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La clausola del regolamento condominiale che vieta al condomino di rinunciare all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato e distaccare le proprie diramazioni dall’impianto comune, è nulla (così come la delibera assembleare che vi dà applicazione) per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.

Il regolamento condominiale, anche se di natura contrattuale, non può infatti derogare alle disposizioni richiamate dall’art. 1138 quarto comma c.c., né menomare i diritti dei singoli condomini, così come risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.

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Corte di Cassazione Ordinanza 21 maggio 2020 n. 9387

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16531/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5185/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, (OMISSIS) cito’ in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Condominio (OMISSIS), per chiedere accertarsi la legittimita’ del distacco dall’impianto centralizzato effettuato l'(OMISSIS) e dichiararsi che era tenuta alle spese di conservazione dell’impianto centralizzato, con esonero della contribuzione alle spese di consumo; in via subordinata, chiese di accertare che, a seguito della totale eliminazione della superficie radiante, eseguita il (OMISSIS), fosse tenuta al pagamento, da tale data, per la contribuzione dei consumi di riscaldamento calcolata in relazione ai millesimi relativi alla superficie radiante.

2. All’esito dei giudizi di merito, svoltisi nel contraddittorio con il Condominio (OMISSIS), la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7.8.2020, confermo’ la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda.

2.1. La corte di merito fondo’ la decisione sull’articolo 11, del regolamento contrattuale del condominio, che conteneva un esplicito divieto di distacco del condomino dall’impianto centralizzato e che prevedeva, in materia di riparto delle spese, l’obbligo di contribuzione da parte di tutti i condomini, anche nei casi in cui non abitassero l’appartamento. Il regolamento stabiliva, inoltre, che nessun condomino potesse rinunciare al riscaldamento.

2.2. La corte di merito dichiaro’ inammissibile, perche’ nuova, la domanda relativa alla nullita’ dell’articolo 11, del regolamento e rigetto’ la domanda subordinata perche’ la modifica della ripartizione delle spese presupponeva una modifica delle tabelle millesimali, con procedimento al quale avrebbero dovuto partecipare in giudizio tutti i condomini.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello, ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi, illustrati con memoria illustrativa depositata in prossimita’ dell’udienza.

3.1. Ha resistito con controricorso il Condominio (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., articoli 1369, 1371, 1374 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 11, del regolamento contrattuale – che prevede il divieto di distacco dall’impianto centralizzato – sulla base del mero dato letterale mentre la norma ammetterebbe la possibilita’ per i condomini di modificare gli elementi radianti, con il consenso dell’amministratore. Tale facolta’ dovrebbe comprendere anche la possibilita’ per il condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato, in virtu’ del principio di solidarieta’ sociale e dell’interesse preminente al risparmio energetico, sanciti nel Decreto Legge n. 102 del 2014, in attuazione della direttiva CEE 2012/27/UE in materia di contabilizzatori individuali. Il giudice di merito avrebbe, quindi, dovuto accertare unicamente se il distacco dal riscaldamento centralizzato arrecasse pregiudizio al funzionamento del sistema. Tale interpretazione, oltre che aderente ai precetti legislativi, anche di matrice Europea, sarebbe altresi’ conforme al principio di equita’.

1.1. Il motivo e’ fondato.

1.2. Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non puo’, invero, derogare alle disposizioni richiamate dall’articolo 1138 c.c., comma 4 e non puo’ menomare i diritti che ai condomini derivino dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.

1.3. La clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti “in radice” al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unita’ immobiliare dall’impianto termico comune, e’ nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, se il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento (Cassazione civile sez. II, 02/11/2018, n. 28051; Cassazione civile sez. II, 12/05/2017, n. 11970; Cassazione civile sez. II, 29/09/2011, n. 19893).

1.5. Le condizioni per il distacco dall’impianto centralizzato, vanno quindi ravvisate, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nell’assenza di pregiudizio al funzionamento dell’impianto e comportano il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’articolo 1123 c.c., comma 2, dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato; in tal caso, il condomino che opera il distacco e’ tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell’impianto stesso.

1.6. Inoltre, l’ordinamento ha mostrato di privilegiare un favor per il distacco dall’impianto centralizzato, al preminente fine di interesse generale rappresentato dal risparmio energetico e, nei nuovi edifici, ha previsto l’esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli individuali.

1.7. Non trascurabile e’ il richiamo alle previsioni di cui alla L. n. 10 del 1991, articolo 26 (che al comma 5, prevede che “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio Delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1120 c.c., comma 2”) nonche’ della L. n. 102 del 2014, che impongono la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unita’ immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi (articolo 9, comma 5); emerge da tale quadro normativo l’intento del legislatore di correlare il pagamento delle spese di riscaldamento all’effettivo consumo.

1.8. La corte distrettuale ha erroneamente ritenuto che la questione della nullita’ dell’articolo 11 del regolamento contrattuale introducesse una domanda nuova, mentre, invece, l’accertamento della legittimita’ del distacco dall’impianto centralizzato e l’esonero dalla contribuzione alle spese di consumo, era stata oggetto di discussione e di contraddittorio tra le parti, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con le pronunce nn. 26943 e 26944 del 2014.

1.9. Il motivo deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che, sulla base dei principi sopra enunciati accertera’ se il distacco dall’impianto centralizzato da parte della (OMISSIS) cagioni pregiudizio al funzionamento dell’impianto medesimo e, in caso negativo, dichiarera’ che la medesima e’ tenuta alle sole spese di conservazione dell’impianto.

1.10. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione del giudicato esterno, costituito dalle sentenze n. 156/2008 e 1698/202 del Tribunale di Roma.

1.11. Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.