuti e dai terzi chiamati, il seguente quesito: “1) accerti la causa della rottura dell’Impianto idrico oggetto di causa; 2) quantifichi i danni causati all’immobile di proprietà degli attori e le spese necessarie per la riduzione in pristino; 3) tenti in ogni caso la conciliazione delle parti”.

All’esito dell’indagine svolta, attraverso, altresì, esame della documentazione e sopralluogo presso l’immobile di cui è causa e le singole unità immobiliari interessate, emergeva che:

– Quanto al quesito n. 1, la causa della perdita d’acqua lamentata sia da imputare alla rottura del contatore posto all’interno dell’abitazione dei coniugi Po. – Ma., laddove, sulla base di una serie di osservazioni tecniche (di cui alle pagg. 6, 7, 8 della relazione tecnica) tale misuratore idrico era posto all’interno della nicchia ricavata nella tamponatura muraria, all’interno della camera da letto dei convenuti (oggi occupata da un tronchetto di raccordo in acciaio). Tale tipo di misuratore, per la tipologia di materia prima, risulta di gran lunga soggetto a rischio gelo rispetto alla condotta idrica in acciaio zincato;

– Quanto al quesito n. 2, il c.t.u. individuava le lavorazioni necessarie per la rimessione in pristino nelle seguenti opere: a) Trasloco mobilio al fine di liberare i vani oggetto di intervento; b) Opere di demolizione e trasporto a discarica; c) Ricostruzione pavimenti; d) Ricostruzione rivestimenti; e) Ricostruzione tinteggiature; f)Revisione e messa a punto impianto elettrico e ventilconvettori; il cui costo era valutato, in base alla superficie dell’appartamento, in Euro 33.000,00 iva esclusa, da decurtarsi della misura del 30% in base alla vetustà e usura al momento del sinistro, per un totale di Euro 23.100,00. A tale importo deve essere detratta la somma riconosciuta per altro danno da allagamento nella causa civile Trib. Rieti r.g.n. 2010/2009.

La relazione di consulenza tecnica d’ufficio, si rivelava chiara ed esaustiva, esaminando tutti i quesiti formulati. Poiché le conclusioni della C.T.U. risultano quindi dedotte da un attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farli propri.

Tanto premesso, dall’analisi tecnica sopra ripercorsa emerge come la causa della perdita d’acqua vada individuata nella rottura, a causa del gelo, del misuratore idrico posto all’interno della proprietà esclusiva dei convenuti ovvero “all’interno del camera da letto, vicino la colonna adduttrice dell’acqua potabile, in una nicchia ricavata all’interno della tamponatura muraria”, come peraltro chiaramente visibile dalla fotografia all. n. 41 alla relazione tecnica – oggi sostituita da un tronchetto di raccordo zincato (laddove, sino a circa vent’anni fa, il consumo dell’acqua per ogni singola unità era calcolato in base ai rispettivi misuratori idrici, posti all’interno di ogni appartamento).

Sul punto, si osserva che recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presunzione di proprietà comune dell’impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell’impianto ricompresa nell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari. Al riguardo, il Collegio – così riconoscendo la responsabilità del condominio in una fattispecie in cui le infiltrazioni erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell’acqua sita nella cucina dell’appartamento sovrastante – ha ritenuto di “seguire l’orientamento per cui “la presunzione di condominio dell’impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell’impianto stesso ricompresa nell’ambito dell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini” (Cass. 2043/1963)” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 26 Ottobre 2018, n. 27248). Da tali premesse, peraltro, deriva che, in ragione della disponibilità della suddetta parte dell’impianto in capo al singolo condomino, quest’ultimo deve esserne considerato custode e, quindi, responsabile ex art. 2051 c.c. per eventuali danni arrecati a terzi dalla sua rottura (Cass. civ. sez. II, 3 settembre 2010, n. 19045).

Ne discende, quanto alle domande avanzate, che debba essere correttamente individuato quale unico legittimato passivo (o quantomeno titolare passivo dell’azione) la proprietà dell’appartamento al cui interno era ubicato il misuratore – ovvero Ma.Ma. nonché Da.Po., Gi.Po., Si.Po. e Li.Po., n. q. di eredi di Po.El.. Pertanto, da tale preliminare considerazione, restano assorbite le domande di condanna formulate dai convenuti al Condominio Pa. e di manleva da quest’ultimo svolta nei confronti del compagnia assicurativa – laddove, peraltro, gli attori non hanno inteso, in seguito alla chiamata in causa, estendere le domande risarcitorie nei confronti di tali soggetti.

Ciò premesso, le risultanze dell’istruttoria espletata consentono di ritenere provata la responsabilità dei condomini così individuati, secondo il paradigma di cui all’art. 2051 c.c., dovendosi considerare la cosa in custodia, ovvero il misuratore idrico posto all’interno della proprietà esclusiva, quale causa del danno, alla luce della relazione tecnica, della documentazione fotografica e delle tavole grafiche poste a corredo, delle planimetrie, delle risultanze dei sopralluoghi, della documentazione versata in atti.

Ciò premesso in punto di responsabilità, quanto al danno lamentato, deve osservarsi quanto segue:

1. Importo lavori necessari per la messa in pristino: in relazione a tale voce di danni, si ribadisce che le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti, anche con riguardo alla misura della decurtazione applicata in virtù dello stato dell’immobile medesimo. Deve, pertanto, riconoscersi la voce di danno pari ad Euro 23.100,00, da ridursi delle somme liquidate per effetto della sentenza n. 855/2010 (r.g.n. 2010/2009), nel contenzioso avverso i condomini Pa.Gi., ed altri – ovvero Euro 283,80 (per le spese di ripristino del locale bagno WC3) ed Euro 2.972,94 per esecuzione di ulteriori lavori. Ne deriva un totale di Euro 19.843,26;

2. Danni e beni mobili ed arredi: ritenendo di aderire alle risultanze della c.t.u., con specifico riferimento alla riduzione operata in ragione dello stato delle dotazioni, il danno deve essere liquidato in Euro 3.500,00;

3. Danno da mancato utilizzo del bene: anche tale domanda deve essere accolta, tenendo tuttavia in considerazione, da un lato, che la perdita d’acqua è stata tale da incidere sulla salubrità dell’immobile e da comprometterne la fruizione/utilizzazione da parte dei proprietari, determinando una indubbia limitazione nel godimento; dall’altro, che, come chiarito dal medesimo c.t.u., le opere necessarie per la rimessione in pristino, avrebbero potuto essere eseguite nel termine di 6 mesi – circostanza, questa, rilevante, ai sensi dell’art. 1227 c.c.. Inoltre, si evidenzia come gli attori non risultino residenti presso il condominio “(…)” – (…), ma in Roma (ove, in base a quanto indicato nell’atto di citazione, risultano vivere), di guisa che l’appartamento oggetto della presente domanda deve qualificarsi quale adibito a “seconda casa” e non a prima abitazione. Sicché, ritiene questo Giudice equo liquidare per il danno la somma di Euro 2.450,00 ai sensi dell’art. 1227 c.c. (commisurata al numero di mesi che sarebbero stati effettivamente necessari per il compimento delle opere di rispristino), da decurtarsi della misura del 50%, tenuto conto dell’uso di “seconda casa” dell’immobile oggetto di domanda – per un totale di Euro 1.225,00.

In definitiva, la domanda di risarcimento del danno deve essere accolta, nei soli confronti di Ma.Ma. nonché Da.Po., Gi.Po., Si.Po. e Li.Po., n. q. di eredi di Po.El., nei limiti sopra indicati.

Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dei convenuti Ma.Ma. nonché Da.Po., Gi.Po., Si.Po. e Li.Po., n. q. di eredi di Po.El., in solido tra loro.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell’art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 419/2015, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

– in accoglimento delle domande attoree, condanna Ma.Ma. nonché Da.Po., Gi.Po., Si.Po. e Li.Po., n. q. di eredi di Po.El., in solido tra loro, a corrispondere agli attori, in solido tra loro, la somma di Euro 24.568,26 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;

– rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti nei confronti del Condominio “(…)” – (…), con conseguente assorbimento della subordinata domanda di manleva da questi formulata;

– pone a carico di Ma.Ma. nonché Da.Po., Gi.Po., Si.Po. e Li.Po., n. q. di eredi di Po.El., in solido tra loro, le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento;

– condanna Ma.Ma. nonché Da.Po., Gi.Po., Si.Po. e Li.Po., n. q. di eredi di Po.El., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori, che si quantificano nella somma di Euro 4.000,00, ed Euro 581,92 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;

– condanna Ma.Ma. nonché Da.Po.,

Gi.Po., Si.Po. e Li.Po., n. q. di eredi di Po.El., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti di Condominio Pa., che si quantificano nella somma di Euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;

– condanna Ma.Ma. nonché Da.Po.,

Gi.Po., Si.Po. e Li.Po., n. q. di eredi di Po.El., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti di GE. S.P.A., già In. S.p.A. che si quantificano nella somma di Euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Rieti il 17 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2020.