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L’art. 1134 c.c. prevede che, nel caso in cui il condomino esegua interventi sulla res condominiale in difetto di preventiva autorizzazione assembleare o dell’amministratore, non matura diritto a rimborso alcuno salvo che dimostri che si sia trattato di una spesa urgente. La finalità della predetta norma risiede nell’esigenza di evitare che la gestione del condominio edilizio possa essere rimessa alla mera iniziativa del singolo condomino e non già a quegli organi cui la disciplina normativa dell’istituto assegna tale funzione gestoria. Quando, tuttavia, l’intervento attuato dal singolo sia stato impellente e necessario, l’esigenza di conservazione delle parti comuni o del servizio collettivo viene ritenuta prevalente rispetto alle fisiologiche forme di amministrazioni, consentendo al partecipe la relativa iniziativa per la quale matura, pertanto, pretesa al rimborso delle spese sostenute.

Tribunale Roma Sentenza 22 aprile 2020 n. 6405

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