Tribunale Roma Sezione 5 Civile Sentenza 19 marzo 2020 n. 5303

Condominio – Parti comuni – Uso – Criterio – Solidarietà – Modifica – Impedimento – Uso comune – Illegittimità

In tema di condominio, il pari uso della cosa comune non è da intendersi nel senso di utilizzo necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse una siffatta condizione, si avrebbe la conseguenza di dover precludere a ogni condomino di usare la cosa tutte le volte che questa fosse insufficiente ad un tale uso identico e simultaneo. Al contrario, i rapporti nel condominio devono essere informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, con la conseguenza che, solo laddove, anche in ragione della specifica destinazione della proprietà individuale, sia prevedibile e ragionevole che gli altri partecipanti alla comunione abbiano interesse a fare analogo utilizzo della cosa, la modifica apportata alla stessa dal condomino che impedisca quest’ultima deve ritenersi illegittima.

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